Lesione della legittima nel trust “discrezionale” e strumenti a tutela dei legittimari
04 luglio 2024
L'istituto del trust, disciplinato dalla Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dall'Italia con la l. n. 364/1989, si caratterizza per il rapporto fiduciario che si instaura tra settlor e trustee. Il disponente, di norma, trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee il quale li amministra, con i diritti e i poteri del proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito. Da ciò la qualificazione di negozio giuridico a struttura complessa, con un'unica causa, composto da due negozi: uno istitutivo, quale atto unilaterale avente natura programmatica per mezzo del quale il disponente chiarisce le modalità con cui il trustee amministrerà i beni vincolati, e uno o più negozi dispositivi, con i quali il disponente trasferisce al trustee i beni e i diritti designati, affinché costui se ne avvalga per raggiungere lo scopo a priori stabilito È dunque, a pieno titolo, uno strumento di tutela, organizzazione e protezione del patrimonio, avente come effetto principale la segregazione patrimoniale: i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee. Quanto alla funzione, la dottrina ne delinea il carattere "polimorfo" (M. Lupoi, The shapeless trust, in Vita not., 1995, p. 92), in quanto pur trattandosi di un negozio gestorio con funzione attributiva, gli interessi alla base della destinazione possono presentare svariate finalità purché rispondenti ai canoni di liceità e meritevolezza riconosciuti dall'ordinamento. Possono, infatti, essere istituiti trust con funzione solutoria, trust di garanzia, trust con funzione di escrow agent, con funzione liquidatoria, oppure, come ormai sempre più spesso si riscontra, trust di famiglia ove il disponente trasferisce, in tutto o in parte, i propri beni al trustee per provvedere nel tempo ai bisogni dei familiari, sino a giungere all'istituzione del trust come mezzo di tutela per soggetti con disabilità grave, già previsto con la Legge “dopo di noi”. In particolare, il trust familiare è pacificamente inquadrato dalla dottrina tra quei negozi a mezzo dei quali è possibile realizzare una liberalità (E. Moscati, Trust e tutela dei legittimari, in Riv. dir. comm., 2000, I, p. 18 s.; M. Lupoi, Trusts, Milano, 2001, p. 669 s.; L. Santoro, Il trust in Italia, Milano, 2009, p. 315; G. Iaccarino, Liberalità indirette, Milano, 2011, p. 27; contra L. Corsini, Trust e diritti dei legittimari e dell'erario in Italia, in Riv. not., 1998, p. 69 ss.). Qualora, infatti, l'intento del settlor sia quello di avvantaggiare, all'esito dell'attività gestoria del trustee i beneficiari, si realizza un atto che, pur diverso per forma dalla donazione tipica, attua in realtà una liberalità, soggetta alla disciplina di cui all'art. 809 c.c. Ciò in presenza di alcuni presupposti: l'animus donandi poiché l'istituzione del trust risponde all'interesse non patrimoniale del disponente di provvedere al benessere della propria famiglia nel tempo; l'impoverimento del disponente, che avverrà con l'atto di dotazione; l'arricchimento dei beneficiari, che si compirà secondo le regole contenute nell'atto istitutivo, al più tardi al termine finale di durata del trust. Che dal trust possa nascere una liberalità, è stato oltremodo evidenziato dalle Sezioni Unite che si sono espresse qualificando il trust inter vivos, con effetti post mortem, proprio in chiave di donazione indiretta. In tal caso, l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del trustee, cui il disponente aveva trasferito la proprietà, per cui l'avvenuta fuoriuscita del trust fund dal patrimonio di quest'ultimo quando era ancora in vita esclude la natura mortis causa dell'operazione. (Cass. sez. un., ord. 12 luglio 2019, n. 18831; Cass., 7 febbraio 2020, n. 2897). Ne consegue che il decesso del disponente non costituisce la causa della trasmissione patrimoniale ai beneficiari del trust, ma è il momento nel quale detta trasmissione avviene: la causa della trasmissione patrimoniale è l'istituzione e la dotazione del trust e l'incremento patrimoniale per i beneficiari trova la sua fonte direttamente nell'istituzione del trust. Tale assunto richiama la differenza, proposta da tempo, tra atto mortis causa e atto post mortem, mettendo in evidenza il ruolo dell'evento morte quale ragione della dazione nel primo caso e quale elemento che più semplicemente determina o condiziona l'efficacia del negozio nel secondo (G. Giampiccolo, Atto «mortis causa», in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 233). È stato, altresì, precisato che negli atti mortis causa l'anzidetto evento ha incidenza sull'individuazione del soggetto beneficiario, considerato tale in quanto esistente al momento della morte e sull'oggetto dell'attribuzione, determinato al verificarsi del decesso quale entità residua nel patrimonio del soggetto disponente. Principi di diritto successorio e lesione della legittima L'arricchimento voluto dal disponente per spirito di liberalità in favore dei beneficiari, nei trust familiari, è potenzialmente in grado di ledere i diritti dei legittimari. In merito alla disciplina applicabile, la Convenzione dell'Aja non fa venire meno la validità delle norme inderogabili del diritto interno, in forza dell'art. 15, ma vanno individuati gli strumenti volti a ristorare la lesione generata dall'istituzione e dotazione del trust. Alla luce di ciò, occorre richiamare i principi che regolano la materia successoria, in primis il divieto di patti successori di cui all'art. 469 c.c. ed il principio dell'intangibilità della quota di legittima, che riconosce al legittimario il diritto a conseguire la propria quota di riserva nella sua esatta consistenza, senza sopportarne alcuna diminuzione. Specificatamente l'art. 549 c.c. prevede il divieto per il testatore di imporre pesi o condizioni sulla quota dei legittimari, ma non definisce in modo espresso le possibili sanzioni (G.W. Romagno, Considerazioni riguardo alla posizione di pesi e di condizioni alla legittima nell'ambito del sistema di tutela dei diritti successori riservati, in Riv. not., 2018, p. 483). La dottrina maggioritaria partendo dal riconoscimento del carattere imperativo della norma ha ritenuto che l'eventuale violazione costituisse una causa di nullità virtuale secondo quanto prescritto dall'art. 1418 (G. Capozzi, Successioni e donazioni, I, Milano, 2015, p. 479), con la conseguenza di dover applicare la disciplina della relativa azione quanto alla legittimazione attiva assoluta, alla natura dichiarativa della sentenza, all'imprescrittibilità, nonché alla conferma o esecuzione volontaria dell'art. 590 c.c. In senso diverso si pone chi ritiene più congruo il ricorso all'azione di riduzione; sicchè ove all'apertura della successione il legittimario non abbia ricevuto dall'ereditando (col testamento oppure già in vita, in forza di liberalità dirette o indirette) beni e diritti in misura corrispondente alla quota di legittima potrà - previa imputazione di quanto eventualmente ricevuto (art. 564, comma 2, c.c.) - agire in giudizio per la riduzione di disposizioni testamentarie (art. 558 c.c.) e, nel caso in cui risultino insufficienti a colmare la lesione, anche contro le liberalità compiute in vita, dalla più recente sino alla più remota (art. 559 c.c.). A differenza della nullità, quest'ultima è un'azione di inefficacia relativa, finalizzata ad ottenere una sentenza costitutiva che renda inopponibile esclusivamente al legittimario (e quindi non erga omnes) il negozio attributivo; si caratterizza per la natura personale, ha un termine di prescrizione, non è suscettibile di conferma in difetto del presupposto della nullità. Più complesso è inoltre definire il quadro rimediale a tutela dei legittimari dinanzi a fattispecie di trust familiare, che spesso si presentano nella particolare tipologia del c.d. trust “discrezionale” con effetti post mortem , ove appare rimessa alla discrezionalità del trustee (e ad un momento successivo) tanto l'individuazione dei beneficiari quanto la misura delle attribuzioni disposte a vantaggio di questi ultimi, senza che si possa ritenere violato il divieto di patti successori. Detta tipologia di trust, caratterizzata da ampi poteri in capo al trustee e dotata di una conformazione non riconducibile ai costrutti giuridici italiani, pone non poche difficoltà applicative, e mette in dubbio secondo alcune interpretazioni restrittive la validità stessa dell'istituto, fino a prospettare la conseguente nullità degli atti dispositivi in favore del trustee, per l'assenza nella legge regolatrice del trust dell'istituto della legittima. La mancanza di causa giustificativa renderebbe, pertanto, non attuabile il ricorso all'azione di riduzione. Così come, di contro, va sottolineato l'orientamento secondo cui la valutazione di meritevolezza (astratta) dell'istituto, ai sensi dell'art. 1322 c.c., sia già stata compiuta con l'esecuzione e ratifica in Italia della Convenzione dell'Aja (Cass. civ., 19 aprile 2018, n. 9637; Cass. civ., sez. un., 12 luglio 2019, n. 18831). Le soluzioni rimediali a confronto Il dibattito in merito agli strumenti di tutela da accordarsi dinanzi a situazioni pregiudizievoli per i legittimari a seguito dell'istituzione di trust familiari ha visto a confronto due diverse soluzioni: l'invalidità del negozio e la possibilità di agire in riduzione per lesione di legittima. Quanto alle argomentazioni, in primis, la tesi dell'invalidità, nella sua forma più grave della nullità, è parsa eccessiva e incongrua secondo l'orientamento dominante, in quanto accorderebbe al soggetto leso dal trust una tutela diversa e maggiore rispetto a quella riconosciuta al legittimario leso da qualsivoglia altra disposizione. E ciò troverebbe conferma anche nel dato normativo essendo limitate e residuali le ipotesi in cui debba farsi ricorso alla nullità per la lesione dei diritti del riservatario, secondo quanto previsto negli artt. 549 e 735 c.c. Vi è inoltre da considerare che la pronuncia di nullità andrebbe a travolgere l'attribuzione patrimoniale nella sua totalità, dunque non soltanto nei limiti necessari ad integrare la legittima, con il rischio di vanificare la volontà del disponente anche oltre i limiti segnati dalle norme poste a tutela dei legittimari. Sarebbe, quindi, auspicabile l'esercizio dell'azione di riduzione nell'ipotesi in cui il trust comporti la destinazione di beni per un valore superiore rispetto alla quota disponibile. Da ciò il pensiero elaborato dalla dottrina più recente, per la quale il presupposto della lesione rappresenterebbe un atto strutturalmente valido (quindi riconosciuto) che in quanto pregiudizievole potrebbe essere dichiarato solo inefficace. In tal caso, l'apprezzamento del trust liberale come lesivo o meno della legittima è necessariamente un posterius, da operarsi esclusivamente al momento della morte del settlor (donante o testatore) in seguito alla riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c. Detta valutazione in ordine alla lesività, risulta, oltremodo, sempre preclusa nella fase genetica al momento della costituzione del trust, giacchè il criterio causale quale metro di valutazione della meritevolezza di un trust lesivo della legittima è considerato ontologicamente inutilizzabile (M. Saraceno, Destinazione dei beni e tutela dei legittimari, in Riv. not., 2013, p. 1069). Pertanto, una volta appurata l'esistenza di una disposizione lesiva, l'ordinamento rimette al legittimario il diritto potestativo di vederne riconosciuta l'inefficacia in sede giudiziaria. Al riguardo è stato affermato dalla giurisprudenza che gli atti di liberalità soggetti a riduzione non sono affetti da nullità o annullabilità ma sono, invece, validi, anche se suscettibili di essere resi inoperanti, ed inefficaci in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'integrazione della quota di riserva, attraverso l'esercizio del diritto potestativo dell'erede legittimario di chiederne la riduzione (Cass. 19 giugno 1981, n. 4024; Cass. 11 giugno 2003, n. 9424; Cass. 27 ottobre 2008, n. 25834; Cass. 14 ottobre 2013, n. 23278). L'azione di riduzione se esperita non andrebbe del resto a minare la stabilità del negozio di affidamento, ma soltanto a determinare l'inefficacia relativa dell'attribuzione lesiva in favore dei beneficiari. Alcuni autori hanno, altresì, assimilato il suo funzionamento a quello dell'azione revocatoria, muovendo dalla tesi, ormai maggioritaria, che ritiene che l'azione revocatoria vada rivolta non solo nei confronti degli atti dispositivi, quelli che logicamente hanno contenuto patrimoniale e producono la lesione, ma anche riguardo l'atto istitutivo del trust, cioè quell'atto che contiene al suo interno l'intero assetto di interessi e che, funzionalmente, determina la lesione (App. Torino 30 novembre 2017, n. 2547). Gli atti di apporto al trust da parte del disponente sono, infatti, strumentali all'incarico gestorio attribuito al trustee, proprio perchè l'atto di trasferimento non ha causa propria, ma trae la propria giustificazione causale nel regolamento contenuto nell'atto istitutivo di trust. La posizione della Cassazione nell'ordinanza n. 5073/2023 La questione è stata definita nell'ordinanza della Corte di Cassazione 17 febbraio 2023, n. 5073, ove si è attribuita la piena validità di un trust estero in funzione successoria, affermando che i legittimari che ritengono lesi i propri diritti successori da un trust discrezionale istituito all'estero dal dante causa quando era ancora in vita, possono tutelarsi non chiedendo la nullità dello stesso e, quindi, il suo mancato riconoscimento per contrarietà all'ordine pubblico, bensì tramite l'azione di riduzione. Nel caso concreto, si trattava di un trust di famiglia discrezionale che perseguiva la funzione di organizzare un complesso gruppo societario con diramazioni anche all'estero e, al contempo, pianificare la successione dell'imprenditore che ne era a capo. La ricorrente, erede legittimaria, si era vista rigettare la domanda di nullità dell'atto di trasferimento con cui il padre, deceduto ab intestato, aveva conferito, attraverso il detto trust, ad una holding partecipazioni di capitali di una società per azioni idonee ad assicurare il controllo del gruppo ai trustee. Secondo la ricorrente, il trust era nullo in quanto violava le norme dettate in materia di successione necessaria, non in termini di lesione della sua quota di legittima, non avendo quest'ultima proposto azione di riduzione, bensì per la sua finalità illecita di eludere e rendere inoperanti le tutele predisposte dalla legge italiana in favore del legittimario leso. La riconduzione dell'istituto nel novero delle liberalità non donative di cui all'art. 809 c.c., attesa l'eterogeneità degli atti da cui può discendere la liberalità, ha indotto, pertanto, il giudice a reputare che la tutela dei diritti successori dei legittimari, asseritamente pregiudicati da tali atti, sia assicurata con l'esercizio dell'azione di riduzione, rimedio che determina la mera inefficacia dell'atto pregiudizievole, ma non anche la nullità. Diversamente, qualora si voglia propendere per la nullità — secondo i giudicanti — l'azione potrebbe essere proposta da chiunque vi abbia interesse (si pensi ai creditori del legittimario), sarebbe imprescrittibile e travolgerebbe l'attribuzione patrimoniale nella sua interezza. Nella specie il trust non poteva del resto considerarsi nullo in quanto non era stato istituito allo scopo di aggirare le norme italiane sulla successione necessaria ma al contrario poteva presumersi che, trattandosi di trust in cui erano state trasferite solo partecipazioni del gruppo societario, il disponente avesse l'obiettivo di garantire continuità ad una gestione unitaria e coordinata del gruppo di imprese. Accertata la validità dell'atto, merita rilievo la questione relativa all'individuazione del legittimato passivo ad esperire l'azione. Concordemente a quanto sostenuto dall'orientamento di maggioranza, l'ordinanza distingue a seconda che alla morte del disponente il trust abbia avuto completa esecuzione, o meno. Nel primo caso, se il trustee, abbia già esaurito il programma destinatorio ed esercitato il proprio potere di distribuzione, il legittimato passivo dell'eventuale azione di riduzione sarà il beneficiario finale che si è effettivamente arricchito; mentre in ipotesi di trust ancora in esecuzione, legittimato passivo sarà il trustee, dovendosi contemperare la certezza dell'esistenza di una liberalità lesiva con l'incertezza del beneficiario finale, senza però che ciò possa andare a discapito del legittimario che intende perseguire il proprio diritto alla quota di riserva. Soluzione quest'ultima già sostenuta in relazione al trust di scopo (S. Delle Monache, La libertà di disporre mortis causa, in Riv. dir. civ., 2019, p. 466). Invero, qualora si riconoscesse sempre ed in ogni caso la legittimazione passiva del legittimario, si arriverebbe al risultato di coinvolgere un soggetto che non abbia ancora ricevuto alcuna liberalità. La soluzione adottata dalla giurisprudenza recente che ravvisa nell'esercizio dell'azione di riduzione il rimedio più coerente al sistema di tutela interno con cui il legittimario può reintegrare i propri diritti lesi dal trust, deve essere interpretata ed applicata con una certa “flessibilità”, nel senso che va ragionevolmente adattata alle varie fasi di attuazione del programma destinatorio che, al momento di apertura della successione, si possono incontrare. Tale scelta sarà influenzata da un lato dallo scopo che ha determinato la costituzione di un trust, ancorché discrezionale, che va ad incidere sulla stessa funzione dell'atto, distinguendosi nel concreto una finalità legata a pianificazione patrimoniale successoria o di elusione della legittima, da una tipicamente imprenditoriale. Dall'altro l'esperibilità dell'azione di riduzione, dinanzi ad eventuali attribuzioni liberali disposte dal settlor a favore di beneficiari, dovrà comunque risultare subordinata ai presupposti legislativamente richiesti: l'esistenza dell'animo liberale che consenta di attribuirvi la natura di donazioni indirette e la ricostruzione dell'intero asse ereditario, ai sensi dell'art. 556 c.c., volto a dimostrare il superamento della disponibile con lesione della quota di legittima dell'attore. Restano ancora alcuni aspetti su cui intervenire. In primo luogo, si dovrebbe meglio definire come accertare il valore della liberalità attuata a mezzo del trust, se calcolando il valore dei beni usciti dal patrimonio del disponente oppure quello dei beni presenti nel fondo in trust al momento della morte del disponente, o, eventualmente, già attribuiti, in tutto o in parte, ai beneficiari sempre alla morte del medesimo soggetto. Ed anche se vi sia la possibilità per il legittimario vittorioso in riduzione di recuperare, in natura, i beni fuoriusciti dal patrimonio del disponente ricorrendo ad un'eventuale azione di restituzione. G. Capozzi, Successioni e donazioni, IV ed., a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, Milano, 2015 L. Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977 A.A. Carrabba, Donazioni, in Tratt. dir. civ. CNN diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2009, p. 771 ss. M. Cenini, Successione legittima e necessaria - trust - validità del trust discrezionale di famiglia in funzione successoria e rimedi per i legittimari, in Giur. it., 2023, 7, p. 1535 ss. C. Cicero, Trust e liberalità non donative (brevi annotazioni), in Riv. not., 2023, p. 1365 ss. F. D'Avino, Trust inter vivos discrezionale e tutela dei legittimari, in Dir. fam. pers. succ., 2023, p. 1495 ss. L. Gatt, La liberalità, I, Torino, 2002 G. Iaccarino, Liberalità indirette, Milano, 2011 M. Lupoi, I diritti reali, 2, I trust nel diritto civile, in Tratt. di dir. civ. Sacco, Torino, 2004 P. Migliore, “Trust” “inter vivos” con effetti “post mortem” e tecniche di tutela dei legittimari lesi”, in Familia, 2024, p. 119 D. Muritano e C. Romano, Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari, in Studio n. 2019-2019/C, Consiglio Nazionale del Notariato R. Nicolò, Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa, in Vita not., 1971, p. 148 A. Palazzo, Atti gratuiti e donazioni, in Tratt. dir. civ. Sacco, Torino, 2000 V. Roppo, Le liberalità fra disciplina civilistica e norme fiscali: una sfida per il ceto notarile, in Notariato, 2002, p. 428 G. Vettori, Atti di destinazione e trust, Padova, 2008 |