Plusvalenza imponibile anche per l’area edificabile “di fatto”
Con l’ordinanza n. 3784/2026, la Corte di Cassazione ha affermato che un terreno può essere qualificato edificabile, ai fini fiscali, anche in assenza di una formale destinazione urbanistica, qualora emergano elementi oggettivi idonei a dimostrarne la vocazione edificatoria “di fatto”.
Fonte: Cass. Civ. sez. trib., 19 febbraio 2026, n. 3784