Vendita con patto di riscatto: quando non viola il divieto di patto commissorio
Con l’ordinanza n. 25706/2026, la Cassazione chiarisce che la vendita con patto di riscatto non integra di per sé un patto commissorio, salvo che il trasferimento del bene sia utilizzato, in concreto, con funzione di garanzia di un finanziamento, assumendo particolare rilievo la sproporzione tra il valore del bene e il debito garantito e l’eventuale approfittamento delle difficoltà economiche del venditore.
Fonte: Cass. Civ. sez. II, 22 settembre 2026, n. 25706