Le prestazioni corrispettive nel contratto di mantenimento

    23 luglio 2024

    L'Autore analizza, alla luce della più recente giurisprudenza, i profili problematici legati alla stipula di un contratto atipico di vitalizio alimentare caratterizzato dall'aleatorietà. La mancanza di una normativa specifica incide significativamente sulla redazione di un contratto i cui profili sono tanto fumosi quanto aleatori.

    Inquadramento generale

    Il contratto di mantenimento viene definito come il contratto con cui una parte, quale corrispettivo della alienazione di un bene mobile o immobile o della cessione di un capitale, attribuisce all'altra parte il diritto ad essere mantenuta per tutta la vita natural durante.

    In dottrina ed in giurisprudenza si possono distinguere varie tipologie di “vitalizi impropri” che sono accomunati dal rischio contrattuale (alea) dovuto oltre al non poter prevedere la durata della vita del vitaliziato anche ad altri aspetti che saranno oggetto di analisi.                                                                                                           

    Trattandosi di un contratto atipico, è ben possibile oltre che frequente che i patti varino a seconda della volontà dei contraenti, e che si dia vita a contratti “tagliati su misura” in cui si mescolano varie casistiche e fattispecie. Proprio per questo, è necessaria un'accurata analisi del caso concreto.

    Schematizzando si definisce (Risposta a quesiti civilisti del Consiglio Nazionale del Notariato n. 617 del 29 luglio 2013):

    - “vitalizio assistenziale”, il contratto con cui il vitaliziante si impegna a fornire assistenza morale e spirituale più che materiale. L'alea è legata alla variabilità della situazione di salute del beneficiario otre che, naturalmente, alla durata della sua vita;

    - “vitalizio alimentare”, il contratto con cui il vitaliziante si obbliga a fornire tutto il necessario per la vita del vitaliziato (vitto, alloggio, vestiario etc.) solo nel caso in cui il beneficiario si trovasse in stato di bisogno. In questo caso l'alea si manifesta sia nel quantum ma anche nell' an dato che non è possibile prevedere nè se lo stato di bisogno ci sarà e nè a quanto ammonteranno le prestazioni alimentari necessarie per la vita del vitaliziato;

    - “vitalizio di mantenimento”, il contratto con cui il vitaliziante assume un “obbligo di fare” provvedendo al mantenimento del vitaliziato in modo da garantirgli lo stesso tenore di vita goduto al momento della stipula del contratto. Anche in questo caso all'alea della sopravvivenza del vitaliziato si aggiunge l'alea dovuta al quantum della prestazione che deve essere tale da assicurare un tenore di vita adeguato (ossia pari al tenore di vita goduto al momento del contratto) per il beneficiario del mantenimento.

    Quindi se da un lato - relativamente al bene mobile o immobile trasferito - vi è un valore oggettivamente quantificato e/o quantificabile, dall'altro - relativamente al mantenimento - non vi è la possibilità di stabilire con certezza il valore della prestazione: questo perchè chi deve godere del mantenimento potrebbe vivere a lungo o potrebbe mancare il giorno dopo aver stipulato il contratto.

    In sostanza, il principale profilo di rischio nella stipula di questo contratto atipico è legato alla durata della vita del soggetto beneficiario del mantenimento a cui si aggiunge la mutevolezza dei bisogni dello stesso: l'avanzare dell'età del beneficiario del mantenimento comporta, a carico del soggetto obbligato, una serie di oneri e spese aggiuntive rispetto a quelle originarie.

    Infatti, il contratto di mantenimento, a differenza del contratto di rendita vitalizia, non prevede la corresponsione di un importo fisso e prestabilito e ciò ne accentua l'aleatorietà. Il contratto di rendita vitalizia ha ad oggetto un “dare” fungibile (denaro o beni fungibili) mentre il contratto di mantenimento ha ad oggetto un “fare” connotato spesso da “intuitus personae” (dovendosi prestare oltre che assistenza materiale anche quella morale).

    Nel caso oggetto della sentenza della Cassazione, Sez. II, 22 novembre 2023, n. 32439, i ricorrenti chiedevano la dichiarazione di nullità o di inefficacia, ovvero di simulazione o di risoluzione per colpa del convenuto che quale vitaliziante aveva assunto l'obbligo di mantenere ed assistere vita natural durante la madre poi deceduta.

    Il sinallagma

    Il contratto di mantenimento è un contratto sinallagmatico con cui entrambe le parti si vincolano ad effettuare una prestazione suscettibile di valutazione economica.

    Si ritiene (Cass. civ. 24 giugno 2009, n. 14796; Cass. civ. 22 novembre 2023, n. 32439) di escludere l'aleatorietà di un contratto di vitalizio in cui il beneficiario della prestazione sia in uno stato di salute talmente precario da renderne probabile la morte in un breve lasso temporale: questa fattispecie maschera una donazione essendoci certezza della mancanza della controprestazione data della morte imminente del beneficiario. L'alea (elemento caratterizzante questo tipo di contratti) non può essere utilizzata per mascherare altre tipologie contrattuali.

    Se così non fosse, sarebbe facile mascherare una donazione sotto il mantello del contratto di mantenimento, ottenendo il risultato di trasferire un immobile a titolo, sostanzialmente, gratuito.

    La recente sentenza della Cassazione 22 novembre 2023, n. 32439 fa riflettere sulla necessità che entrambe le prestazioni siano suscettibili di valutazione economica in modo che, ferma restando l'aleatorietà del contratto, possano essere comparate in modo omogeneo in termini di presumibile equivalenza.

    Quindi, le prestazioni a carico del vitaliziante devono essere suscettibili di valutazione economica per fungere da corrispettivo in quanto la "patrimonialità" della prestazione deve considerarsi essenziale ex artt. 1321 e 1174 c.c.

     Quindi seguendo quanto affermato dalla Cassazione sarebbe necessario effettuare una serie di valutazioni antecedenti la stipula del contratto per poter fare in modo che le prestazioni possano essere potenzialmente equilibrate: si sottolinea "potenzialmente" perchè "di doman non v'è certezza".

    La Cassazione ribadisce che non è corretto guardare il contratto di mantenimento (o di vitalizio) esulando dal contenuto patrimoniale e svincolandolo da una esatta quantificazione economica e valutando, invece, elementi che non possono essere ricondotti a parametri matematici come l'affetto e la compagnia. L'alea non si configura solo in relazione alla durata della vita del beneficiario ma va ricercata anche nell'ambito delle controprestazioni che sono valutabili in denaro e che devono essere comparate con il valore del bene oggetto del trasferimento.

    La Suprema Corte con la sentenza n. 32439 enuncia il seguente principio di diritto:  «il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga,  in  corrispettivo  dell'alienazione  di  un  bene, a  prestare  al  vitaliziato  mantenimento  ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato al momento della sua conclusione dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali tuttavia,  proprio  in  quanto  negoziabili  come  corrispettivo,  sono  necessariamente  suscettibili di valutazione  economica,  così  da  comparare  secondo  dati  omogenei,  in  termini  di  presumibile equivalenza  o,  al  contrario,  di  palese  sproporzione,  la  capitalizzazione  della  rendita reale  del  bene trasferito  e  la  capitalizzazione  delle  rendite  e  delle  utilità  periodiche dovute  nel  complesso  dal vitaliziante».

    Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte fa nascere una serie di riflessioni sul tema del mantenimento.

    La visione della Corte d'Appello di Genova (cassata) e la visione della Corte di Cassazione si basano su presupposti differenti. Per la Corte d'Appello la “controprestazione del mantenimento” sembra poter avere ad oggetto anche (e solo) prestazioni di natura non prettamente economica e non riconducibili a parametri matematici, mentre per la Cassazione la controprestazione deve necessariamente essere suscettibile di valutazione economica: in mancanza si rientrerebbe nel perimetro della donazione.

    E' necessario che vi siano in gioco dei reali interessi patrimoniali che giustifichino la stipula del contratto oggetto di disamina: tra i contraenti nascono degli obblighi economici al cui mancato rispetto consegue un inadempimento contrattuale.

    Il contratto di mantenimento differisce dalla donazione per l'animus, quindi se la volontà di chi trasferisce l'immobile è quella di non aver in cambio una prestazione di natura patrimoniale, non si rientra nella fattispecie del mantenimento ma in quella della donazione.

    Elemento essenziale del contratto è l'ammontare della prestazione dovuta dal vitaliziante (Trib. Roma, Sez. VIII, 30 marzo 2018, n. 3713) tanto quanto l'imprevedibilità della vita del vitaliziato: perciò il contratto è caratterizzato da una c.d. “doppia alea”.

    Ancora una volta al momento della stipula del contratto, per l'operatore giuridico è fondamentale - pur nella consapevolezza di non poter prevedere il futuro - indagare la reale volontà delle parti.

    Conclusioni  

    In conclusione, i contratti atipici oggetto di analisi necessitano della reale capacità del vitaliziante di fornire controprestazioni di carattere economico: in mancanza, il beneficiario potrebbe trovarsi oltre che privato degli immobili anche in difficoltà economica.

    Sorgono però non pochi dubbi su quale possa in concreto qualificarsi come prestazione suscettibile di valutazione economica. Probabilmente occorre riflettere sul fatto che non solo il sostentamento materiale ed economico (ad esempio l'acquisto di cibo e medicine con denaro del vitaliziante) può considerarsi una prestazione di carattere economico. Sono noti a tutti i costi economici necessari per l'assunzione di badanti che aiutino gli anziani nelle faccende della vita quotidiana: la loro prestazione e il loro servizio hanno un indubbio valore economico. Perciò, nel caso in cui un soggetto anziano non disponga della liquidità necessaria per l'assunzione di una persona che lo assista ma sia proprietario di un immobile, non vi sarebbero ragioni per negare la ricevibilità di un contratto con cui a fronte del trasferimento immobiliare (con o senza riserva di usufrutto) il vitaliziante debba occuparsi di aiutare il vitaliziato nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.

    Perciò il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte deve essere letto con un occhio critico e nella consapevolezza che, fondamentale, resta indagare l'animus dei soggetti contraenti per valutare in quale tipologia contrattuale far rientrare la singola fattispecie.

    Guida all'approfondimento  

    G. Bonilini, Sull'indempimento del vitalizio assistenziale, in Rsp. civ. e prev., 1998, 2, p. 338 ss.

    B. Gardella, Vitalizio, in Dig . disc. Priv. Sez. Civ., XIX, Torino, 1999, p. 745.

    M. Malvano, Vitalizio assistenziale e nullità per mancanza di alea, in Notariato, 2010, 3, 274