Acquisto prima casa da parte di un soggetto residente o trasferito all’estero

    17 settembre 2024

    Il contributo illustra in quali casi un soggetto residente o trasferito all’estero può fruire delle agevolazioni fiscali previste per la “prima casa”.

    Le agevolazioni “prima casa”

    Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro o dell'IVA con aliquota ridotta (c.d. agevolazioni “prima casa”) per l'acquisto di immobili abitativi e relative pertinenze, l'art. 1, Tariffa, Parte Prima, nota II-bis, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'imposta di registro), richiamata in ambito IVA dalla disposizione contenuta al numero 21) della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, stabilisce che devono ricorrere le seguenti condizioni:

    a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

    b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

    c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non aver mai acquistato su tutto il territorio nazionale altri immobili usufruendo delle agevolazioni “prima casa”.

    L'aliquota ridotta si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) (cioè sia già titolare di un'altra “prima casa”) e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile preposseduto acquistato con le agevolazioni, a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto.

    In relazione al requisito della residenza previsto dalla lettera a) della nota II-bis, la norma stessa e la prassi prevedono però alcune deroghe per i soggetti residenti o trasferiti all'estero.

    L'acquisto da parte di cittadino italiano emigrato all'estero

    Per quanto riguarda il cittadino italiano emigrato all'estero già la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° marzo 2001 stabiliva che tale soggetto può acquistare in regime agevolato l'immobile, quale che sia l'ubicazione di questo sul territorio nazionale, cioè prescindendo dal requisito della residenza. Ovviamente l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti ed in particolare l'immobile acquistato deve essere la prima casa sul territorio nazionale.

    A tale proposito si osserva che il legislatore ha ampliato, solo per l'ipotesi in questione, l'ambito territoriale nel quale è possibile acquistare in regime agevolato senza, peraltro, prevedere l'obbligo di stabilire entro diciotto mesi la propria residenza nel Comune in cui è situato l'immobile acquistato.

    Gli acquisti effettuati dal cittadino italiano emigrato all'estero hanno una diversa regolamentazione, in considerazione del particolare valore sociale riconosciuto al lavoro prestato all'estero ed all'emigrazione (circolare dell'Agenzia delle Entrate 2 marzo 1994, n. 1).

    La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 12 agosto 2005 ha confermato tale principio, ribadendo che il cittadino italiano emigrato all'estero (che non ha più, quindi, la residenza in Italia) può acquistare in regime agevolato l'immobile, quale che sia l'ubicazione dello stesso sul territorio nazionale.

    Con riferimento a questa particolare fattispecie, l'agevolazione compete a condizione che l'immobile sia ubicato in qualsiasi punto del territorio nazionale, senza, peraltro, che sia necessario per l'acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile acquistato.

    Ovviamente, in tal caso, l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti previsti dalla norma per poter acquistare l'immobile come “prima casa” nel territorio italiano.

    In sintesi, per fruire dell'agevolazione, devono ricorrere le condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune) e c) (novità nel godimento dell'agevolazione) della nota II-bis, mentre, considerato lo status di emigrato, non si richiede la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile.

    La condizione di emigrato all'estero non deve necessariamente essere documentata con certificato di iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all'Estero), ma può essere autocertificata dall'interessato mediante dichiarazione resa nell'atto di acquisto ai sensi dell'art. 46, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

    Si è presentato nella prassi il seguente caso: Tizio, residente all'estero ed iscritto all'AIRE, acquista un immobile fruendo dei benefici fiscali “prima casa”. Tizio, pur essendo iscritto all'AIRE e in possesso degli altri requisiti previsti dalla vigente normativa, dichiara in atto di voler trasferire la propria residenza, entro diciotto mesi, nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato. Tizio, impossibilitato a mantenere l'impegno assunto a causa del perdurare dei propri impegni lavorativi all'estero, intende procedere all'integrazione dell'atto di compravendita, con un atto, nella stessa forma del precedente, evidenziando che al momento della stipula dell'atto di compravendita possedeva i requisiti per l'applicazione dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della “prima casa”, quale cittadino italiano residente all'estero iscritto all'AIRE.

    Sul punto si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 333 del 10 settembre 2020, affermando che il soggetto che non ha dichiarato in atto di essere iscritto all'AIRE, pur avendo i requisiti, può mantenere le agevolazioni fruite, qualora dichiari, con un atto integrativo, nella medesima forma giuridica del precedente, entro il termine di diciotto mesi dall'atto di acquisto, che al momento della stipula del contratto di compravendita era cittadino italiano emigrato all'estero, iscritto all'AIRE. Con ciò rettificando la dichiarazione resa nell'atto di acquisto in relazione alla residenza. Tale atto integrativo deve essere prodotto per la registrazione presso l'Ufficio in cui è stato registrato l'atto di acquisto originario. Tale soluzione è in linea con quanto affermato con la risoluzione 27 aprile 2017, n. 53/E, secondo la quale, in relazione alle condizioni di cui alla citata lettera a) della nota II-bis, il beneficiario acquirente può rettificare la dichiarazione resa in atto, a condizione, tuttavia, che non venga arrecato pregiudizio all'attività di controllo svolta dall'ufficio.

    In virtù dell'irrilevanza del requisito della residenza, l'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 751 del 28 ottobre 2021 ha affermato che il cittadino italiano emigrato all'estero può acquistare l'immobile usufruendo dell'aliquota IVA agevolata anche nell'ipotesi in cui conceda in comodato l'immobile stesso.

    Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato (Quesito Tributario n. 44-2016/T), il trattamento di favore riservato al cittadino italiano emigrato all'estero (esenzione dall'obbligo della residenza) gli consente di poter acquistare su tutto il territorio nazionale con le agevolazioni “prima casa” anche nel caso in cui egli sia già proprietario di un'abitazione sita in altro Comune acquistata senza benefici.

    In particolare, si chiede se un cittadino italiano emigrato all'estero, che attualmente è proprietario di due abitazioni sul territorio italiano, di cui una acquistata con le agevolazioni cd. “prima casa”, possa, in sede di acquisto di una terza abitazione, sfruttare le agevolazioni prima casa impegnandosi a vendere quella acquistata a suo tempo con le agevolazioni entro un anno da questo “terzo” acquisto. Al quesito il Consiglio Nazionale del Notariato dà risposta positiva.

    Infatti, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 38/E del 2005 precisa che nell'ipotesi di cittadino emigrato all'estero «per fruire dell'agevolazione, devono ricorrere le condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell'agevolazione) della nota II-bis), mentre, considerato lo status di emigrato, non si richiede la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile».

    Una diversa interpretazione, diretta ad aggiungere per il cittadino emigrato all'estero un ulteriore requisito (non previsto per gli altri soggetti), quale sarebbe quello della non possidenza di altre abitazioni, comunque acquistate, su tutto il territorio italiano, sarebbe in contrasto con la ratio della disposizione e priva di giustificazione.

    Ai sensi del comma 4 della citata nota II-bis, nelle ipotesi in cui i beni acquistati con l'agevolazione vengano alienati prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisto, si ha la decadenza dalle agevolazioni fiscali “prima casa” e l'ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti dell'acquirente, la differenza fra l'imposta agevolata e l'imposta piena, calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al trenta per cento della differenza medesima e recuperare gli interessi di mora.

    Tuttavia, l'ultimo capoverso dello stesso comma prevede che «le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale».

    In linea generale, dunque, la decadenza è evitata se il contribuente, entro un anno dall'alienazione infraquinquennale dell'immobile acquistato con i benefici, proceda all'acquisto di altro immobile che deve essere destinato a propria abitazione principale.

    Cosa succede nel caso in cui il cittadino italiano emigrato all'estero (iscritto all'AIRE) venda entro il quinquennio la prima casa acquistata in Italia e intenda acquistare una altra prima casa entro un anno? Egli per evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali ha l'obbligo di adibire l'acquistando nuovo immobile a propria abitazione principale?

    Al quesito l'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 627 del 27 settembre 2021 ha dato risposta negativa: coerentemente alla disposizione relativa alla fruizione dell'agevolazione in sede di (primo) acquisto da parte del cittadino residente all'estero, anche in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, si ritiene che non sia necessario ottemperare all'obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale. Si ritiene, infatti, che tale obbligo (analogamente all'obbligo di residenza) non possa essere imposto ai cittadini che vivono stabilmente all'estero e che, pertanto, si trovano nella impossibilità di adibire la casa acquistata “a propria abitazione principale”.

    In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza, secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ai sensi della nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'esonero dal requisito della correlazione tra Comune di ubicazione dell'immobile e luogo di residenza o svolgimento dell'attività lavorativa di cui gode il cittadino italiano emigrato all'estero, in ragione del particolare valore sociale riconosciuto al lavoro prestato all'estero ed all'emigrazione, opera anche in relazione alla conservazione del beneficio in caso di vendita dell'immobile nel quinquennio e riacquisto di un ulteriore immobile entro l'anno» (Cass. 9 luglio 2014, n. 15617).

    Con la risposta ad interpello n. 349 del 28 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate ha però chiarito che - alla luce della ratio della disciplina in esame, volta a favorire l'acquisto della casa di proprietà evitando che l'agevolazione possa assecondare intenti speculativi, nonché dell'affermata necessità che il riacquisto consenta l'uso e il godimento di un'abitazione in via piena ed esclusiva, non risultando idoneo a tal fine l'acquisto della nuda proprietà di un altro immobile, anche per il cittadino residente - il riacquisto, entro un anno, della sola nuda proprietà di altro immobile non sia idonea ad evitare la decadenza conseguente alla rivendita infraquinquennale dell'immobile acquistato con l'agevolazione “prima casa”. Non rileva, a tal fine, la circostanza relativa all'impossibilità di adibire la casa riacquistata a propria abitazione principale dal contribuente cittadino italiano emigrato all'estero.

    Al contrario, si ritiene idoneo ad evitare la decadenza anche il riacquisto in uno Stato estero, sempreché sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentano di verificare che effettivamente l'immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale (circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E del 7 giugno 2010).

    Tale ultima circostanza (cioè l'effettivo utilizzo quale dimora abituale dell'immobile ubicato all'estero), in effetti, potrà essere dimostrata anche dal contribuente istante in sede di contraddittorio con l'Ufficio accertatore che, comunque, dovrà notificare l'avviso di liquidazione per avvenuta decadenza dall'agevolazione “prima casa”. A detto avviso, infatti, il contribuente può opporsi con adeguata documentazione, presentando all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione “prima casa”, ossia che il riacquisto dell'immobile sito all'estero sia stato effettuato entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione “prima casa” nel territorio italiano e che la nuova abitazione sia stata destinata a dimora abituale del contribuente stesso. L'Ufficio accertatore valuterà, sulla base della documentazione presentata, la sussistenza o meno delle condizioni dettate dalla normativa fiscale per non decadere dal beneficio goduto dell'agevolazione “prima casa” (in tal senso v. Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 65 del 20 febbraio 2020).

    In merito alla documentazione probatoria, ferma restando la valutazione del competente ufficio accertatore, potrebbero essere funzionali sia copia del rogito notarile di acquisto dell'abitazione sita all'estero, sia documentazione comprovante la dimora abituale nell'immobile acquistato all'estero, come fatture di fornitura di luce, acqua o gas con riferimento al medesimo immobile. I suddetti documenti dovranno essere muniti di “apostille” e tradotti in lingua italiana (Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961). Tale documentazione potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate ove è stato registrato l'atto di acquisito dell'immobile sito in Italia. Si precisa, infine, che l'invio di tale documentazione non preclude all'ufficio accertatore di precedere all'ordinaria attività di accertamento, sia in ordine alla gestione dell'attività di liquidazione dell'imposta, sia in ordine alla valutazione dell'idoneità probatoria, ai fini sopra indicati, della citata documentazione (in tal senso v. Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 126 del 24 febbraio 2021).

    Questa la disciplina per il cittadino italiano emigrato all'estero iscritto all'AIRE.

    L’acquisto da parte di soggetti trasferiti all’estero

    Per tutti i contribuenti che non hanno la cittadinanza italiana, l’agevolazione, invece, spetta solo se ricorrono tutte le condizioni di cui alla nota II-bis, ed in particolare se l’acquirente abbia (o stabilisca entro diciotto mesi) la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato (in tal senso v. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 12 agosto 2005).

    Su tale punto la Commissione Europea ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione Europea (Procedura di infrazione n. 2014/4075) «per avere applicato un trattamento preferenziale in materia di imposta di registro immobiliare. In caso di un acquisto di questo tipo, gli emigrati italiani hanno diritto ad un’aliquota preferenziale dell’imposta di registro immobiliare senza obbligo di soddisfare il requisito di residenza. I cittadini di altri Stati membri non hanno diritto ad alcun trattamento preferenziale se non risiedono effettivamente nel Comune in cui il bene è ubicato o se non vi fissano la residenza entro 18 mesi dall’acquisto. Il trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) (art. 18, nda) non ammette un tale trattamento discriminatorio, direttamente basato sulla cittadinanza».

    Per superare la procedura di infrazione, l’art. 2 del d.l.13 giugno 2023, n. 69, pubblicato nella G.U. serie generale n. 136 del 13 giugno 2023, in vigore dal 14 giugno 2023, intervenendo sulla citata nota II-bis, ha modificato i criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro agevolata per l’acquisto della “prima casa” previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

    In particolar modo, il beneficio fiscale, in ragione dell’intervento normativo, viene oggi ancorato a un criterio oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza, oggetto di contestazione, per cui dell’agevolazione possono godere anche soggetti con un legame con l’Italia relativo alla residenza o di natura lavorativa, pur essendo stati costretti ad allontanarsene per motivi lavorativi.

    L’agevolazione non è però fruibile su tutto il territorio nazionale ma in un Comune con cui si manifesta un vincolo, individuato dalla nascita, residenza o attività lavorativa.

    La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 16 febbraio 2024 fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della norma: «tenuto conto del dato letterale della norma, possono accedere al beneficio in esame le persone fisiche che, contestualmente:

    - si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro. Attesa la diversa formulazione della disposizione in commento rispetto alla versione previgente, il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in questione;

    - abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione. Si precisa che, per la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all’effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo;

    - abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

    Resta fermo che, per fruire dell’agevolazione, devono ricorrere anche le condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell’agevolazione) della nota II-bis, mentre non è richiesto, nella fattispecie in esame, che il contribuente stabilisca la propria residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato.

    Tale ultimo requisito non è richiesto al contribuente sia in caso di fruizione dell’agevolazione in sede di primo acquisto da parte del residente all’estero, sia in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, entro un anno dalla vendita infraquinquennale dell’immobile agevolato. In tale ultima ipotesi, pertanto, fermo restando il rispetto degli altri requisiti normativamente previsti, non è necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale. Come per il criterio della residenza, infatti, anche la destinazione dell’immobile ad abitazione principale non può essere imposta a coloro che vivono all’estero e che, pertanto, si troverebbero nella impossibilità di ottemperare a tale prescrizione».

    A nostro avviso, la norma non è esaustiva e rimangono prive di regolamentazione normativa alcune fattispecie.

    Ci riferiamo, ad esempio, al caso dei cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE, ma che non abbiano mai risieduto o lavorato in Italia, come ad esempio i cittadini nati e residenti all’estero o i residenti all’estero che abbiano acquistato la cittadinanza italiana a qualsiasi titolo, oppure al caso di cittadini italiani trasferiti all’estero, iscritti all’AIRE, ma che abbiano risieduto o lavorato in Italia per meno di cinque anni (si pensi all’ipotesi di cittadino italiano che rientri in Italia e dopo meno di cinque anni decida di trasferirsi nuovamente all’estero).

    Tali soggetti – pur non sussistendo tutti i requisiti previsti dalla citata nota II-bis – possono acquistare la “prima casa” in Italia?

    Come detto, su tale punto la legge tace né sono stati forniti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con documenti di prassi (circolari, risoluzioni o risposte ad interpello), per cui, anche in assenza di specifici precedenti giurisprudenziali considerata la novità della norma, spetta all’interprete cercare di dare una risposta al quesito in armonia con i principi generali dell’ordinamento.

    A nostro avviso la risposta deve essere positiva.

    Riteniamo, infatti, che il legislatore abbia voluto ampliare le possibilità di acquistare un immobile fruendo delle agevolazioni fiscali a favore di soggetti trasferiti all’estero per ragioni di lavoro (prescindendo dalla loro cittadinanza), giammai restringerle, escludendo quei soggetti (cittadini taliani iscritti all’AIRE) che fino alla modifica normativa potevano sicuramente acquistare la “prima casa”.

    Possono – a nostro avviso – ritenersi ancora validi i principi enunciati nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 2 marzo 1994, secondo cui gli acquisti effettuati dal cittadino italiano emigrato all’estero hanno una diversa regolamentazione, in considerazione del particolare valore sociale riconosciuto al lavoro prestato all’estero ed all’emigrazione.

    Ed infatti, secondo quanto si legge negli atti parlamentari relativi alla procedura di infrazione n. 2014/4075) «questo trattamento di favore, per il migrante italiano all'estero, risponde alla doppia finalità sociale di: 1) riequilibrare le spese che tale migrante, che in genere si è trasferito all'estero per lavoro, deve sostenere per organizzare la propria vita fuori della terra di origine; 2) incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con la patria, stimolandolo ad acquistare un immobile nel suo paese».

    In tali casi, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, riteniamo dunque ancora applicabili i criteri stabiliti con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 12 agosto 2005 per cui il cittadino italiano (non solo emigrato ma che comunque non ha la residenza in Italia) iscritto all’AIRE può acquistare in regime agevolato l’immobile, quale che sia l’ubicazione dello stesso sul territorio nazionale, senza, peraltro, che sia necessario per l’acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato.

    Ovviamente, in tal caso, l’agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti previsti dalla norma per poter acquistare l’immobile come “prima casa” nel territorio italiano.

    La condizione di emigrato all’estero non deve, come detto, necessariamente essere documentata con certificato di iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero), ma può essere autocertificata dall’interessato mediante dichiarazione resa nell’atto di acquisto ai sensi dell’art. 46, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

    In conclusione

    L'acquisto di immobile abitativo usufruendo dei benefici fiscali previsti per la “prima casa” è possibile anche per i cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE), senza che sia necessario per l'acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile acquistato.

    In relazione ai soggetti trasferiti all'estero per ragioni di lavoro, devono invece sussistere tutti i requisiti previsti dall'art. 1, Tariffa, Parte Prima, nota II-bis, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall'art. 2 del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, in vigore dal 14 giugno 2023, ed in particolare che l'acquirente abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, e l'immobile sia ubicato nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgevano la propria attività prima del trasferimento.