Fondo patrimoniale revocabile per sopravvenienza di figli
La Cassazione, con ordinanza n. 1950/2026, chiarisce che la costituzione del fondo patrimoniale effettuata dal terzo, in quanto atto di liberalità, può essere oggetto di revocazione per sopravvenienza di figli.
Fonte: Cass. Civ. sez. II, 29 gennaio 2026, n. 1950