Volontaria giurisdizione: le novità del "correttivo Cartabia"Fonte: D.Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164
06 febbraio 2025
L'art. 21, comma 3, d.lgs. n. 149/2022, prima del correttivo, disponeva che «ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo». All'indomani della riforma, secondo la tesi minoritaria, poiché la norma si esprimeva in termini di “cautele necessarie per il reimpiego” e non di “modalità per il reimpiego”, il notaio non sarebbe stato competente a disporre il reimpiego delle somme incassate in nome e per conto dell'incapace, essendo egli legittimato solo a prevedere le modalità di deposito del ricavato, al fine di non lasciarlo nella disponibilità delle parti, disponendo le cautele necessarie in attesa dell'intervento del giudice sul reimpiego. Per la tesi estensiva, invece, il notaio aveva piena competenza ad autorizzare i termini e le cautele per il reimpiego dei capitali riscossi in conseguenza dell'atto di alienazione stipulato sotto il suo ministero. Quanto al significato dell'inciso “determina le cautele per il reimpiego”, per la dottrina esso andava inteso nel senso che il notaio non poteva lasciare il corrispettivo nella libera disponibilità delle parti, dovendo sempre determinare le “modalità per il reimpiego”, in analogia con quanto disposto dall'art. 372 c.c. per il giudice tutelare, mediante deposito su conto corrente intestato al minore con vincolo pupillare, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, depositi fruttiferi presso le Casse Postali o altre Casse di risparmio. La scelta effettuata dal legislatore del c.d. correttivo alla riforma Cartabia è chiaramente nel senso di accogliere l'interpretazione estensiva, come sostenuta dal Consiglio Nazionale del Notariato, diretta a valorizzare il ruolo del magistero notarile anche con riferimento al reimpiego del corrispettivo riscosso, per effetto della stipulazione dell'atto, nell'interesse di un minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione. L'attuale testo della norma, nell'eliminare il riferimento alle “cautele necessarie per il reimpiego” e nel sostituirlo con l'inciso “il notaio, nell'atto di autorizzazione, stabilisce il modo del reimpiego”, elimina in radice, una volta per tutte, ogni dubbio in ordine alla sussistenza di un vero e proprio potere del notaio di disporre il reimpiego delle suddette somme (così come fa il giudice), non più di circoscritto potere di disporre solo le cautele necessarie a salvaguardare il futuro reimpiego riservato in via esclusiva al giudice. Relativamente all'ambito applicativo della norma, occorre evidenziare come, all'indomani della riforma, l'interpretazione letterale della stessa considerasse il notaio legittimato a determinare il reimpiego nei soli casi in cui la riscossione costituisse effetto della stipula di un atto coinvolgente un soggetto incapace, di guisa che, mentre il giudice era sempre competente ad autorizzare la riscossione del capitale e l'impiego dello stesso, il notaio avrebbe potuto farlo solo se essa fosse derivata da un atto dal medesimo autorizzato. In base a tale lettura, il notaio non sarebbe legittimato ad autorizzare la riscossione in sé, neanche se strumentale ad un atto che il medesimo ha il potere di autorizzare (in quanto non derivante dall'atto stesso), né ad autorizzare il reimpiego ove si tratti di alienazione di beni ereditari, facendo la norma espresso riferimento ai soli minori e altri soggetti sottoposti a misura di protezione. A livello pratico, quindi, il notaio potrebbe autorizzare l'acquisto da parte di un incapace solo se la provvista viene fornita da terzi, in quanto, in caso di capitali propri del minore, l'autorizzazione alla riscossione per il pagamento del prezzo della compravendita dovrebbe, pur sempre, provenire dal giudice. Contro tale interpretazione, la dottrina notarile ha ritenuto sussistente la competenza del notaio ad autorizzare il reimpiego di capitali in tutti quei casi in cui, in base all'art. 21 d.lgs. 149/2022, il reimpiego si sostanzi in un atto autorizzabile dal notaio stesso. Ne consegue la legittimazione del notaio ad autorizzare l'acquisto di un bene da parte di un incapace, non solo con denaro proveniente da terzi, ma anche mediante la riscossione e l'impiego di denaro dell'incapace stesso, sia nel caso in cui esso si trovi già nella disponibilità dell'incapace, sia nel caso in cui derivi da altro atto, parimenti da autorizzarsi dal notaio, il quale potrà, in tal caso, rilasciare un'unica autorizzazione che dia conto dell'operazione economica nel suo complesso (es. autorizzazione alla vendita di un immobile dell'incapace, da cui ricavare la provvista per l'acquisto di altro immobile, sempre da parte dell'incapace). Si ritiene, pertanto, il notaio legittimato ad autorizzare l'operazione complessa di riscossione del capitale di un minore da reimpiegare nell'atto di acquisto di un bene immobile ovvero di vendita di un bene immobile dell'incapace con reimpiego della somma ricavata nell'acquisto di altro immobile da destinare al minore. Nel primo caso il notaio autorizzerà l'acquisto del bene da pagarsi con denaro del minore, comprendendo nell'autorizzazione sia il potere di acquistare il bene che la propedeutica riscossione del capitale del minore funzionalizzata al pagamento del prezzo della compravendita. Nel secondo caso, invece, l'operazione risulterà più complessa, in quanto coinvolgente due distinti atti di compravendita, da stipularsi entrambi dal medesimo notaio autorizzante - in quanto, ove il notaio non fosse stato incaricato della stipula di entrambi gli atti, verrebbe meno la sua legittimazione ad autorizzare l'operazione nel suo complesso – concretantesi nell'autorizzazione alla vendita del bene dell'incapace, con conseguente riscossione del prezzo e suo reimpiego nell'acquisto, con atto di compravendita sempre a suo rogito, di altro immobile da destinare al minore. Così interpretando il disposto dell'art. 21, comma 3 d.lgs. 149/2022, anche come modificato dal recente correttivo, esso può essere letto nel senso di attribuire al notaio una competenza ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 1, di contenuto ed ampiezza analoga a quella riconosciuta all'autorità giudiziaria, tale da consentire il reimpiego del capitale ricavato anche quando lo stesso si sostanzi nel compimento di un atto che avvenga senza il ministero notarile. Infine, poiché la norma in commento non contiene, con riguardo al reimpiego, un espresso riferimento ai beni ereditari, occorre domandarsi se tale competenza vada limitata solo agli atti relativi ai soggetti sottoposti a misura di protezione. Appare preferibile, anche in tal caso, un'interpretazione estensiva e funzionalizzata della norma, nel senso di ritenere che al notaio spetti la competenza a disporre in ordine al reimpiego anche in materia ereditaria, in analogia con quanto disposto dal secondo comma dell'art. 748 c.p.c., ai sensi del quale «il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato». Si ritiene, infine, sicuramente utile ai fini del reimpiego la possibilità di utilizzare lo strumento del deposito prezzo sul conto dedicato ai sensi dell'art. 1, comma 63, lett. c), l. 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dalla l. 14 agosto 2017, n. 124. Efficacia dell'autorizzazione notarile Diversamente dai provvedimenti giudiziali, che ai sensi dell'art. 741 c.p.c. sono ora immediatamente esecutivi, le autorizzazioni notarili emesse ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 149/22non risultano munite di efficacia immediata, dovendosi attendere, per la stipula dell'atto autorizzato, il verificarsi della duplice condizione consistente nella mancata proposizione del reclamo e del decorso del termine di venti giorni dalla comunicazione all'autorità giudiziaria e al p.m. Ove venga proposto reclamo nei termini di legge, l'autorizzazione notarile non acquista efficacia ed il notaio è impossibilitato a procedere alla stipula dell'atto, per il cui valido ed efficace perfezionamento dovrà necessariamente attendere l'esito del gravame. La formulazione originaria dell'art. 21, comma 6 d.lgs. 149/2022, disponeva che: «Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo», suscitando molteplici dubbi in ragione del richiamo a “notificazioni”, di fatto, non contemplate nei commi precedenti. Al fine di comprendere tale riferimento alle notificazioni, si faceva ricorso alle norme processuali, le quali distinguono tra provvedimenti autorizzatori unilaterali, che vanno comunicati alla parte, e provvedimenti autorizzatori plurilaterali, che vanno notificati a tutte le parti interessate, ritenendosi che solo nelle eventuali e rarissime ipotesi di provvedimenti autorizzatori plurilaterali emessi dal notaio, questi dovesse procedere alle richieste notificazioni al fine della valida decorrenza del termine per il reclamo. Qualche autore evidenziava come le notificazioni richiamate fossero quelle da inviare al legatario, nel caso di autorizzazione riguardante un bene oggetto di legato (art. 747 c.p.c.). Recependo le perplessità derivanti dal richiamo alle “notificazioni”, il c.d. correttivo ha espunto il suddetto termine, prevedendo ora, al medesimo comma 6, che “Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle comunicazioni previste dal comma 4 senza che sia stato proposto reclamo”. Da tale modifica discende che il dies a quo da cui far decorrere il termine per il reclamo e, quindi, per l'intervenuta efficacia dell'autorizzazione notariale, sarà quello in cui si perfezionano le comunicazioni alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale (art. 21, comma 4 d.lgs. 149/2022). Con riguardo a tali comunicazioni, le prassi appaiono difformi, in quanto, presso alcuni Tribunali è stata consentita al notaio un'unica comunicazione alla cancelleria, che provvede poi ad effettuare la comunicazione al pubblico ministero; presso altri, le comunicazioni sono rimaste distinte: in modalità telematica alla cancelleria e via pec al pubblico ministero. Come la dottrina ha avuto modo di evidenziare, la possibilità di risolvere anche tale problematica operativa non è stata colta dal c.d. correttivo, che non si esprime sulle modalità di tali comunicazioni. Ai sensi dell'art. 21, comma 5 d.lgs. 149/2022 l'autorizzazione del notaio può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale. Ai sensi del novellato art. 739 c.p.c., il reclamo si propone al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Pertanto, l'autorizzazione notarile emessa in sostituzione di quella del giudice tutelare sarà reclamabile dinanzi al tribunale ordinario in camera di consiglio, quella emessa in luogo del tribunale innanzi alla corte d'appello. Quanto alla competenza territoriale, deve aversi riguardo, non alla sede del notaio autorizzante, ma alla circoscrizione nel cui ambito rientra l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente ad emettere l'autorizzazione, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza giurisdizionale sul territorio. La legittimazione ad impugnare l'autorizzazione notarile spetta alla parte, in caso di provvedimento di rigetto o difforme da quello richiesto, ovvero al pubblico ministero, per le sole fattispecie autorizzatorie in cui è richiesto il suo parere (art. 740 c.p.c.). È stato attentamente evidenziato che l'art. 70 c.p.c. contiene l'elencazione, ritenuta tassativa, dei procedimenti in cui il pubblico ministero è chiamato ad intervenire, tra cui non figurano quelli di volontaria giurisdizione, ma solo le cause riguardanti lo stato e le capacità delle persone, di guisa che, per i provvedimenti relativi ai procedimenti non previsti in tale elencazione, il pubblico ministero non avrebbe diritto di proporre reclamo, nemmeno avverso le autorizzazioni notarili, in forza del generico obbligo di comunicazione del provvedimento previsto dall'art. 21, comma 4 del decreto legislativo in oggetto. Contro tale interpretazione, altra dottrina ritiene il pubblico ministero sempre legittimato a proporre reclamo avverso i decreti del giudice tutelare e, quindi, ragionando per estensione, anche avverso le autorizzazioni notarili, per le quali, inoltre, non vigerebbe la preclusione di cui all'art. 740 c.p.c. Nelle more del giudizio d'impugnazione, l'efficacia dell'autorizzazione rimane sospesa ed il notaio dovrà attendere, per l'efficacia del suo provvedimento, la conclusione del procedimento di gravame, senza poter procedere, medio tempore, alla stipula dell'atto. Il testo originario dell'art. 21 d.lgs. 149/2022, nella parte in cui, pur subordinando l'efficacia dell'autorizzazione notarile alla mancata proposizione del reclamo, non prevedeva a carico della cancelleria del Tribunale competente alcun obbligo di tempestiva comunicazione al notaio dell'impugnazione proposta e dell'esito della stessa, sollevava l'ulteriore problematica di onerare sostanzialmente il notaio, prima di poter rogare l'atto, di verificare presso la cancelleria se la sua autorizzazione fosse stata o meno impugnata, con conseguente inevitabile allungarsi dei tempi per la stipulazione dell'atto autorizzato nell'interesse di un minore o di un incapace. I protocolli d'intesa in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione prevedevano, già all'indomani della riforma, che l'eventuale reclamo venisse comunicato al notaio autorizzante ad opera del Tribunale competente, tramite invio all'indirizzo pec indicato dallo stesso notaio nell'autorizzazione. In accoglimento di tale prassi, come instauratasi all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, opportunamente il c.d. correttivo ha colmato la suddetta lacuna prevedendo al comma 5 dell'art. 21 cit., l'obbligo in capo alla cancelleria di dare immediata comunicazione al notaio dell'impugnazione proposta e del provvedimento che definisce il giudizio. Connaturate al carattere amministrativo della volontaria giurisdizione sono la modificabilità e revocabilità, in ogni tempo, dei relativi provvedimenti – e, quindi, anche di quelli notarili – che potranno, in ogni tempo, essere revocati o modificati dall'autorità giudiziaria (che sarebbe stata competente ad emettere l'autorizzazione) o anche dal notaio stesso, mediante la mancata utilizzazione dell'autorizzazione rilasciata ovvero tramite l'emanazione di un'autorizzazione difforme da quella precedentemente rilasciata. In caso di modifica o revoca dell'autorizzazione notarile da parte del giudice, sono sempre fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in forza dell'atto legittimamente stipulato dal notaio decorsi i venti giorni dalla comunicazione del provvedimento senza impugnazione. In tale ottica, si ritiene il potere di revoca e modifica limitato temporalmente, a monte, dall'intervenuta efficacia del provvedimento (20 giorni dalla comunicazione del provvedimento), a valle, dalla definitività degli effetti prodotti dall'autorizzazione e, quindi, in caso di autorizzazione notarile, dal perfezionamento del negozio autorizzato. Quanto alla legittimazione a chiedere la revoca o modifica del provvedimento, si esclude un potere ufficioso del giudice in tal senso, riconoscendola ai soggetti legittimati ad iniziare il procedimento, compreso il pubblico ministero, nonché ai soggetti controinteressati e a coloro che avrebbero dovuto essere sentiti nel procedimento. Il principio della revocabilità e modificabilità «in ogni tempo» dell'autorizzazione notarile va, infatti, coordinato con la disciplina dell'efficacia del provvedimento stesso e del suo reclamo, nel senso di escludere che il giudice possa, di propria iniziativa, ex officio, compiere una valutazione sull'autorizzazione notarile. Viene introdotto dal correttivo un ulteriore obbligo di comunicazione della cancelleria al notaio autorizzante con riferimento all'ipotesi in cui l'autorizzazione notarile sia revocata o modificata da parte del giudice tutelare. L'art. 21, comma 6 ultima parte, d.lgs. 149/2022 stabilisce ora che il provvedimento (di modifica o revoca) del giudice tutelare è comunicato al notaio che ha rilasciato l'autorizzazione, a cura della cancelleria. Occorre prendere atto di come il correttivo alla riforma Cartabia contenga interventi significativi in tema di reimpiego - avendo l'attuale testo della norma sostituito il riferimento alle “cautele necessarie per il reimpiego” con l'inciso “il notaio, nell'atto di autorizzazione, stabilisce il modo del reimpiego”, eliminando ogni dubbio in ordine alla sussistenza del potere del notaio di disporre il reimpiego delle somme – nonché in tema di efficacia dell'autorizzazione notarile – avendo il correttivo espunto il termine “notificazioni”, prevedendo che “le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle comunicazioni previste dal comma 4 senza che sia stato proposto reclamo”. Restano, tuttavia, irrisolte le problematiche relative alle comunicazioni da effettuarsi da parte del notaio alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale (comma 4) e di revoca/modifica dell'autorizzazione notarile da parte del giudice tutelare (comma 6), al termine per proporre il reclamo o alla controversa tematica relativa alla possibile nomina contestuale del curatore speciale da parte del notaio autorizzante, sulle quali pare auspicabile una soluzione di prassi condivisa dalla giurisprudenza e dalla categoria notarile. E. Fabiani, I poteri istruttori del giudice civile, Napoli, 2008 E. Fabiani, R. Guglielmo, V. Pace, Le novità del cd. correttivo alla riforma Cartabia con riferimento alle competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione, in Segnalazioni novità normative, in Notiziario CNN n. 213 del 18 novembre 2024 E. Fabiani, R. Guglielmo, V. Pace, Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del notaio. I - Gli studi, Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato, Milano, 2023. E. Fabiani, L. Piccolo, La revoca e la modifica dell’autorizzazione notarile di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 149/2022 (Studio n. 46-2024/PC) approvato dal Gruppo di lavoro sulla riforma della Volontaria Giurisdizione il 6 giugno 2024, in CNN Notizie 8 luglio 2024 E. Fabiani, L. Piccolo, L’autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione, Studio CNN approvato in data 13 febbraio 2023, in CNN Notizie n. 3 – 17 febbraio 2023 L. Genghini, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 2023 A.I. Miceli, A. Todeschini Premuda, Il problema del reimpiego, in CNN Notizie n. 174- 27 settembre 2023 |