Giurisprudenza commentata
28 mag. 2026
Azione revocatoria fallimentare e principio di cristallizzazione del passivo
L’ordinanza in esame affronta il tema dell’esperibilità dell’azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, nei confronti dell’acquirente (o accipiens) già dichiarato fallito (o insolvente). La Corte, in continuità con il recente orientamento della giurisprudenza, afferma l’inammissibilità della domanda proposta, dando così prevalenza al c.d. “principio di cristallizzazione” del passivo fallimentare. Benché non attenga propriamente alla fattispecie sottoposta al suo esame, la Corte statuisce, altresì, l’improcedibilità della domanda revocatoria ove proposta nei confronti dell’accipiens in bonis, successivamente fallito nel corso del giudizio. Tale ultima asserzione appare apodittica e rischia di comprimere la funzione prenotativa cui è preposta la trascrizione delle domande giudiziali.
Fonte: Cass. Civ. sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2228