Esenzione dall’imposta di registro anche per la divisione giudiziale successiva al divorzio
.La Cassazione, con ordinanza n. 2433/2026, estende l’esenzione dalle imposte dirette prevista in materia di accordi di separazione e divorzio alla sentenza di divisione giudiziale intervenuta dopo il divorzio, in quanto volta a definire la crisi coniugale.
Fonte: Cass. Civ. sez. trib., 5 febbraio 2026, n. 2433