Diritto di abitazione1. Il diritto reale di abitazione Il diritto di abitazione, che ha le sue origini nell' usus domus del diritto romano classico, è un diritto reale di godimento, che realizza un interesse solidaristico fondamentale di rilievo costituzionale (artt. 2,3,14,31,32, e 37 Cost.) inerente alla persona (App. Bari, 24/06/2020) e che si esplica nei limiti di cui agli artt. 1022-1024 c.c. (Cass. n. 8973/2019). É un diritto intrasmissibile e di cui resta esclusa la disposizione (art. 1024 c.c.); a spessore ridotto delle facoltà di godimento, tant'è che se non si raccoglie che una parte dei frutti o non si occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode (art. 1025, comma 2, c.c.) (Trib. Taranto, 17/11/2014); un minus rispetto al diritto di usufrutto, la cui disciplina è applicabile in quanto compatibile per rinvio di cui all'art. 1026 c.c.; a contenuto variabile, consistente nell'utilizzazione di un alloggio limitatamente ai bisogni del titolare e dei di lui familiari come soggettivamente individuati nel già citato art. 1023 c.c., che delimita la nozione di “famiglia” al novero dei soggetti legittimati alla fruizione della res gravata dallo ius in re aliena . La famiglia, cui fa riferimento l'art. 1023 c.c., comprende i figli, senza distinzioni, stante la parificazione dello stato di figlio (l. 10 dicembre 2012, n. 219). Vi rientrano, inoltre, alla luce dei principi costituzionali e di quelli contenuti nel nuovo diritto di famiglia: il coniuge che non sia separato, tutti i figli sposati o no, anche non riconoscibili, i minori in affidamento preadottivo, l'unito civilmente, il convivente more uxorio e altri eventuali componenti della famiglia di fatto. Si ritiene che dell'ambito familiare facciano parte anche i genitori, i fratelli e gli affini in linea retta, ai quali l'usuario o l' habitator debba gli alimenti. Questa disposizione deve essere integrata coi dati naturali e sociali. Il nucleo familiare è costituito anche da altri parenti, se conviventi e, per taluni, se dipendenti economicamente dall'usuario, per altri, anche se non necessariamente a carico del titolare. Rientrano nella famiglia anche le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi di assistenza morale o materiale. Il legislatore prevede, nel tempo di esercizio del diritto reale limitato, la possibilità di estensione e variazione in senso quantitativo delle facoltà dell' habitator , in conseguenza dell'ingrandirsi della sua famiglia successivamente alla costituzione dell'abitazione e della possibile insorgenza del bisogno di avvalersi delle prestazioni di collaborazione di natura domestica ed anche assistenziale da parte di terzi conviventi nella casa oggetto del diritto di abitazione in un periodo successivo a quello in cui ha avuto inizio l'esercizio di tale diritto (Cass. n. 14687/2014). Si è escluso che la norma contenuta nell'art. 1022 c.c., nel riferirsi all' habitator e alla sua famiglia, possa essere derogata dall'autonomia privata, elidendo il riferimento ai familiari e limitandola di fatto al solo titolare del diritto. Si pensi a una condizione di coabitazione con la quale si circoscriva soggettivamente la facoltà di abitare l'immobile. Se è vero che i bisogni della famiglia costituiscono soltanto l'ambito di esercizio e non il presupposto del diritto; se pure è ben possibile estendere – in linea con taluna dottrina – il diritto dell' habitator anche alle necessità di persone ulteriori rispetto a quelle rientranti nella nozione di famiglia allargata, prevista dall'art. 1023 c.c., non altrettanto è a dire per la possibilità di apporre limiti, come per esempio una clausola di esclusione dei figli nati dopo la costituzione del diritto reale limitato. Tale limitazione pattizia, oltre che con la funzione sociale della proprietà, si scontra con il favor familiae . È pertanto dubitabile una clausola che escluda determinati soggetti dall'esercizio del diritto costituito. L'oggetto del diritto di abitazione si estende: – sia a tutto ciò che concorre a integrare la casa che ne è oggetto, sotto forma di accessorio o pertinenza (balconi, verande, giardino, rimessa), giacché l'abitazione non è costituita soltanto da vani abitabili, ma anche da tutto quanto ne rappresenta la parte accessoria; – sia, in virtù del combinato disposto degli artt. 983 e 1026 c.c., alle accessioni (così Cass. n. 2335/1981), fermo il rilievo primario che assume quanto previsto dal titolo costitutivo (Cass. n. 21583/2019; Cass. n. 14687/2014). Il diritto di abitazione può essere costituito mediante atto tra vivi o atto a causa di morte, consacrato in forma scritta, richiesta ad substantiam , dell'atto pubblico o della scrittura privata (Cass. n. 5061/2021; Cass. n. 4562/1990). Se costituito con atto negoziale tra vivi va trascritto e il diritto di abitazione sarà opponibile (artt. 2643, n. 4, e 2644 c.c.) ai successivi acquirenti o aventi causa dal proprietario che abbiano trascritto/iscritto il proprio titolo successivamente alla sua trascrizione. Può essere costituito anche per usucapione (art. 1140 c.c.) (Trib. Vicenza, 17/4/2019; Cass. n. 4562/1990; Cass. n. 5310/1984). Il diritto di abitazione ha carattere strettamente personale e non è trasmissibile per via ereditaria. Si estingue alla morte del titolare e non perdura in capo ai familiari sopravvissuti. Il diritto di abitazione ha come titolare un soggetto persona fisica, e non il nucleo familiare dello stesso, ancorché l'utilizzazione del diritto avvenga a beneficio dell'intera famiglia. In virtù del richiamo fatto dall'art. 1026 c.c. alle disposizioni sull'usufrutto, l'art. 979 c.c. è applicabile anche al diritto di abitazione, con la conseguenza che quest'ultimo si estingue alla morte del titolare. Privo di rilievo è il fatto che esistano familiari del titolare, perché il diritto di abitazione li coinvolge come utenti (ma soltanto fin che sia in vita il titolare) e non come contitolari del diritto (App. Milano, 28/04/1961). Antonio Musto 2. Coesistenza del diritto di abitazione con il diritto d'usufrutto La variabilità e l'elasticità del contenuto fa sì che, diversamente dal più radicale diritto di usufrutto, la costituzione del diritto di abitazione, vale a dire del diritto di abitare l'immobile “limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia” (art. 1022 cod. civ.), non esclude un diritto di abitazione di altri e dello stesso titolare della proprietà. Né tantomeno esclude che dall'usufrutto possa derivare il diritto di abitazione. L'usufruttuario, se non un diritto di contenuto maggiore, può certamente costituire diritti di contenuto uguale o minore dell'usufrutto, ivi compreso quindi il diritto di abitazione. Tale facoltà costituisce una utilizzazione indiretta del potere di godimento, specie quando l'usufruttuario ha interesse ad assicurare a una persona a lui legata da particolari vincoli il diritto di godere con efficacia erga omnes di un appartamento in uno stabile. C'è un inconveniente, messo in chiaro dalla dottrina. Il diritto si estingue con la morte del costituente, e quindi nel singolo caso di specie potrebbe non realizzare appieno l'esigenza di fondo per cui è lo si costituisca. L'estinzione del diritto di usufrutto provoca il venire meno anche del diritto di abitazione costituito dall'usufruttuario (art. 2814 c.c.). Lo stesso vale in caso estinzione per affrancazione (art. 971 c.c.) e per devoluzione (art. 972 c.c.) in caso di costituzione del diritto di abitazione da parte dell'enfiteuta. La giurisprudenza, dal canto suo, riconosce comunque l'utilità, in considerazione dello specifico contenuto dei due diritti. L'usufrutto attribuisce il diritto di godimento della cosa nella sua piena capacità produttiva, consentendo anche una utilizzazione indiretta e non personale. Il diritto di abitazione, invece, è caratterizzato dal potere di godimento della res limitato ai bisogni del titolare e della sua famiglia (Cass., n. 637/1960). Si immagini appunto, nell'esempio fatto, un immobile molto grande, rispetto al quale l' habitator riesce a soddisfare le sue esigenze, personali e familiari, con una utilizzazione solo parziale, cosicché residua anche per l'usufruttuario la possibilità di goderne per la restante parte. In questo caso il rapporto tra nudo proprietario e usufruttuario permane immutato, restando il primo estraneo al rapporto derivato (tra usufruttuario e habitator ). Da ciò consegue che non potendosi pregiudicare la posizione del nudo proprietario per mezzo di tale rapporto derivato, quest'ultimo è destinato a estinguersi laddove si verifichi una causa di estinzione del rapporto originario (es. per morte dell'usufruttuario o per scadenza del termine). Antonio Musto 3. Il diritto di abitazione pro quota È discusso se il diritto di abitazione possa essere attribuito pro quota . Vi sono due contrapposti orientamenti. Parte della dottrina e della giurisprudenza, alla luce del principio di tipicità dei diritti reali e in considerazione del suo contenuto tradizionalmente non divisibile, ha ritenuto inammissibile la costituzione pro quota di un diritto di abitazione da parte del singolo condividente, stante il principio di tipicità dei diritti reali (App. Bari, 24/05/1956; Pret. Gela, 28/09/1949; Cass., 18 febbraio 1935). Più nel dettaglio, questo orientamento argomenta l'inammissibilità della costituzione pro quota sulla scorta della circostanza che il diritto di abitazione, per sua stessa natura, appare essere indivisibile, e, pertanto, come tale non potrebbe essere oggetto di una vera comunione. Per questa ragione, una risalente pronuncia di legittimità ha sostenuto che soltanto l'usufrutto potrebbe spettare sulla stessa cosa in comune a più persone, e a ciascuna, per una quota ideale; ed inoltre soltanto l'usufrutto potrebbe essere costituto su una quota ideale (Cass. 18 febbraio 1935). In linea con questa impostazione di ragionamento anche una pronuncia di merito (anch'essa risalente) che ha escluso la previsione della comunione nel diritto di abitazione (App. Bari, 24/05/1956). A questa conclusione si giunti anche sulla scorta di un ulteriore argomento. Sul presupposto che il diritto di abitazione altro sarebbe che una sottospecie del diritto di uso avente ad oggetto una casa per scopo di abitarvi, si è ritenuto plausibile estendere all'uno le conclusioni raggiunte per l'altro. Di quest'ultimo, in particolare, si è escluso che si possa acquistare o perdere per parti e che possa spettare in comune per quote ideali sulla medesima cosa a più persone. Tuttavia, la ricostruzione fin qui descritta non ha persuaso né convinto autorevole dottrina per la quale manca una fondata giustificazione impeditiva dell'attribuzione pro quota del diritto di abitazione, essendo soltanto ridotto in tal caso il godimento dell'immobile nei limiti della quota, proporzionalmente determinata sulla base dei bisogni di ciascuno di essi e delle rispettive famiglie. Proprio per questa ragione, la dottrina maggioritaria ammette la costituzione pro quota del diritto di abitazione. Si ammette così in dottrina che il comproprietario può costituire un diritto reale di godimento sulla propria quota. In tal modo, l'acquirente diventa comunista di godimento con il comproprietario (od i comproprietari) e tutti e due hanno titolo di abitare l'immobile, nei limiti dell'utilizzo dell'altro e con sopportazione delle spese in proporzione alla propria quota. La dottrina osserva poi come a seguito della costituzione del diritto d'abitazione su una quota del dominio oppure su una parte dell'immobile si instaurerà una “coabitazione” tra, rispettivamente, proprietario o comproprietari e habitator . Non si avrà una comunione sul diritto di abitazione. Altro è la comunione che determina una contitolarità sul medesimo diritto di abitazione, dove ciascuno è habitator pro quota . Altro è la coabitazione. Quest'ultima, in particolare, si instaura tra l'unico titolare del diritto di abitazione e gli altri comproprietari dell'immobile che non hanno ceduto, per la loro parte, il diritto di abitazione. La dottrina ammette pure la possibilità di prevedere la titolarità del diritto di abitazione anche in capo a più soggetti, ai quali potrebbe essere attribuito congiuntamente. Come pure non si esclude che lo stesso diritto possa spettare a quegli stessi soggetti unitamente al proprietario stesso. In tutte queste ipotesi, resta da stabilire la sorte del diritto insorto all'esito della divisione. Autorevole dottrina distingue diverse ipotesi. Se il bene è attribuito al dante causa, allora, il diritto di abitazione si intende costituito per intero fin dall'inizio. Se attribuito solo in parte al dante causa, rimane circoscritto a questa stessa parte. Se infine non è attribuito niente al dante causa, il negozio costitutivo è considerato inefficace. Altra autorevole dottrina ritiene, all'opposto, che, sciolta la comunione dopo la divisione, il diritto si concentrerà, in tutti i casi, sulla parte assegnata al condividente, anche laddove avendo egli costituito su una parte del bene in comunione, gliene venga attribuita un'altra. Delle due, risulta tuttora preferibile questa teoria che riconosce la possibilità di costituire un diritto di abitazione pro quota . Antonio Musto e Cristina Lomonaco 4. Il diritto di abitazione in fondo patrimoniale L'art. 169 c.c. prende in considerazione le ipotesi di alienazione, concessione di pegno o ipoteca e costituzione di vincoli sui beni del fondo patrimoniale. Nel concetto di alienazione rientrano anche la costituzione di diritti parziari di godimento sui beni stessi, come l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, la servitù, la superficie, l'enfiteusi. Di contro, il riferimento alla costituzione di vincoli sui beni comprende gli atti che, comunque, comprimono o modificano la facoltà di disposizione dei beni del fondo. Uno dei veicoli utili alla costituzione di tali diritti, purché sussistano i requisiti richiesti dall'art. 169 c.c. per gli atti di alienazione in genere, è la donazione, suscettibile di rientrare nella previsione di cui all'art. 169 c.c., in quanto atto di alienazione a titolo gratuito, e in grado di realizzare il soddisfacimento dei bisogni familiari. È ammissibile la donazione del diritto di abitazione sull'immobile conferito nel fondo patrimoniale, fermo restando il vincolo di destinazione derivante dal fondo stesso sulla restante nuda proprietà: – sia perché si riconosce che la nuda proprietà possa costituire valido oggetto del fondo patrimoniale; – sia perché qualora i coniugi vogliano sottrarre il bene dal vincolo di destinazione senza proporsi direttamente altro scopo, non configurandosi un atto di gestione del fondo, dovrebbe procedersi secondo quanto previsto per la modifica delle convenzioni matrimoniali (art. 163 c.c.). Antonio Musto 5. Il diritto di abitazione nel regime patrimoniale della famiglia La caduta in comunione legale del diritto di abitazione divide gli interpreti. C'è chi esclude che il diritto in esame possa cadere in comunione legale, in considerazione della sua natura strettamente personale e del divieto di cessione previsto dall'art. 1024 c.c. C'è chi, al contrario, lo ammette, ma unicamente nei rapporti interni tra i coniugi, nel senso che i diritti di uso e di abitazione restano acquisiti alla comunione stessa, nell'ambito del rapporto meramente interno fra i coniugi. Tra i due estremi, la dottrina prevalente considera il diritto di abitazione in termini di oggetto della comunione legale, non soltanto nei rapporti interni tra i coniugi, ma anche nei rapporti esterni, pur conservando la sua natura e disciplina. Non pertinente è considerato il richiamo fatto all'art. 1024 c.c. In caso di acquisto di tale diritto da parte di un coniuge in regime di comunione legale, non si attua un trasferimento di quota del diritto stesso in favore dell'altro coniuge. Decisiva conferma poi si trae dall' art. 179, comma 1, lett. a ), c.c., il quale dispone che sono beni personali quelli “di cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario, o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento”. Di conseguenza, i diritti reali in re aliena (e tra questi il diritto di abitazione) rientrano nell'oggetto della comunione legale se acquistati successivamente al matrimonio, e ciò sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni. Si aggiunge – ancora – che, essendo ammissibile l'attribuzione per via negoziale del diritto in esame in favore di una pluralità di soggetti relativamente a un unico bene, la differenza tra questa fattispecie e quella dell'acquisto in comunione risiede solo nella fonte del diritto. Nel primo caso, l'autonomia privata; nel secondo, la legge (art. 177, comma 1, lett. a ), c.c.). L'orientamento prevalente sostiene, conclusivamente, la caduta in comunione legale anche del diritto di abitazione, tanto nei rapporti tra i coniugi, quanto nei confronti dei terzi. Potrà affermarsene per converso la natura di “bene personale” soltanto in presenza dei presupposti di cui all'art. 179 c.c. Altro problema riguarda la durata del diritto caduto in comunione legale, e cioè se sia commisurato alla vita del solo coniuge acquirente. In linea con la dottrina, si estende per affinità il regime previsto per il diritto di usufrutto (art. 976 c.c.) acquistato da uno solo dei coniugi, la cui durata non può che essere commisurata alla vita del solo coniuge stipulante, estinguendosi per intero nel caso di morte di costui. Tale soluzione è coerente con la dinamica dell'acquisto separato: il diritto si estende ex lege all'altro coniuge secondo i caratteri che lo contraddistinguono al momento dell'acquisto e, in mancanza di un più breve termine fissato dalle parti, sarà commisurato unicamente alla vita di costui, estinguendosi per intero con la di lui morte. Altrimenti verrebbe a essere leso l'affidamento del nudo proprietario sulla durata del diritto rapportata in ragione della persona dello stipulante. Tale durata non può essere modificata per effetto dell'acquisto prodotto dalla legge a favore anche dell'altro coniuge. Differente è il caso in cui siano intervenuti alla stipula entrambi i coniugi nella costituzione del diritto di abitazione. In tal caso, alla morte di uno dei due, si avrà consolidazione a favore del nudo proprietario per una metà mentre l'altra metà resterà nella titolarità del coniuge superstite. Si verrà a creare quindi una comunione di godimento. Stante la caduta in comunione legale, si nega che uno dei coniugi possa legittimamente rinunziarvi senza il consenso dell'altro coniuge. La rinunzia al diritto di abitazione certamente configura, determinando l'estinzione del diritto in esame, un atto eccedente l'ordinaria amministrazione, il quale, in base all'art. 180 c.c., deve essere compiuto congiuntamente da entrambi i coniugi. Una eventuale rinunzia posta in essere dal solo coniuge acquirente, peraltro, non sarebbe nulla, ma annullabile, su domanda dell'altro coniuge, entro il termine fissato dall'art. 184 c.c. Antonio Musto 6. Il trasferimento del diritto di abitazione al nudo proprietario L'art. 1024 c.c. dispone che «i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione». La ratio del divieto è individuata nella tutela del proprietario, da un lato, e nel rispetto del principio di tipicità dei diritti reali, dall'altro. Il terzo acquirente del diritto di abitazione (o di uso) potrebbe essere, infatti, una persona non gradita dal proprietario. Al contempo, la cessione andrebbe a incidere sul contenuto stesso del diritto, stante il suo carattere personale in quanto commisurato, nel contenuto, ai bisogni del titolare e della di lui famiglia. Il divieto servo proprio a evitare che sia superato il limite dell'esclusiva soddisfazione dei propri bisogni e di quelli della famiglia (App. Napoli, 13/04/2022). Ciò, da un lato, può mettere in pericolo l'interesse del proprietario (chiaramente pregiudicato ad esempio laddove il terzo acquirente avesse una famiglia numerosa) e, dall'altro, rischia di contrastare con i principi di tipicità e numero chiuso dei diritti reali, in quanto il contenuto del diritto reale minore non sarebbe predeterminato, bensì mutevole in funzione del diverso soggetto di volta in volta titolare. La giurisprudenza, dal canto suo, ha chiarito che il divieto in esame non ha natura di ordine pubblico, essendo volto a tutelare il nudo proprietario e attenendo a diritti patrimoniali di carattere disponibile (Cass. n. 8507/2015; Cass. n. 5034/2008; Cass. n. 45992/2006). Da ciò, in particolare, la stessa ha ricavato la possibilità per il proprietario gravato e per l' habitator o l'usuario di derogare congiuntamente al suddetto divieto. Alla luce di quanto detto, si considera ragionevole l'alienazione del diritto di abitazione (o di uso) a titolo oneroso in favore proprio del proprietario, perché non ricorre la sopra considerata ratio . Beneficiario della alienazione è proprio il proprietario, ragion per cui non si pone un'esigenza di tutelarlo in relazione al mutamento del contenuto del diritto o alla persona dell'acquirente. Inoltre, conseguenza indiretta dell'atto è la estinzione del diritto di abitazione per confusione. Non sembra quindi che possa essere in alcun modo leso il principio di tipicità. La stessa giurisprudenza, del resto, non richiama tale principio, propendendo anzi per la derogabilità del divieto e per l'interesse meramente privato ad esso sotteso. Tuttavia, in presenza di un divieto, genericamente espresso, contenuto nell'art. 1024 c.c., permane nondimeno il rischio che, accedendo ad una lettura formalistica e rigorosa della detta norma, l'atto di alienazione in questione venga ritenuto lesivo del suddetto divieto, stante la genericità dell'espressione usata dal legislatore, che non distingue in funzione del soggetto acquirente. Antonio Musto 6.1. Il trasferimento del diritto di abitazione a terzi congiuntamente con il "nudo proprietario" Il diritto di abitazione non può esser trasferito o dato in locazione, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito (art. 1024 c.c.). L'autonoma cedibilità del diritto di abitazione coinvolge interessi che operano su piani diversi: quelli, privati, del proprietario, pienamente disponibili da parte di quest'ultimo, e quelli connessi con la tipicità dei diritti reali, che per la loro rilevanza pubblicistica si pongono quale limite all'autonomia negoziale dei privati. Per poter cedere l'abitazione è quindi necessario che proprietario e habitator , insieme, intervengano nell'atto di disposizione, nel quale l' habitator rinuncia al proprio diritto e il proprietario costituisce un nuovo diritto di abitazione in favore del terzo. Soltanto in questo modo nessuno dei predetti interessi è suscettibile di essere leso. È consentito altresì il trasferimento della piena proprietà attraverso l'intervento in atto del proprietario, previa implicita rinuncia del diritto di abitazione da parte dell' habitator medesimo. È consentito poi che proprietario e habitator intervengano entrambi nell'atto di disposizione per dar luogo ad un trasferimento congiunto della proprietà e dell'abitazione. La fattispecie del trasferimento, ciascuno per i propri diritti, da parte del proprietario e del titolare del concorrente diritto reale viene pacificamente accolta, e di frequente attuata, per i diritti di usufrutto e di superficie. Nel caso di specie, nessuno degli interessi in gioco – quelli, privati, del proprietario, a non veder compresso il proprio diritto, pienamente disponibili da parte di quest'ultimo, e quelli connessi con la tipicità dei diritti reali, che per la loro rilevanza pubblicistica si pongono quale limite all'autonomia negoziale dei privati – è suscettibile di essere leso: né quello del proprietario, il quale, parte contrattuale, acconsente all'atto di disposizione; né, parimenti, quello del numerus clausus dei diritti reali, in quanto il terzo avente causa acquista, non già il preesistente diritto di abitazione, che in funzione del nuovo titolare muterebbe – come non sarebbe ammesso – nel proprio contenuto, bensì la piena proprietà del cespite priva del gravame dell'abitazione. Se, dunque, non vi sono dubbi sulla legittimità di una operazione negoziale che consti della rinuncia al diritto di abitazione, da parte del suo titolare, e della (immediatamente) successiva costituzione, da parte del proprietario, di un nuovo diritto di abitazione in capo al terzo, non pare siano ravvisabili seri ostacoli per ammettere altresì che il diritto medesimo possa essere ceduto unitamente alla proprietà dell'immobile cui esso inerisce e che, pertanto, possa concludersi un atto di trasferimento da parte dell' habitator e del proprietario, ciascuno per i propri diritti e, congiuntamente tra loro, per la piena proprietà. Stabilire se la fattispecie contempli la vendita della proprietà preceduta dalla implicita rinuncia ovvero la vendita congiunta dei diritti di proprietà e di abitazione costituisce una quaestio facti da risolvere di volta in volta in base alla concreta determinazione dei contraenti. É consentita infine la rinuncia abdicativa da parte dell' habitator , che realizzata l'estinzione del diritto minore determina la riespansione del diritto del proprietario. Antonio Musto 7. La trasformazione del diritto di usufrutto in diritto di abitazione Nel nostro ordinamento vige il principio di elasticità del dominio – in base al quale la nuda proprietà è conformata di volta in volta dal gravante ius in re aliena – e il principio della disponibilità privatistica dei reciproci rapporti tra nudo proprietario e habitator (o usufruttuario). Nel rispetto della tipicità dei diritti reali, le parti possono regolamentare pattiziamente gli obblighi dell' habitator (o usufruttuario) e del nudo proprietario, mentre resta vietata ogni modifica dei tratti essenziali dell'istituto. Questi principi pongono la questione dell'atto negoziale di “trasformazione” del diritto di usufrutto in diritto di abitazione. Per un verso, si potrebbe ragionare in termini di negozio modificativo, mutuando una risalente opinione secondo la quale «la modificazione di un diritto di godimento può aver riferimento a quelle convenzioni che restringono o allargano il contenuto del diritto quale precedentemente stabilito. Un usufrutto, ponendosi il limite del bisogno, può divenire un uso; viceversa, un uso, togliendosi l'estremo del bisogno, un usufrutto». Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione che è stata stigmatizza, essendo «discutibile che costituisca patto modificativo quello con cui si introduce il limite del bisogno, così da trasformare l'usufrutto in uso, perché in tal caso, più che di modifica dovrebbe parlarsi di contratto estintivo-novativo, in ogni caso, però, trascrivibile». Più che una semplice modificazione del diritto si avrebbe piuttosto una estinzione del diritto originario e la nascita di un nuovo diritto, in quanto l'atto è modificativo soltanto se i mutamenti siano compatibili col permanere della identità del diritto medesimo. La fattispecie negoziale presenta invece maggiori punti di contatto con la vicenda estintiva-costitutiva rispetto a quella modificativa, quando i mutamenti sono incompatibili col permanere della identità del diritto di usufrutto al punto da determinare una “trasformazione” in diritto di abitazione. Sotto il profilo civilistico, poi, l'operazione negoziale in esame potrebbe essere qualificata in termini di rinuncia abdicativa all'usufrutto a titolo di liberalità non donativa (quale vicenda estintiva) e di donazione costitutiva del diritto di abitazione (quale vicenda costitutiva). La medesima operazione negoziale potrebbe atteggiarsi anche in termini di rinuncia abdicativa dell'usufrutto per spirito di liberalità (dunque anch'essa liberalità non donativa), gravata dall'onere di costituire il diritto di abitazione. Se si ritiene ammissibile poi che l'usufruttuario possa costituire il diritto di abitazione in favore di terzi, si potrebbe anche ipotizzare un atto di cessione del diritto di usufrutto al nudo proprietario con riserva del diritto di abitazione in proprio favore. Il dato che maggiormente rileva è che tanto se si accoglie la tesi che la divisata “trasformazione” determini una semplice modificazione, tanto che si acceda a quella che ritiene trattarsi di estinzione del diritto e di nascita di nuovo diritto, la trascrizione deve in ogni caso intervenire per l'opponibilità del mutamento ai terzi. E deve intervenire perché in ogni in ogni caso, secondo le varie ipotesi, vi sarebbe un atto o costitutivo d'un nuovo diritto d'usufrutto diverso da quello precedente o parzialmente rinunciativo. Antonio Musto Laddove l'atto in questione venga inquadrato nell'ambito dei negozi modificativi, sotto il profilo fiscale vi è chi ha ritenuto, con specifico riguardo al contratto modificativo del diritto reale, che un siffatto accordo, laddove presenti profili di patrimonialità, è assoggettato alle regole di tassazione previste per la costituzione del diritto medesimo. Tuttavia, c'è stato anche chi ha sostenuto che tutti gli atti non menzionati in altre voci della tariffa allegata al testo unico dell'imposta di registro, d.P.R. n. 131/1986, e contraddistinti dall'elemento economico, che comportano l'assunzione, la costituzione, la modificazione, il trasferimento e l'estinzione di diritti e obblighi relativamente a uno o più soggetti rientrano nell'ambito di applicazione della fattispecie degli “ Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” (art. 9 Tariffa, parte I, TUR), ponendo in risalto il corollario della necessitata riconduzione nell'art. 11 della Tariffa, Parte I (o nell'art. 4 della Tariffa, Parte II, se si tratta di “scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”) di ogni altra fattispecie negoziale e non, estranea ad altre voci, che non dovesse essere sussumibile nell'art. 9 per difetto di alcuno dei requisiti esplicitati. Qualora si escluda che la fattispecie in esame possa qualificarsi in termini di negozio modificativo – che non dà vita alla costituzione di un nuovo diritto reale –, la stessa fattispecie potrebbe raffigurarsi come un negozio che determina l'estinzione del diritto di usufrutto precedentemente costituito e la nascita di un nuovo diritto di abitazione. La conseguenza fiscale di una siffatta qualificazione potrebbe essere l'assoggettamento alla disciplina prevista per gli “ Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (...)” (art. 1, primo periodo, TP1). La conclusione, ove si ammetta l'effetto estintivo-costitutivo, non muterebbe anche ove si considerino la disposizione relativa all'estinzione e la disposizione relativa alla costituzione come disposizioni necessariamente connesse, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del TUR. Tale disposizione normativa è stata riferita, in maniera pressoché costante dalla giurisprudenza, alla figura del cd. negozio complesso, là dove le varie disposizioni in esso contenute realizzano la medesima causa, e quindi derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre. Il medesimo meccanismo potrebbe ravvisarsi anche nel caso di specie, se si condivide l'idea che l'effetto costitutivo (del diritto di abitazione) è necessariamente conseguente a quello estintivo (del diritto di usufrutto) o, se si preferisce, quest'ultimo è predisponente al primo. Nell'uno come nell'altro caso, si tratterebbe comunque di due disposizioni che derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre. Fermo restando che non si può escludere la riconducibilità dell'atto negoziale in questione nell'ambito applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni laddove lo stesso atto abbia causa liberale. Il che potrebbe aversi, ad esempio, nell'ipotesi di qualificazione dell'atto in termini di rinuncia abdicativa all'usufrutto a titolo di liberalità non donativa (quale vicenda estintiva) e di donazione costitutiva del diritto di abitazione (quale vicenda costitutiva). É opportuno, infine, porre in luce come l'assenza di documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria imponga una prudente valutazione delle possibili soluzioni fiscali sopra descritte con riferimento alla fattispecie in esame. Debora Fasano 8. La regolamentazione pattizia del diritto di abitazione Nel rispetto del numerus clausus e della tipicità dei diritti reali, le parti possono modulare l'esercizio del diritto di abitazione nei limiti della meritevolezza, mentre è vietato modificare i tratti essenziali del diritto di abitazione (Cass. n. 22032/2004; Cass. n. 5034/2008), limitando, ad esempio, l'attribuzione convenzionale a una sola facoltà (Cass. n. 2755/1966). In tal caso le parti danno vita convenzionalmente o a un diverso diritto reale o a un rapporto obbligatorio, a seconda del grado d'incidenza sul contenuto essenziale del diritto (Cass. n. 2651/2010) o ancora a un vincolo di destinazione con la previsione di clausole non compatibili con la disciplina di cui agli artt. 1022 ss. c.c. É consentito alle parti incidere, attraverso una regolamentazione pattizia, sul contenuto del diritto di abitazione, contenendo entro certi limiti la graduazione delle facoltà di godimento dell' habitator . La connotazione elastica del diritto di abitazione consente la libera determinabilità convenzionale del contenuto del diritto parziale minore in conformità con la tradizione storica dell'istituto delineata dagli artt. 628 (“ Les droits d'usage et d'habitation se reglentpar le titre qui les établis, et recoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue ”) e 629 (“ Si le titre ne s'expliquepas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit ”) del Code Napoleon . In difetto di apposita previsione contrattuale, il contenuto del diritto dell' habitator va interpretato non già secondo la massima utilità retraibile dalla cosa, propria del diritto dominicale, ma secondo il criterio soggettivo del bisogno del titolare fissato negli artt. 1022 e 1023 c.c. (Trib. Taranto, 17/11/2014). Accade così che il complesso edilizio sia tale da consentire in pratica il concorso di godimento su distinte porzioni dello stesso fabbricato, sulla base delle rispettive esigenze, tanto da parte del nudo proprietario quanto da parte dell' habitator . Si pensi ad esempio a un immobile costituito da due unità abitative collegate dalla scala interna, l'una al primo piano, l'altra al sottotetto, fruibili di separato godimento e finanche con impianti indipendenti (oggetto di denuncia di variazione specificamente richiesta prima della stipula dell'atto per costituire un nuovo unico subalterno abitativo in Categoria A/7). Conformazione e consistenza del fabbricato rendono pienamente compatibili i diritti in concorso e contemporaneamente godibili su distinte porzioni dello stesso fabbricato, sulla base delle rispettive esigenze. L'esistenza del limite dei bisogni dell' habitator e dei suoi familiari – per quanto non deve essere inteso in senso quantitativo, altrimenti imporrebbe l'ardua determinazione della parte di casa necessaria a soddisfare tali bisogni (Cass. n. 14687/2014) – non preclude il pari diritto di godimento dell'abitazione da parte del nudo proprietario, consentendolo nei fatti la consistenza dell'immobile. L'autonomia privata può regolamentare i reciproci rapporti tra nudo proprietario e habitator. Potrebbe essere utile strutturare a tal fine un accordo negoziale in virtù del quale il nudo proprietario, che non ha un vero e proprio diritto a risiedere nell'immobile, possa averlo per via pattizia. Attraverso tale previsione contrattuale (Cass. n. 1655/1963), frutto della libera determinabilità convenzionale del contenuto del diritto parziale minore (Cass. n. 3544/1955), viene mantenuto a favore del nudo proprietario il diritto di godimento dell'immobile in concorso con un pari diritto dell' habitator . Antonio Musto 9. La rinuncia pattizia al diritto di uso e abitazione senza corrispettivo La rinunzia abdicativa del diritto di abitazione è un negozio unilaterale, mediante il quale l'autore dismette una situazione giuridica di cui è titolare. Si tratta di una facoltà che compete unicamente al titolare della situazione giuridica oggetto di dismissione. Non è richiesto il consenso di nessun altro soggetto. Pertanto, se inserita in un più ampio contesto contrattuale, non v'è autentica rinunzia. Vi sarebbe una sproporzione tra l'interesse sotteso alla rinunzia e il mezzo negoziale adoperato, in contrasto col principio di economia dei mezzi giuridici. La circostanza che la rinunzia abdicativa abbia natura unilaterale porta a escludere che possa essere oggetto anche di un contratto preliminare, essendo questo volto a concludere un contratto e non un atto unilaterale, con il quale l' habitator in violazione dell'art. 1024 c.c. trasferisce ad altri il proprio diritto, a titolo gratuito. Una soluzione alternativa sarebbe, forse, stante la mancanza di corrispettivo e presumendo l'intento liberale, che il definitivo da stipularsi sia un contratto di donazione liberatoria. Pur volendosi condividere la tesi prevalente favorevole a questa figura resta il fatto che, nel caso in esame, la fattispecie che le parti vorrebbero concludere è un contratto preliminare e viene in rilievo il problema del contratto preliminare di donazione. Appare possibile invece che proprietario e habitator stipulino insieme il preliminare avente a oggetto la piena proprietà del bene con il terzo acquirente. Antonio Musto 9.1. La rinuncia al diritto di abitazione contro corrispettivo La rinunzia vera e propria (cd. abdicativa) è un negozio unilaterale causalmente neutro, che non ammette una controprestazione. La rinunzia onerosa (c.d. traslativa) non è una vera rinunzia, bensì un negozio traslativo del diritto verso corrispettivo. Inserito in un contratto sinallagmatico perde la sua natura e trova giustificazione nella controprestazione. Essendo una sorta di controprestazione, il rinunziante non abdica affatto al suo diritto, ma lo trasferisce verso un corrispettivo. Si pone così il problema del divieto di cui all'art. 1024 c.c., quando ha a oggetto il diritto di abitazione. Il definitivo non può essere quindi un contratto con cui l' habitator trasferisca, a titolo oneroso, il proprio diritto ad altri. Una differente conclusione potrebbe essere costituita in caso di alienazione (sotto forma di rinunzia onerosa) non a un terzo bensì dello stesso nudo proprietario. Se la ratio del divieto risiede nella tutela del proprietario, da un lato, e nel rispetto del principio di tipicità dei diritti reali, dall'altro, si potrebbe ragionevolmente sostenere che l'alienazione (sotto forma di rinunzia onerosa) in favore proprio del proprietario sia ammissibile, perché non ricorre la suddetta ratio . Beneficiario della alienazione è proprio il proprietario, ragion per cui non si pone un'esigenza di tutelarlo. Inoltre, conseguenza indiretta dell'atto è la estinzione del diritto di abitazione per confusione. Non sembra che possa essere in alcun modo leso il principio di tipicità. Nondimeno, stante il divieto contenuto nell'art. 1024 c.c., una lettura formalistica di esso potrebbe condurre a considerare l'atto di rinunzia in questione lesivo del divieto di cessione. Antonio Musto 9.2. La rinuncia al “diritto di abitazione” assegnato in sede di separazione personale o di divorzio Un aspetto problematico riguarda la rinunziabilità del diritto di godimento sulla casa familiare, assegnato in sede di separazione personale o di divorzio a uno dei coniugi con provvedimento giudiziale è disciplinato dall'art. 337- sexies c.c. (aggiunto nel codice civile dall'art. 55 del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) e prima ancora dall'art. 155- quater c.c. che è stato abrogato. La soluzione del problema muove dalla natura e dalla ratio della norma a seconda che sia ispirata alla esclusiva salvaguardia degli interessi dei figli oppure lasci intravedere interessi distinti da questi ultimi, e parimenti meritevole di tutela. Eccezion fatta per taluni, costituisce avviso condiviso ai più che tale diritto di abitazione, rientrante nel novero dei diritti personali di godimento (Cass. n. 337/2021; Cass. n. 1744/2018; Cass. n. 9990/2019; Cass. n. 17843/2016; Cass. n. 14920/2011; Cass. n. 8361/2011; Cass. n. 6192/2007), è previsto nell'esclusivo interesse dei figli e non nell'interesse del coniuge affidatario, che viene meno con l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non avendo più ragione di esistere (Cass. n. 27128/2014). In particolare, si tratta di un diritto: – atipico, stante il noto principio del numero chiuso e della tipicità dei diritti reali (App. Roma, 8/01/2013); – personale, perché non costituisce un peso sull'immobile destinato ad abitazione, come avviene per un diritto reale, in quanto l'assegnazione della casa familiare rappresenta la conservazione della destinazione della casa coniugale, unitamente all'arredo, nella sua funzione di residenza familiare, e non crea un titolo di legittimazione all'abitazione, e quindi un diritto reale sulla stessa (Cass. n. 6192/2007); – di godimento, meramente derivativo, che presuppone per l'esercizio la persistenza del potere sulla cosa che compete al familiare titolare del diritto reale o personale di godimento sull'immobile; – non perpetuo, in quanto sarebbe sempre possibile, per il giudice, procedere alla revisione dei provvedimenti adottati. La funzione è prevalentemente individuata nella «finalità solidaristica di salvaguardia del nucleo familiare e di protezione dell'interesse del figlio minore» (Trib. Firenze, 14/0/2015). Si tratta di una «misura, posta ad esclusiva tutela della prole» (Cass. n. 15367/2015), per conservare loro l' habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. n. 32231/2018; Cass. n. 14348/2012; Cass. n. 14553/2011; Cass. n. 8580/2014; Cass. n. 11783/2016). Essendo centrale, non recessivo, l'interesse dei figli (anche maggiorenni non ancora autosufficienti) bisogna stabilire se il genitore affidatario possa, d'accordo con l'altro, rinunciare al diritto di abitazione per atto notarile senza il ricorso alla autorità giudiziaria. Il problema è stato affrontato con esiti ermeneutici non perfettamente convergenti. Un primo orientamento non sembra mettere ostacoli alla rinunziabilità del diritto in esame, poiché l'assegnazione della casa coniugale resta pur sempre un diritto proprio del coniuge affidatario dei figli, che può rinunziarvi in qualunque momento (Trib. Trani, 25/02/2009). Altro indirizzo fa dubitare della rinunciabilità in ogni momento del diritto di abitazione sulla casa familiare, laddove non sia conforme all'interesse preminente della prole (Trib. Matera, 24/11/2007). Tra i due estremi, nell'assegnazione della casa familiare, l'interesse del minore è da ritenersi prevalente rispetto a diversi e opposti interessi facenti capo ad altri soggetti – in primis il coniuge proprietario – e quindi nessuna soluzione può essere ispirata a logiche che siano contrarie all'interesse del minore. La norma contenuta nell'art. 337- sexies c.c. detta i criteri ai quali il giudice deve ispirare la decisione relativa alla casa familiare per l'ipotesi in cui i genitori non siano d'accordo, sovraordinando alla logica proprietaria quella della salvaguardia della continuità abitativa dei figli. Ne segue che, in funzione della tutela degli interessi dei figli, le parti debbono rivolgersi al giudice affinché sia proprio quest'ultimo a valutare in concreto se la condizione del figlio stabilmente convivente con il genitore non affidatario giustifichino la revoca del diritto di abitazione attribuito in sede di separazione consensuale a favore del coniuge affidatario. Nonostante il coniuge assegnatario possa provocare poi la caducazione del diritto, sia cessando di abitare stabilmente la casa coniugale sia contraendo una nuova relazione “ more uxorio ” (Trib. Ruvo di Puglia, 25/02/2009), è fortemente dubitabile che l'estinzione del diritto possa discendere da un atto notarile dove il coniuge assegnatario della casa coniugale dichiara che non vive da tempo in quella casa e non ha più interesse a farlo. Essendo materia sottratta alla piena ed esclusiva disponibilità del coniuge assegnatario, e non essendoci per le cause di cessazione legali nessun automatismo (Trib. Matera, 24/11/2007; Trib. Napoli, 9/11/2006), resta comunque necessario l'intervento del giudice, che valuterà il cambiamento intervenuto nel primario interesse dei figli. La decadenza dall'assegnazione stessa è subordinata a un giudizio di conformità all'interesse del minore. Nonostante tali eventi fanno presumere il venir meno della esigenza abitativa, tuttavia, va dimostrato in giudizio in modo univoco che gli eventi medesimi sono connotati da stabilità e irreversibilità (Cass. n. 14348/2012). Non soltanto l'assegnazione, quindi, ma anche la cessazione della casa familiare, è stata subordinata, pur nel silenzio della legge, alla decisione del giudice. Se l'art. 155- quater c.c. fosse interpretato letteralmente, nel senso di un'automatica estinzione del diritto per effetto dei predetti eventi, tale interpretazione non sarebbe coerente con lo spirito di tutela della prole, per i quale l'istituto è sorto. Si ritiene pertanto, in base a un'interpretazione assiologica e costituzionale della disciplina, che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi dei detti eventi, ma che la decadenza dalla stessa rimane subordinata a un giudizio di conformità all'interesse del minore (arg. Cass. n. 308/2008). Antonio Musto 9.3. La rinunzia del diritto del diritto di abitazione di cui all'art. 1, comma 6 della l. n. 560/1993 caduto in comunione legale L'art. 1, comma 6 della l. n. 560/1993, stabilisce che «hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4, gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario». L'Ufficio studi tende a escludere che il diritto di abitazione in questione rientri nell'ambito degli acquisti in comunione legale di cui all'art. 177, lett. a ) poiché l'attribuzione o il mantenimento in capo all'assegnatario di tale diritto deriva direttamente dalla legge. Trattandosi di un effetto previsto direttamente dalla legge, che prescinde da qualsivoglia attività, anche di carattere non negoziale da parte dell'assegnatario, è chiaro che l'art. 177 lett. a ) – che fa riferimento agli “acquisti compiuti” insieme o separatamente durante il matrimonio – non può trovare applicazione. Non senza rilievo è anche la posizione dell'assegnatario che è in realtà quella di conduttore di un contratto di locazione, con la conseguenza che il diritto in esame non si colloca nell'ambito dei diritti reali ma ha natura di un diritto personale di godimento, che come tale non è suscettibile di formare oggetto della comunione. Il carattere personale del diritto del conduttore, da intendersi come insuscettibilità dello stesso a formare oggetto della comunione, si riflette sul diritto di abitazione che gli spetterà nel caso di acquisto da parte del familiare, sicché anche tale diritto (reale) non potrà formare oggetto della comunione. Il coniuge dell'assegnatario può semmai venire in considerazione nell'ipotesi di morte del conduttore, poiché la legge gli riconosce il diritto a succedergli nel contratto (art. 6 l. 27 luglio 1978, n. 392). Ne segue, pertanto, che legittimato alla rinunzia al diritto di abitazione di cui all'art. 6 della l. n. 560/1993 – che non è diritto indisponibile e al quale si può rinunziare nel momento stesso in cui avviene l'acquisto da parte del familiare convivente – sia solo ed esclusivamente l'assegnatario. Antonio Musto 9.4. Revoca di rinuncia al diritto di abitazione È esclusa la revocabilità della rinuncia sia traslativa sia abidicativa (anche in virtù di un lontano pronunciamento di legittimità Cass. n. 3662/1954) mentre, qualificando la rinuncia traslativa in termini di liberalità non donativa, si apre la strada all'atto di mutuo dissenso tra le parti. La rinuncia al diritto di abitazione si qualifica come un atto unilaterale non recettizio che determina l'effetto automatico della consolidazione e della vis espansiva della proprietà. Il che porta a escluderne la revocabilità, considerato che si tratta di un atto causalmente diretto alla dismissione del diritto con effetto estintivo e pertanto sostanzialmente definitivo nel momento stesso in cui si pone in essere. Altro sarebbe la riqualificazione dell'atto in esame in termini di liberalità non donativa ovvero di donazione liberatoria, con tutti i limiti posti circa la ricorrenza di tali istituti. In tal caso potrebbe essere utile lo strumento del mutuo dissenso per porre nel nulla l'originario atto. Antonio Musto 10. L'(in)ipotecabilità del diritto di abitazione Il diritto di abitazione, come quello d'uso e le servitù, non può essere oggetto di ipoteca in quanto non ricompreso nell'elencazione dell'art. 2810 c.c., né l'ipotecabilità di tale diritto è prevista da leggi speciali. La spiegazione di tale regime dipende, per taluni, dalla circostanza che diritti e beni ipotecabili sono stabiliti dalla legge, per cui sono ipotecabili soltanto i diritti e i beni contemplati dall'art. 2810 c.c. o considerati tali da leggi speciali. Per altri, invece, l'inipotecabilità dipende da ragioni intrinseche, e cioè dall'inalienabilità in base all'art. 1024 c.c., secondo cui i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione, con la conseguenza che i beni oggetto dei diritti in esame non possono essere sottoposti a sequestro o a pignoramento, nemmeno dal proprietario creditore dell'usuario o dell' habitator , salvo l'ipotesi in cui vi sia stata una deroga convenzionale al divieto di alienazione. Quest'ultima spiegazione dell'inipotecabilità contrasta, a ben vedere, con la giurisprudenza che, nell'orientamento più recente, intende tuttavia tale divieto come non inderogabile nei confronti del nudo proprietario, in quanto non riveste natura pubblicistica ma è attinente ai diritti patrimoniali di carattere disponibile (vedi supra ). Senza contare che la non assoggettabilità a ipoteca non è una conseguenza necessaria della inalienabilità, e in diversi casi, pur essendo prevista l'intrasferibilità del diritto, non si esclude che il diritto stesso possa essere ipotecato. É il caso, ad esempio, degli alloggi di edilizia residenziali soggetti al divieto di alienazione ex art. 35 della l. n. 865/1971, per i quali, tuttavia, non si esclude l'ipotecabilità, giacché in tali casi il divieto di alienazione concerne l'atto negoziale e non il trasferimento a seguito di esecuzione e, rappresentando l'ipoteca un atto preparatorio rispetto alla esecuzione, se ne ammette la ipotecabilità. La questione è controversa. Non si rinvengono specifiche pronunce di legittimità sull'argomento. Un dictum del giudice adito in secondo cure, propende per la tesi affermativa della pignorabilità del diritto di abitazione «prendendo le mosse da quegli arresti della Cassazione indicati dal primo giudice (n. 3565/89; 2052/63), i quali, ammettendo la derogabilità del divieto di cessione dei diritti di uso e di abitazione per il fatto che la norma contenente detto divieto non è di ordine pubblico, escludono il presupposto della non alienabilità del diritto di abitazione e quindi della non alienabilità anche in sede esecutiva» (App. Ancona, 16 gennaio 2020). Pur senza prendere posizione, sta di fatto che, tanto accogliendo la tesi della dottrina dominante, che esclude l'ipotecabilità del diritto di abitazione per il mancato riferimento a esso da parte dell'art. 2810 c.c. e delle leggi speciali, tanto seguendo la tesi della inipotecabilità derivante dall'inalienabilità, il diritto di abitazione non possa costituire oggetto di ipoteca. Antonio Musto 10.1. La concessione dell'ipoteca congiuntamente da parte dell'abitatore e del proprietario Si ammette l'atto con il quale il proprietario e l' habitator , congiuntamente, concedano ipoteca a garanzia del medesimo debito, ipotesi dalla quale consegue che – nel caso di espropriazione – l'assegnatario del bene non può subentrare nel diritto di abitazione originario, ma soltanto conseguire la proprietà piena ed assoluta del cespite. Si ammette altresì che il diritto di abitazione possa essere concesso in garanzia ipotecaria allorquando il proprietario vi abbia preventivamente assentito o anche quando, avendone autorizzato l'alienazione, abbia comunque assentito a che il diritto possa essere trasmesso a terzi. Qualora invece si ritenesse di negare la legittimità del patto che autorizzi il compimento di atti di disposizione del diritto in questione, per difetto del potere di incidere sul contenuto del diritto reale, resterebbe da vagliare il caso in cui, insieme, proprietario e habitator concedano ipoteca a garanzia di un medesimo debito. Coerentemente con l'opinione espressa in ordine alla alienazione congiunta dei predetti diritti, sembra possibile l'atto di disposizione al vaglio e la conseguente iscrizione. Si afferma in dottrina che, laddove l'iscrizione per una stessa obbligazione sia eseguita contro più contitolari di diritti reali insistenti sul cespite, – come contro i diversi comproprietari del medesimo –, allora l'espropriazione di quest'ultimo dovrà riguardare tutti i diritti – ovvero l'insieme delle quote di comproprietà – su cui sia stata costituita l'ipoteca. Se ciò è vero, ne segue che l'assegnatario del bene in nessun caso potrà subentrare nell'originario diritto di abitazione, potendo egli soltanto conseguire la proprietà assoluta del cespite, libera dal vincolo del diritto parziario, il quale con l'assegnazione risulterà ormai estinto per confusione. In definitiva la concessione dell'ipoteca congiuntamente da parte dell'abitatore e del proprietario non sembrerebbe confliggere contro nessuna delle istanze per le quali è esclusa l'ipotecabilità del diritto di abitazione in quanto tale: non contro l'interesse del proprietario, il quale partecipa con l' habitator alla concessione dell'ipoteca e dunque vi acconsente; non, del pari, contro le esigenze di preservare, secondo lo schema legale ed entro i limiti di questo, l'immutabilità sostanziale del diritto di abitazione, che non viene infatti trasferito a terzi separatamente dalla proprietà. Dovendosi individuare la ratio dell'esclusione del diritto di abitazione da quelli “capaci di ipoteca” nella tutela delle medesime esigenze che sono alla base del divieto di cessione di tale diritto, pare ipotizzabile una interpretazione restrittiva dell'art. 2810 c.c., che, nell'omettere di menzionare il diritto di abitazione, intenderebbe escludere soltanto l'ipotecabilità del diritto di abitazione in quanto tale e non anche la sua ipotecabilità congiuntamente al diritto di proprietà. Antonio Musto 10.2. La pubblicità dell’ipoteca su bene gravato da diritto di abitazione Quando l’ipoteca riguardi l’immobile gravato da diritto di abitazione si pone il problema della compilazione della nota di iscrizione ipotecaria. È noto che il quadro C, concernente i soggetti, comprenda il titolare del diritto di abitazione soltanto con riguardo alla nota di trascrizione e non anche per la nota di iscrizione. Ciò, di fatto, impedisce – con sicuro pregiudizio delle vicende circolatorie – il conseguimento di una garanzia ipotecaria assoluta e pienamente soddisfacente, che assorba per intero l’utilità economica del bene. D’altronde, la soluzione consistente nella indicazione nel quadro D della nota (relativo ad altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità) dell’intervento dell’habitator che ha concesso ipoteca insieme e congiuntamente al proprietario per l’intera piena proprietà, non sembrerebbe idonea, ai fini pubblicitari, poiché in tal modo l’iscrizione contro l’habitator non potrà comunque esser presa non essendo quest’ultimo ricompresso nell’ambito dei soggetti di cui al quadro C. A tanto si aggiunga che il quadro D non sembra suscettibile di poter contenere indicazioni proprie degli altri quadri e che il valore costitutivo della pubblicità in esame impone la massima cautela. Vero è tuttavia che, non potendo l’habitator disporre autonomamente del proprio diritto, – né trasferire né ipotecare –, risulta difficilmente ipotizzabile un conflitto fra la banca creditrice e un successivo avente causa dall’habitator stesso. In alternativa, resta percorribile la possibilità di accompagnare all’ipoteca contro il proprietario una rinuncia da parte dell’habitator condizionata sospensivamente all’evento incerto dell’espropriazione, rinuncia trascritta contestualmente all’iscrizione ipotecaria. Antonio Musto 11. Trascrizione e voltura catastale del diritto di abitazione L'atto di alienazione con riserva del diritto di abitazione pone il problema della nota di trascrizione e della voltura catastale. É noto, in caso di costituzione del diritto di usufrutto, che il diritto che permane in capo al proprietario venga denominato “nuda proprietà”, dai più, per evidenziare la limitazione dei poteri del dominus , il quale perde l' usus e il fructus , conservando il potere di disposizione, l' abusus e marginali modalità di godimento. È altrettanto noto che, di tanto, un addentellato codicistico è offerto dagli artt. 1060 e 2814 c.c., in tema di costituzione di servitù e di ipoteca, che correlano proprio la nuda proprietà all'esistenza del diritto di usufrutto. Altro si ha per il diritto di abitazione. La dottrina prevalente qualifica il diritto del dominus come “proprietà”, in ragione del fatto che in questo caso il proprietario conserva anche un potere di godimento sui frutti ed eventualmente anche sulla cosa. I diritti di uso e abitazione lasciano in capo al proprietario possibilità di utilizzo e poteri maggiori quanto ai frutti rispetto all'usufrutto, là dove la compressione delle facoltà spettanti al proprietario è così estesa da renderlo effettivamente “nudo”. Eppure, il sintagma “nuda proprietà” – di cui è traccia nella rubrica dell'art. 2814 c.c. (ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà) e, con riferimento al soggetto titolare, dell'art. 1060 c.c. (servitù costituite dal nudo proprietario) – sebbene di uso comune con riferimento alla sola proprietà gravata da usufrutto potrebbe essere mantenuto anche con riferimento alla proprietà gravata da altro diritto reale di godimento. La formula “nuda proprietà” ha una valenza meramente descrittiva del concetto di compressione e di elasticità del dominio. Esprime poi una valutazione più economica che giuridica della proprietà gravata dall'estensione e dal perdurare dell'altrui diritto. Si potrebbe pertanto anche ipotizzare, in linea con risalente dottrina, “una gradazione di nudità”, a seconda il dominio venga denudato da enfiteusi, usufrutto, uso o abitazione. In questa accezione, la nuda proprietà non rappresenterebbe un concetto diverso dalla proprietà, ma costituirebbe un concetto (più economico che giuridico) di compressione, da un lato, e di elasticità, dall'altro, del dominio medesimo. Nella prassi tuttavia, quando si discorre di “nuda proprietà” si tende a fare riferimento unicamente a quella gravata da usufrutto e non anche alle ipotesi in cui sulla cosa di proprietà di un soggetto è costituito un diritto reale di godimento. La linea di tendenza più diffusa è che, ai fini della voltura catastale, il diritto di abitazione deve abbinarsi alla “proprietà”. Una intestazione con diritto di abitazione e nuda proprietà viene infatti considerata incompleta. Del pari, con riferimento alla nota di trascrizione, per quanto consta a questo Ufficio, una delle prassi esistenti consiste nell'indicare nel “contro” l'alienante per il diritto di proprietà; e nell'“a favore” l'alienante per il diritto di abitazione e l'avente causa per il diritto di proprietà. La soluzione più opportuna appare comunque quella di concordare con il competente Conservatore la modalità più idonea di compilazione della nota (che consenta anche una corretta intestazione in Catasto). Antonio Musto 1. Il diritto di abitazione del coniuge superstite. Ratio e natura giuridica L'art. 540, comma 2 c.c. dispone che «Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare [c.c. 144] e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli». I diritti di cui all'art. 540, comma 2 c.c. sono diretti ad assicurare al coniuge superstite la continuità nel godimento dell'ambiente in cui viveva e svolgeva la sua vita familiare, a prescindere dai bisogni suoi e della sua famiglia. In buona sostanza, la ratio della suddetta norma sarebbe da rinvenire, non tanto nella condizione di bisogno, quanto nell'interesse morale del coniuge superstite legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare nonché alla conservazione della memoria del coniuge scomparso, delle relazioni sociali e degli status symbols goduti durante il matrimonio (Cass. n. 22456/2014). Rileverebbero, oltre all'aspetto patrimoniale, gli interessi morali e psicologici del coniuge superstite, tenuto conto anche che la ricerca di un nuovo alloggio potrebbe determinare un grave danno psicologico e morale per la stabilità delle sue abitudini (Cass., Sez. Un., n. 4847/2013). Viene esclusa l'applicazione degli artt. 1021 e 1022 c.c., non potendo l'oggetto del diritto essere limitato al fabbisogno del titolare (Cass. n. 6231/2000; Cass. n. 2263/1999). I successori nella nuda proprietà non potranno costringere il coniuge superstite a concentrare l'esercizio del suo diritto limitatamente alla parte dell'immobile sufficiente a soddisfarne lo stretto bisogno dell'alloggio (Cass. n. 12042/2020). Non è possibile che il coniuge superstite limiti l'esercizio del suo diritto soltanto sulla parte della casa sufficiente a soddisfare il suo bisogno di alloggio. La natura giuridica del suddetto diritto è controversa. La giurisprudenza prevalente lo qualifica in termini di legato ex lege (Cass. n. 12042/2020; Cass. n. 22456/2012; Cass. n. 6625/2012; Cass., n. 4329/2000; Cass. n. 6231/2000; Cass. n. 6691/2000). Pressoché isolate le decisioni che hanno sostenuto la natura di prelegato (App. Venezia, 3/2/1982; Trib. Verona, 12/12/1989). Per la prevalente dottrina, il diritto in questione sarebbe un diritto di riserva, avente la natura di speciale vocazione a titolo particolare, cioè di legato ex lege , mentre il carattere di prelegato potrebbe riconoscersi soltanto nell'ipotesi in cui con quest'ultimo soggetto non concorrano altri legittimari, e il valore dei diritti possa essere tutto imputato alla disponibile. Sempre nell'ambito di coloro che riconoscono al diritto in questione la natura di diritto di riserva, si collocano coloro che lo qualificano come speciale riserva, autonoma rispetto alla riserva della quota spettante al coniuge, pur negandone la natura di legato ex lege . Altri negano infine la natura di diritto di riserva, sulla considerazione della incompatibilità con il fatto che il diritto ex art. 540, comma 2 c.c. grava sulla disponibile ed ha natura di legato ex lege . La linea di tendenza prevalente è che il suddetto diritto si acquisti ex lege e viva di vita propria, nel senso che esso, una volta sorto, mantiene ferma la sua autonomia e separazione concettuale. Non risente dell'accettazione o rinuncia all'eredità. Si caratterizza per essere frutto di autonomo acquisto ex lege (Trib. Ivrea, 5/4/2017, n. 295; Cass., Sez. Un., n. 4847/2013; Cass. n. 6625/2012; Cass. n. 10014/2003) e, al contempo, per potere essere perduto a mezzo di un autonomo atto di rinunzia. Antonio Musto 2. I soggetti: l'unito civile superstite, il convivente superstite, il coniuge separato. L'oggetto: pertinenze; case di villeggiatura; condominio; casa di comproprietà con un terzo Alla persona superstite, unita civilmente al de cuius , spettano gli stessi diritti di abitazione e d'uso spettanti al coniuge superstite, stante il richiamo fatto dall'art. 1, comma 21 l. 2° maggio 2016, n. 76, alle norme sulla successione necessaria e legittima del coniuge superstite, appunto applicate, in toto , alle parti dell'unione civile. Al convivente superstite spetta il diritto di continuare a risiedere al momento della morte dell'altro nella casa di proprietà di quest'ultimo, per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni (art. 1, comma 42 della predetta legge). Al coniuge separato non spetta il diritto di cui all'art. 540, comma 2 c.c., qualora sia precedentemente intervenuta una separazione legale dal de cuius (Cass. n. 15277/2019; Cass. n. 22456/2014). Quanto all'oggetto, il diritto di abitazione del coniuge superstite si estende anche alle pertinenze, nonostante l'art. 540, comma 2 c.c. preveda espressamente che l'oggetto del diritto è “la casa adibita a residenza familiare”, senza specificare nulla in merito alle pertinenze. Un primo dato è costituito dalla definizione di pertinenza contenuta nell'art. 817 del codice civile, secondo cui «sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima» (Trib. Palermo, 20/07/2020) nonché da quella contenuta nell'art. 818, comma 1 c.c., secondo il quale le pertinenze seguono la sorte della cosa principale. Un altro elemento è la natura di legato ex lege , sicché l'estensione di tale diritto alle pertinenze della casa adibita a residenza familiare sarebbe coerente con la disciplina del legato volontario (art. 667 c.c.), la quale prevede che la cosa legata deve essere prestata al legatario “con tutte le sue pertinenze”. Vi è l'espressione “rapporti giuridici” contenuta nell'art. 818 c.c., che si riferisce tanto ai rapporti aventi natura reale, quanto ai rapporti aventi natura obbligatoria. E il diritto di abitazione del coniuge superstite, in quanto diritto reale, rientrerebbe espressamente nell'ambito di applicazione dell'art. 818, comma 1 c.c. Non privo di rilevanza è la finalità di tutela del luogo dove i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi – vivevano insieme in maniera stabile, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare. Un'eventuale esclusione delle pertinenze dall'oggetto del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2 c.c., sarebbe in contrasto con le finalità proprie di tale istituto, che consistono nel soddisfare sia le esigenze abitative del coniuge superstite, sia le esigenze di mantenimento del tenore di vita esistente durante il matrimonio. La stessa giurisprudenza riconosce che l'oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide con la casa adibita a residenza familiare, che si identifica con l'immobile costituente la dimora abituale del nucleo familiare comprendente (con i mobili che l'arredano, oggetto di un diritto d'uso) anche le relative pertinenze (Cass. n. 4088/2012). Il coniuge superstite può continuare pertanto, non soltanto ad abitare nella casa adibita a residenza familiare, ma anche a godere delle pertinenze a essa relative. La casa familiare va identificata con riferimento a uno stato duraturo e prevalente nella convivenza del nucleo familiare: non possono per ciò considerarsi case familiari le case esistenti nelle località di villeggiatura o quelle usate per soggiorni temporanei o connessi ad esigenze stagionali, pur se effettuati con periodica e abituale ripetizione, data la carenza di un rapporto di fatto permanente e corrispondente alle esigenze primarie dell'abitazione (Cass., n. 3934/1980). Anche se a ben vedere i coniugi potrebbero pure avere eletto a dimora coniugale, due o più abitazioni, nelle quali hanno trascorso, con pari intensità, analoghi periodi di tempo, divenendo tutte in egual modo «centri di interessi primari dei soggetti e punto di regimento degli interlocutori esterni, pubblici e privati» (Pret. Bari, 14/10/1997). L'immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare potrebbe essere ricompreso in un condominio. In tal caso, in quanto titolare del diritto di abitazione sulla casa coniugale sita in condominio, il coniuge superstite è l'unico responsabile del pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio. La sua responsabilità esclude quella degli altri coeredi, titolari esclusivamente della nuda proprietà fintanto che vive il coniuge superstite o questi continua a vivere all'interno dell'immobile in questione. (Trib. Palermo, 20/7/2020). L'automaticità dell'acquisto del suddetto diritto fa sì che, al momento dell'apertura della successione, cada in comunione ereditaria la sola nuda proprietà dell'alloggio. Il godimento dell'immobile compete esclusivamente al coniuge superstite, mentre i coeredi ne sono privati (Cass. n. 12042/2020) e sono semmai soltanto legittimati a visionare l'immobile per verificarne le condizioni (Trib. Imperia, 26/2/2019). Il diritto di abitazione del coniuge superstite sorge quando l'immobile è di proprietà del defunto o sia di proprietà del defunto e del coniuge superstite. Non sorge quando il defunto è titolare di un diritto d'usufrutto (Trib. Crotone, 12/2/2020) e neanche quando la casa familiare spetta al defunto in comunione con un terzo. Parte della dottrina assolutamente prevalente e la giurisprudenza maggioritaria ritengono che non spetta il diritto di abitazione al coniuge superstite (art. 540, comma 2 c.c.) quando la casa coniugale si trovi in comunione tra il defunto e i terzi (Trib. Trapani, 13/4/2011; Trib. Bari, 8/10/2007; Trib. Trento, 18/10/2012; Trib. Roma, 26/3/2003; Cass. n. 6691/2000), non potendosi estendere a carico di altri soggetti il peso del diritto di abitazione (Cass., n. 15000/2021, nella concreta fattispecie la moglie di primo letto). Si avrebbe altrimenti un'ingiustificata compressione dei diritti vantati dai contitolari sulle quote ideali, oltre ad impedire ai comunisti la fruizione del bene comune (art. 1102 c.c.) (Trib. Catania, 21/5/2020). Tale situazione non cambia neanche laddove i terzi erano titolari di quote in forza di una precedente successione, poiché si tratta comunque di comunioni fondate su distinti titoli (Trib. Torino, 2/2/2021; Trib. Genova, 14/9/2005). Il diritto del coniuge superstite si converte in equivalente monetario, laddove per l'indivisibilità dell'immobile non possa attuarsi il materiale distacco della porzione dell'immobile oppure l'immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente (o venduto all'incanto) (Trib. Catania, 21/5/2020; Cass. n. 6691/2000). Altra dottrina è di avviso contrario, circoscrivendo il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite esclusivamente alle parti di quota dell'immobile di proprietà del de cuius . Tale ricostruzione consentirebbe alla norma di esplicare pienamente la sua funzione specie nei casi in cui l'altro comproprietario sia ad esempio un figlio o genitore, garantendo il proseguimento della coabitazione tra familiari. Antonio Musto 3. Coesistenza del diritto di abitazione con un diritto reale minore I diritti di cui all'art. 540, comma 2 c.c. sono diretti ad assicurare al coniuge superstite la continuità nel godimento dell'ambiente in cui viveva e svolgeva la sua vita familiare, a prescindere dai bisogni suoi e della sua famiglia, e, pertanto, soffrono la ‘presenza' di un terzo estraneo nella casa familiare. Tale diritto non può coesistere, per tutta la sua durata, con un altro concorrente diritto di abitazione, di fonte pattizia, costituito dopo l'apertura della successione, non tollerando il primo il concorso con un diritto altrui di ‘pari' estensione. A diverse conclusioni si arriverebbe soltanto sostenendo che non vi sono elementi per considerare che il legislatore abbia voluto attribuire al coniuge superstite un diritto di abitazione più ampio di quello di cui all'art. 1022 c.c., nel senso di prescindere dal limite del bisogno, ben potendo l'immobile ecceda chiaramente i bisogni del coniuge ed essere al contempo facilmente divisibile. È dubitabile, altresì, per la natura particolare di tale diritto, un atto di cessione di quota di eredità con riserva del diritto d'uso sulla casa familiare a favore del figlio-cedente, di modo che tale diritto vada a concorrere, quindi, a coesistere con il diritto ex art. 540, comma 2 c.c. I diritti di cui all'art. 540 c.c. soffrono la ‘presenza' di un terzo estraneo nella casa familiare, che impedisce al diritto ex art. 540, comma 2 c.c. l'insorgenza come la persistenza, anche se il ‘terzo' in questione è il figlio che ha un diritto riflesso e mediato ad abitare la casa. Altro è quest'ultimo diritto, altro ancora è il diritto ex e art. 1022 ss. cc., che discenderebbe a suo favore dall'atto negoziale. Residuano dubbi rispetto alla costituzione per atto negoziale di un diritto reale minore d'uso ex art. 1022 c.c. che vada a coesistere con il diritto ex art. 540, comma 2 c.c. anche se il coniuge superstite intervenga a prestare il proprio consenso rispetto alla operazione negoziale in questione. Si potrebbe addurre il fatto che questi diritti sono rinunciabili, attraverso un «atto autonomo indicativo della volontà dismissiva di quei diritti» (Pret. Campi Salentina, 25/11/1980), e forse ‘comprimibili' con il suo consenso. Ma resta il fatto che in comunione ereditaria è caduta la nuda proprietà e tutt'al più sarebbe ipotizzabile la costituzione del diritto d'uso a termine iniziale dalla morte del coniuge superstite o dalla rinuncia da parte di quest'ultimo al suo diritto. È dubitabile, per le stesse ragioni, la costituzione per atto negoziale di un diritto di usufrutto che vada a coesistere con il diritto ex art. 540, comma 2 c.c. Antonio Musto 4. Rinuncia all'eredità e sorte del diritto di abitazione del coniuge superstite Poiché il conseguimento del legato è automatico e indipendente dall'acquisto dell'eredità, il coniuge potrà rinunciare all'eredità e nondimeno conseguire il diritto di abitazione della casa coniugale oppure, al contrario, potrà accettare l'eredità e non il legato ex art. 540, comma 2 c.c. La rinunzia all'eredità da parte del coniuge superstite non incide sull'attribuzione del diritto di abitazione e d'uso, come la rinunzia a siffatti diritti non preclude la possibilità di accettare l'eredità. I diritti di abitazione e d'uso hanno piena autonomia concettuale. Ne segue, pertanto, la possibilità di un loro autonomo acquisto come di una loro autonoma rinunzia. Il coniuge superstite non li perde, nel caso in cui rinunzi all'eredità [Cass., Sez. Un., n. 4847/2013 e Pret. Campi Salentina, 25/11/1980 secondo cui, essendo diverso il carattere e la disciplina dell'attribuzione patrimoniale a titolo di eredità da quella a titolo di legato, e dovendo quest'ultima essere tenuta distinta dalla prima, ne consegue che la rinuncia all'eredità da parte del coniuge superstite non implica rinuncia al diritto di abitazione (e di uso), per la dismissione dei quali occorre invece compiere un atto autonomo, indicativo della volontà dismissiva di quel diritto che, formando oggetto di un legato, è stato già acquistato ipso iure , al momento dell'apertura della successione, senza bisogno della accettazione]. Coloro che criticano detta ricostruzione e ritengono non ascrivibile il diritto di abitazione alla categoria dei legati ex lege , configurandolo in termini di riserva speciale, pervengono sostanzialmente alla medesima conclusione, con questa differenza: per i sostenitori della tesi del legato ex lege il coniuge può rinunziare all'eredità e trattenere i due legati, nei limiti però della sola disponibile; per i sostenitori della tesi della riserva speciale il coniuge rinunziante può conseguire comunque i due diritti, anche se eccedenti la disponibile. In conclusione, accogliendo tanto l'una tanto l'altra impostazione, vi sarebbe la possibilità per il coniuge superstite di rinunciare all'eredità senza che ciò comporti, salva una diversa ed espressa manifestazione di volontà, anche la rinuncia al diritto spettantegli ex art. 540 c.c. Antonio Must 4.1. Rinunzia all'eredità del coniuge superstite possessore della casa familiare La continuazione della permanenza nella casa coniugale e l'utilizzo dei mobili che la arredano da parte del coniuge superstite non determina la perdita del potere di rinunciare alla eredità, non trovando applicazione l'art. 485 c.c. che dispone che il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, altrimenti, trascorso invano tale termini, senza che l'inventario sia stato compiuto, è considerato erede puro e semplice. È pur vero che taluna giurisprudenza ha sostenuto che nella quota intestata a favore del coniuge superstite non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo troverebbe applicazione la regola dell'accettazione ex lege dell'eredità (art. 485 c.c.) (Cass., n. 11018/2008; Trib. Bologna, 23/3/2014; Trib. Modena, 24/2/2010). L'orientamento prevalente della giurisprudenza esclude che il possesso di detti beni comporti ope legis l'acquisizione della qualità di erede (Cass. n. 1588/2016; Cass. n. 23406/2015; Cass. n. 1920/2008). Il coniuge superstite non può essere considerato in possesso di beni ereditari in questione. Piú che una necessaria manifestazione di possesso di beni ereditari (art. 485 c.c.), la relazione materiale costituisce qui l'esercizio dei diritti di abitazione e d'uso dei mobili acquistati a titolo di legato ex lege (art. 540, comma 2 c.c.). La fonte della concreta e piena disponibilità di questi beni non è l'eredità. Il titolo abilitante il possesso prescinde dai diritti successori e trova giustificazione nella legge (art. 540, comma 2 c.c.) che lo attribuisce iure proprio al coniuge superstite indipendentemente dalla qualità di erede. Si è escluso che il coniuge superstite possa essere considerato in possesso dei beni ereditari ai fini dell'art. 485 c.c., tenuto conto della natura di legato ex lege del diritto di cui all'art. 540, comma 2 c.c.; del conseguimento del suddetto legato indipendente dall'acquisto dell'eredità; degli artt. 521, comma 2 e 552 c.c. in base ai quali il rinunciante può trattenere i legati a lui devoluti. Il che vale anche quando il legato non sia disposto dal testatore ma dalla legge. Antonio Musto 4.2. Rinunzia oltre il termine dei dieci anni dalla apertura della successione Anche decorsi dieci anni dall’apertura della successione, il coniuge del de cuius può rinunciare puramente e semplicemente alla eredità conservando il diritto di abitazione sulla casa coniugale. Sebbene si tratti di un problema di scarso rilievo pratico, poiché una rinuncia compiuta oltre il termine sarebbe ultronea, in quanto riguarderebbe una eredità rispetto alla quale si è prescritto il diritto di accettare, allo stesso modo, non sarebbe del tutto inutile, perché fino a quando non viene opposta l’eccezione di estinzione per prescrizione del diritto di accettare l’eredità, l’accettazione è efficace ancorché tardiva. Mentre, con la rinunzia, tale possibilità è preclusa. Antonio Musto 5. La rinuncia tacita del diritto d'abitazione del coniuge superstite. Il cambio di residenza La ricostruzione dei rapporti tra l'art. 540, comma 2 c.c. e gli artt. 1014,1015 e 1026 c.c. divide gli interpreti. Non vi concordia se (ed eventualmente entro quali limiti) la prescrizione per non uso ventennale rientri tra le cause estintive del diritto d'abitazione del coniuge superstite. La dottrina è pressoché concorde nel ritenere che i diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite si estinguono con la sua morte e che tra l'art. 540, comma 2 c.c. e i richiamati artt. 1014-1015 e 1026 c.c. sussiste una insuperabile incompatibilità. Il diritto di abitazione della casa familiare del coniuge superstite non si estingue per mancato uso permanente e continuato. La giurisprudenza ha escluso, dal canto suo, che il diritto di abitazione del coniuge superstite possa estinguersi per tacita rinuncia del titolare. Questo contrasto si è acuito rispetto al caso in cui il coniuge superstite, che ha acquistato il diritto di abitazione spettantele ex art. 540, comma 2 c.c., cessa di abitare la casa familiare e trasferisce altrove la propria residenza. In tal caso, qualora s'intendesse vendere l'abitazione, si porrebbe l'interrogativo se il diritto del coniuge superstite (art. 540, comma 2 c.c.) si sia estinto per effetto del cambio di residenza. La soluzione data all'interrogativo dalla giurisprudenza, risalente come recente, è di segno negativo, essendo deciso che tanto il cambio di residenza (Trib. Verona, 12/12/1989) tanto il trasferimento del coniuge superstite in altro alloggio (App. Palermo, 28/10/2019, n. 2108) non determina la perdita del diritto di abitazione il diritto del coniuge superstite (art. 540, comma 2 c.c.), essendo applicabili le disposizioni degli art. 1014,1015 e 1026 c. c., che non prevedono l'estinzione del diritto di usufrutto di uso e di abitazione a causa di tacita rinunzia (salvo il non uso ventennale). Se il coniuge superstite, successivamente all'apertura della successione, cambi la propria residenza, trasferendola dalla casa familiare ad altro immobile, resta fermo e impregiudicato il diritto di abitazione sulla casa familiare, poiché le norme che disciplinano l'estinzione (dell'usufrutto e del) diritto di abitazione non menzionano la tacita rinunzia quale causa di estinzione. L'atto di rinunzia al diritto d'abitazione già acquistato dal coniuge superstite deve rivestire la forma scritta ad substantiam e andrà trascritta ex art. 2643, n. 5, c.c. Altra questione è se, all'apertura della successione di uno dei coniugi spettino i diritti di cui all'art. 540, comma 2 c.c. al coniuge superstite non residente nella città in cui si trova l'abitazione, nel quale invece aveva fissato la propria residenza il coniuge defunto. L'opinione prevalente ritiene che la “casa adibita a residenza familiare” di cui all'art. 540 c.c. debba intendersi come quella adibita a casa coniugale, e cioè quella in cui era stata localizzata in modo prevalente e stabile la vita domestica del gruppo familiare (Cass. n. 13407/2014; Cass. n. 4088/2012; Cass. n. 2159/1998; App. Genova 4/4/2007), e che il concetto di “residenza familiare” deve essere ricondotto a quello di “residenza” di cui all'art. 43 c.c., per sottolineare l'effettività della dimora abituale nella casa coniugale che ivi sia già in atto al momento della morte (Cass. n. 13407/2014), differenziandolo dalla nozione di residenza di cui all'art. 144 cod. civ., cioè quella dove i coniugi, prima del decesso di uno di essi, avrebbero voluto fissare la residenza della famiglia. Residenza “effettiva” e residenza anagrafica (quest'ultima prevista dall'art. 43 c.c.) possono non coincidere. Delle due, ai fini dell'applicazione dell'art. 540, comma 2 c.c., rileva esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato a residenza familiare prima della morte (Cass. n. 2159/1998), vale a dire la casa adibita effettivamente a “focolare domestico”, la quale non si identifica necessariamente con il luogo dove il soggetto esplica la sua attività lavorativa ed economica, né tantomeno è determinante l'elemento della residenza anagrafica. Il diritto in parola non può mai estendersi a un ulteriore e diverso immobile, autonomo e distinto rispetto al luogo dove si è sviluppata la vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare (Cass. n. 12042/2020). Né tantomeno può farsi rientrare nel concetto di residenza familiare la casa in cui era in progetto il trasferimento della residenza, perché ciò che conta è soltanto la destinazione attuale in concreto (Cass. n. 2159/1998). I requisiti necessari per la sussistenza del diritto di abitazione sono in definitiva la qualificazione dell'abitazione come casa familiare al momento dell'apertura della successione e l'uso effettivo della stessa come residenza familiare anche da parte del coniuge superstite prima dell'apertura della successione (Trib. Milano, 19/6/2013). Antonio Musto 6. La disposizione testamentaria incompatibile con il diritto di abitazione del coniuge superstite È discussa la disciplina applicabile a una disposizione testamentaria incompatibile con il diritto d'abitazione del coniuge superstite di cui all'art. 540, comma 2 c.c. Si pensi a Tizio che con testamento olografo ha disposto della casa familiare a favore di un terzo, producendo una lesione sia quantitativa che qualitativa dei diritti del coniuge superstite. Le costruzioni via via proposte da dottrina e giurisprudenza non hanno condotto a soluzioni univoche. Parte della dottrina ritiene che i diritti di abitazione e d'uso di cui all'art. 540, comma 2, c.c. costituiscono un diritto di riserva, tutelato a mezzo dell'azione di riduzione, laddove il coniuge defunto abbia disposto della casa familiare in via testamentaria a favore d'altri. Altra parte della dottrina nega che i diritti di abitazione e di uso facciano parte della riserva dovuta al coniuge superstite, trattandosi di mere limitazioni ope legis al godimento di alcuni dei beni che entrano a far parte dell'asse ereditario. Per conseguirli il coniuge superstite non dovrà esperire l'azione di riduzione, bensì dovrà esercitare soltanto una mera azione di rivendica. La giurisprudenza dominante ritiene che il legato ex art. 540, comma 2 c.c. prevale sulle eventuali disposizioni testamentarie che siano con esso incompatibili e ammette il coniuge superstite a invocarne l'acquisto “ ipso iure ” senza dover ricorrere all'azione di riduzione (Cass. n. 4329/2000; Trib. Roma, 1/6/2010), trattandosi di un legato attribuito dalla legge anche contro la volontà del de cuius (Cass. n. 1588/2016; Cass., n. 23406/2015; Cass. n. 6625/2012). Viene acquistato immediatamente al momento dell'apertura della successione, secondo la regola dei legati di specie. Questa linea di pensiero, tendenzialmente comune alle Corti, non ha perduto la propria attualità. La giurisprudenza di legittimità vi ha dato continuità, in considerazione della finalità etiche alla base dell'art. 540 c.c. e della generale esigenza di economia processale, statuendo che «i diritti di abitazione e di uso, riconosciuti al coniuge come diritti di legittima dall'art. 540 c.c., comma 2 si costituiscono immediatamente al momento della morte ai sensi dell'art. 649 c.c., commi 1 e 2, pure in presenza di una eventuale attribuzione testamentaria della casa e dei mobili a soggetti diversi: il coniuge ne potrà pertanto invocare l'acquisto ipso iure senza dover ricorrere all'azione di riduzione» (Cass. n. 15667/2019). L'autonomia testamentaria difetta in definitiva dell'attitudine a impedire il sorgere dei diritti di cui all'art. 540 cpv. c.c., i quali si acquistano automaticamente ipso iure all'apertura della successione e conformano il rimedio esperibile contro una disposizione contraria al disposto della legge. Vi è un'automatica prevalenza della vocazione a titolare ex lege sulla disposizione testamentaria con essa incompatibile. Non c'è bisogno, almeno secondo la giurisprudenza, di agire in riduzione. Tutt'al più, secondo taluna dottrina, è esperibile l'azione di rivendicazione. Antonio Musto 7. La cessione a terzi del diritto di abitazione del coniuge superstite I diritti di abitazione e di uso che la legge riserva al coniuge superstite si acquistano al momento della morte del de cuius senza bisogno di accettazione. Pur essendo controversa in dottrina e giurisprudenza la natura reale o personale di tali diritti, la giurisprudenza di merito ritiene applicabile al diritto di abitazione e di uso del coniuge superstite il divieto di cui all'art. 1024 c.c. Tuttavia, un'eventuale violazione del divieto in questione, nell'ambito ereditario, non potrebbe concretare un abuso dei diritti tale da produrne l'estinzione, ma la nullità del contratto di cessione o di locazione e l'obbligo, per il coniuge superstite, di restituire agli altri coeredi i frutti indebitamente percepiti dalla locazione. In ogni caso, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'art. 1024 c.c. non è norma di ordine pubblico, ma prevista soltanto a tutela della posizione giuridica del nudo proprietario, di tal che il coniuge superstite può a qualunque titolo cedere o locare ad un terzo i predetti diritti sulla casa familiare, purché ciò avvenga con il consenso dei coeredi o del legatario del bene (Trib. Modena, 13/1/2017). Antonio Musto 8. Conformità catastale e trascrizione Dopo la morte di un coniuge, si verifica un disallineamento fisiologico soggettivo in Catasto per ciò che attiene il diritto di abitazione del coniuge superstite, la cui rilevanza catastale non potrà che emergere soltanto a seguito dell'evento morte e con un atto utile alla trascrizione del diritto stesso che viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola di cui all'art. 649, comma 2 c.c., al momento dell'apertura della successione. Una tesi nega la trascrizione dell'acquisto del diritto di abitazione in favore del coniuge superstite, perché sarebbe impossibile eseguirla, stante l'art. 2648, ultimo comma c.c., che prevede che “la trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento”. Nella successione ab intestato mancano il testamento e un'accettazione, non essendo richiesta per l'acquisto del legato (art. 649, c.c.), e, pertanto, non esiste un titolo idoneo da trascrivere ai fini dell'art. 2648 c.c. Inoltre, il diritto di abitazione del coniuge superstite non sarebbe soggetto a trascrizione, (Trib. Palermo, 20/7/2020), non potendo porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall'ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall'erede (Cass., n. 6625/2012). Altra tesi, non essendoci ragione per trattare diversamente tale diritto reale di godimento dagli acquisti mortis causa da ogni altro diritto reale di cui ai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 c.c. per i quali è richiesta la trascrizione dell'accettazione che importi acquisto dei suddetti diritti (Trib. Treviso, 10/5/2019), considera la trascrizione necessaria in base al combinato disposto degli artt. 2648 e 2643 n. 4, c.c., principalmente allo scopo di salvaguardare il principio della continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c. e ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'acquisto del legato, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 2648 e 534 c.c., essendosi riconosciuta la prevalenza degli aventi causa dall'erede apparente nei confronti del coniuge superstite titolare del diritto di abitazione, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 534, commi 2 e 3 c.c., relative all'erede apparente (Trib. Treviso, 27/2/2014; Cass. n. 10014/2003; Trib. Bologna, 30/8/2004; Cass. n. 1909/1995). Altro argomento addotto a sostegno della trascrizione è evinto dalla lettera dell'art. 2812, comma 1 c.c. secondo cui «le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario il quale può far substare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica ai diritti d'uso, usufrutto ed abitazione». Da tale disposizione si è arguito che, essendo acquistato automaticamente dal coniuge superstite al momento dell'apertura della successione, il legislatore non ha inteso assicurargli preferenza rispetto agli altri creditori ipotecari il cui diritto sia sorto e sia stato trascritto antecedentemente all'insorgenza del diritto di abitazione (cfr. Trib. Monza, 27/11/2011; Trib. Sanremo, 22/10/2002). Tutto questo rende quantomeno opportuna la trascrizione dell'acquisto del diritto di abitazione ex art. 540, c.c., al fine di evitare che gli acquisti dall'erede apparente prevalgano sul diritto del coniuge superstite. Che si ritenga necessario o opportuno trascrivere l'acquisto del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, resta aperto il problema di come eseguire tale trascrizione. Differenti sono le soluzioni in campo per la precostituzione di un titolo trascrivibile: – sentenza di accertamento; – presentazione, unitamente al certificato di morte, della nota di trascrizione indicante il vincolo coniugale col defunto; – dichiarazione di volontà di esercizio da parte del coniuge, la quale non è altro che l'accettazione del legato, necessaria soltanto per tale limitato scopo; – certificato sostitutivo dell'atto di notorietà (art. 4 della l. n. 15/1968), sulla base della denuncia di successione; – atto di accettazione espressa del legato de quo . La linea di tendenza delle Corti è parimenti ondivaga. Una decisione di merito, in mancanza di testamento, considera idoneo sia il certificato di denunciata successione che la presentazione al conservare di una nota, accompagnata dal certificato di morte in cui sia indicato lo stato di coniuge e l'operare ex lege del secondo comma dell'art. 540 c.c. (Trib. Monza, 27/12/2011). Altra decisione, pur considerando l'art. 2648 c.c. applicabile a qualsiasi acquisto mortis causa , ivi comprese anche le ipotesi di legato ex lege , stigmatizza come irrilevante la trascrizione della denuncia di successione, posto che l'art. 5 del d.lgs. n. 347/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali) espressamente chiarisce che «la trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione» (Trib. Treviso, 27/2/2014). Non si considera bastevole, pertanto, la mera trascrizione della denuncia di successione, a causa della valenza esclusivamente fiscale ma neanche si ritiene civilisticamente rilevante sul piano pubblicitario l'atto accettazione di eredità versata in atti, nella quale non c'è menzione dell'ulteriore accettazione del legato ex lege devoluto al coniuge del de cuius . La riserva del diritto di abitazione di cui all'art. 540 c.c. può essere utilmente fatta valere nei confronti dei terzi acquirenti del bene in comune soltanto se trascritta in base all'art. 2648 c.c. (Trib. Treviso, 10/5/2019). Antonio Musto 9. Il peso del diritto di abitazione nel calcolo della quota disponibile e della quota di legittima In tema di successione necessaria, l'art. 540, comma 2 c.c. è stato interpretato nel senso che, calcolata la legittima del coniuge in base a quanto stabiliscono gli art. 540, comma 1 e 542 c.c., in combinazione con l'art. 556, a questa legittima – rappresentata da un certo valore – si dovranno aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore, appunto, graverà la disponibile. In altri termini, con riferimento alla successione necessaria, «la disposizione di cui all'art. 540, comma 2 c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione e di uso (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà. Posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 c.c. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli artt. 540 comma 1, 542 e 543 comma c.c., alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile, sempre che la disponibile sia capiente» (Cass. n. 4329/2000). La disponibile quindi subisce una detrazione corrispondente al valore capitale dei diritti di abitazione e di uso sulla casa familiare. Né è prova la circostanza che se il testatore istituisce erede il coniuge nella sola quota riservata e la compone includendovi la piena proprietà della casa familiare, egli lede la legittima complessiva del coniuge, al quale i diritti di abitazione e di uso sono attribuiti dalla legge in aggiunta alla legittima in piena proprietà. Soltanto se la disponibile non è sufficiente i diritti di uso e abitazione gravano sulla quota di eredità del coniuge riservatagli per legge, che viene ad essere diminuita nella misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli (o degli altri legittimari). Va escluso invece che la quota di proprietà della casa familiare, già appartenente alla moglie e non caduta in successione, sia “gravata” dal legato ex art. 540, comma 2 c.c. attribuito al coniuge stesso. In tema di successione legittima, taluna sentenza ha escluso che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 c.c. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso (Cass. n. 4329/2000) e altra decisione ha confermato che nell'ambito della successione intestata non risulta da alcuna norma che nella quota intestata in favore del coniuge superstite prevista dall'art. 581 c.c. siano compresi i diritti di abitazione e di uso (Cass. n. 11018/2008). Le Sezioni Unite statuiscono che «in tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli art. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, comma 2 c.c., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 553 c.c., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del “ de cuius ”» (Cass., Sez. Un., n. 4847/2013. Analogamente, Cass. n. 2754/2018). Antonio Musto 10. L'inventario del coniuge superstite L'inventario dei beni e la prestazione d'idonea garanzia per conseguire il possesso dei beni (art. 1002 c.c.) fa discutere quando si tratti del coniuge superstite, titolare dei diritti di cui all'art. 540, comma 2 c.c., e del diritto di usufrutto su tutti i beni ereditari. È controverso, a prescindere dalle espressioni impiegate dal testatore, se l'attribuzione a causa di morte del diritto di usufrutto sull'intero patrimonio (o su una quota) deve essere considerata istituzione di erede oppure legato, e se all'usufruttuario universale si applichi la predetta norma contenuta nell'art. 1002 c.c., che, come detto, pone a carico dell'usufruttuario l'obbligo di fare l'inventario dei beni e di prestare idonea garanzia per conseguire il possesso dei beni. Parte della dottrina e della giurisprudenza (Cass. n. 4435/2009; Cass. 13310/2002; Trib. Cagliari, 2/11/2004; contra App. Cagliari, 14/10/2003), lo escludono, ricostruendo tale attribuzione in termini di vera e propria istituzione di erede. La norma contenuta nell'art. 1002 c.c. vale per l'usufrutto costituito per atto fra vivi, ovvero per il legato di usufrutto avente ad oggetto cose singole ma non già per l'usufrutto di eredità. In tal caso, troverebbe applicazione la regola contenuta nell'art. 1146, comma 1 c.c. che prevede l'automatica successione dell'erede nel possesso dei beni ereditari, senza che si renda necessario l'inventario dei beni e la prestazione di idonea garanzia di cui all'art. 1002 c.c. Altra corrente di pensiero (Cass. n. 986/1979; Cass. n. 2088/1993; Cass. n. 1557/2010; App. Cagliari, 14/10/2003; Trib. Napoli, 16/3/2005; Trib. Bologna, 6/10/2008) qualifica l'usufrutto universale di eredità in termini di legato, e sostiene che l'usufruttuario universale deve chiedere il possesso dei beni ereditari agli eredi. Nel fare ciò deve effettuare l'inventario e prestare idonea garanzia di cui all'art. 1002 c.c., mentre se fosse stato erede ne sarebbe stato automaticamente investito ( ex art. 1146 c.c.). I risultati, per come descritti, non mutano neppure se usufruttuario universale è il coniuge superstite, titolare dei diritti di uso e di abitazione di cui all'art. 540, comma 2 c.c., il quale è tenuto a fare l'inventario dei beni su cui il suo diritto viene a gravare, a meno che ne sia stato dispensato dal testatore. Qualora poi il coniuge superstite sia già nel possesso dei beni ereditari, vale quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 1571/1995) e cioè che l'usufruttuario nel possesso dei beni senza avere prima prestato idonea garanzia viene a trovarsi in una situazione d'obbligo a prestarla ed il nudo proprietario, ancorché abbia consentito che l'usufruttuario consegua il possesso dei beni senza previa prestazione d'idonea garanzia, può agire in giudizio per proporre domanda di accertamento dell'obbligo dell'usufruttuario di prestarla. Antonio Musto 1. La riserva (c.d. deductio ) del diritto di abitazione L'alienazione della nuda proprietà con riserva del diritto di abitazione è un atto frequente nella prassi notarile, nonostante le questioni che possono interessare l'inquadramento giuridico della riserva. Secondo una più antica teoria, basata su due dogmi – il principio nemini res sua servit , per il quale è inconcepibile che il proprietario acquisti il diritto di abitazione sulla cosa finché questa è sua e l'assunto per il quale la proprietà è un diritto unitario, e non una somma di diritti, e quindi non si può dire che il proprietario, alienando la proprietà senza l'abitazione, conservi un diritto che già aveva – l'atto in questione si sostanzierebbe in un doppio negozio: un primo negozio, con il quale la proprietà piena viene trasferita all'acquirente, e un secondo negozio, con il quale l'acquirente costituirebbe il diritto d'abitazione in favore dell'alienante. Seguendo questa impostazione, l'alienante nudo proprietario, riservandosi il diritto di abitazione sul bene oggetto del trasferimento, verrebbe a disporre di un diritto di cui non ha più la disponibilità: di conseguenza, dovrebbe essere il beneficiario a costituire tale diritto in favore del dante causa, con decorrenza dalla data della consolidazione, purché questa si verifichi prima della sua morte del donante. La teoria del “doppio negozio” è stata tuttavia sottoposta a forti critiche da parte della dottrina più recente, tanto da risultare ormai prevalente l'opposto orientamento che non dubita della configurazione della riserva del diritto reale di godimento in termini di negozio unico, comportante il trasferimento della proprietà spogliata del godimento dell'abitazione (Cass. n. 2609/1954; Cass. n. 1410/1963; Cass. n. 2899/1975). Antonio Musto 2. La riserva a favore di terzo Il potere di disposizione del proprietario può riguardare il diritto di proprietà tanto nella sua pienezza tanto nella sua compressione derivante da tale deductio . Ciò in quanto la proprietà è sì un diritto unitario, non già una somma di facoltà, ma tale vincolo unitario può essere sciolto dal proprietario sia con la costituzione dell'abitazione in favore di altri, sia alienando ad altri la sola nuda proprietà, in modo da divenire automaticamente egli stesso abitatore, sia riservando il diritto a favore di un terzo, anche, in tal caso si avranno due negozi. Il primo è un negozio di alienazione della nuda proprietà e il secondo è un negozio a favore di terzo che si perfeziona con la sua accettazione. Laddove manchi, la riserva si scioglie nei confronti dell'alienante. La riserva per un terzo in definitiva, a differenza della riserva per sé, rende il terzo titolare di facoltà e pretese soltanto dopo la sua accettazione. Laddove la riserva a favore di terzo sia sottoposta a termine coincidente con la morte dell'alienante e sotto condizione della sua premorienza non è violato l'art. 1024 c.c. non essendoci trasferimento bensì costituzione del diritto a termine iniziale e sotto condizione sospensiva. Antonio Musto 3. La riserva del diritto congiuntivo di abitazione con reciproco accrescimento La riserva del diritto di abitazione con reciproco accrescimento non impinge nel divieto di cui all'art. 1024 c.c. L'atto in parola non costituisce una cessione del diritto in questione, quanto piuttosto una riserva, come tale non vietata dalla norma in commento. La clausola dell'accrescimento reciproco poi, considerata generalmente ammissibile per l'usufrutto congiuntivo, non contrasta con alcun principio giuridico e può avere a oggetto anche il diritto di abitazione, tenuto conto che l'art. 1026 c.c. estende le norme in materia di usufrutto rispetto ai diritti di uso e di abitazione. Il diritto di abitazione congiuntivo soggiace ai bisogni dei chiamati, che possono disporre di una casa per abitarvi, con il limite di non destinare l'immobile a forme di godimento indirette, come, ad esempio, la locazione a terzi, o il comodato, a differenza di quanto può avvenire in caso di usufrutto, con l'ulteriore conseguenza che se alcuno dei beneficiati viene a mancare, il diritto si accresce a favore degli altri e non andrà a consolidarsi con la nuda proprietà (arg. Cass. n. 3468/1982). É ricevibile, entro questi limiti, un atto di vendita in cui i venditori, coniugi in comunione legale dei beni, si riservano il diritto di abitazione con espressa previsione del diritto di accrescimento in favore del coniuge superstite più longevo. Antonio Musto 4. La riserva del diritto di abitazione a proprio favore e, dopo di sé, a favore di un altro La riserva del diritto di abitazione per sé e dopo di sé a favore d'altri non contrasta con l'art. 1024 c.c. Premesso, infatti, che il divieto di cessione è derogabile dalle parti, nel caso di specie non si avrebbe un trasferimento dello stesso diritto di abitazione, bensì la costituzione di due diritti distinti, il secondo dei quali risulta essere sottoposto a un termine iniziale coincidente con la scadenza del primo e alla condizione sospensiva della premorienza del primo habitator (in caso di diritto di abitazione vitalizio). Non sembrano così sussistere ostacoli al conferimento di un bene in società con riserva del diritto di abitazione in favore del conferente e, dopo di lui, di un terzo. Certo, in sede di donazione, la riserva del diritto di abitazione successivo deve rispettare i limiti fissati dal citato art. 796 c.c., secondo cui il donante può riservare il diritto in questione unicamente a sé e dopo di sé in favore di altro soggetto, o anche di più persone, ma non successivamente. Antonio Musto 5. La riserva del diritto di usufrutto a favore di sé stesso e dopo di sè a favore del coniuge, con contestuale riserva del diritto di abitazione a favore di un terzo La dottrina concorda nel ritenere che l'usufruttuario sia legittimato a costituire altri diritti reali, il cui contenuto sia più ristretto rispetto a quello del diritto a lui spettante, ricomprendo tra questi anche il diritto di abitazione. Se così, il donante può alienare la nuda proprietà dell'immobile con riserva di usufrutto per sé e dopo di sé in favore del coniuge e successivamente, in qualità di usufruttuario, costituire il diritto reale di abitazione in favore del terzo. Si tratterà di un fascio di donazioni dirette ed essendo il diritto di abitazione costituito da parte dell'usufruttuario la sua durata non potrà eccedere quella dell'usufrutto. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di far precedere la costituzione del diritto di abitazione rispetto alla donazione della nuda proprietà. Il donante pieno proprietario potrebbe anzitutto costituire il diritto di abitazione, fissandone liberamente la durata (esempio pari alla vita dell' habitator ). Successivamente egli, in qualità di proprietario gravato dal diritto di abitazione, dona la nuda proprietà riservando l'usufrutto per sé e dopo di sé in favore del coniuge. La fattispecie sembrerebbe legittima proprio considerando che il diritto di abitazione è un diritto di contenuto più limitato rispetto all'usufrutto per cui, ricorrendone in concreto i presupposti, sussiste una utilità e un effettivo margine di godimento del bene in capo all'usufruttuario. In questo caso, dunque, il diritto di usufrutto che il donante si è riservato sarà limitato dall'esistenza del diritto di abitazione previamente costituito (e trascritto). Anche l'usufrutto riservato al coniuge quando sorgerà, con la morte del donante, sarà automaticamente limitato dal diritto di abitazione (laddove ancora esistente). Il diritto di abitazione, per converso, essendo costituito dal pieno proprietario, non risentirà della durata dell'usufrutto, non essendo da questo derivato. In entrambi i casi, infine, non sembra violato il divieto di usufrutto successivo di cui all'art. 796 c.c. Nella prima ipotesi, infatti, il diritto di abitazione è costituito da parte dell'usufruttuario e non può eccedere la durata dell'usufrutto. È evidente, dunque, che si tratta di diritti non successivi, ma contestuali e derivati. Ma a ben vedere anche nella seconda ipotesi il divieto in parola non appare violato. Gli unici diritti che si susseguono sono i due usufrutti oggetto di riserva, nei limiti consentiti dal citato art. 796 c.c. Il diritto di abitazione, invece, sia pure autonomo e non derivato, è contestuale e non successivo rispetto all'usufrutto, il quale sorge (tanto in capo al donante, quanto in capo al di lui coniuge) già gravato dal primo. Antonio Musto 6. La riserva del diritto di abitazione di ordine successivo di più habitatores dopo il disponente L'atto di alienazione come l'atto di donazione della proprietà con riserva con la riserva del diritto di abitazione di ordine successivo di più habitatores dopo il disponente impone di verificare se il divieto di usufrutto successivo, sancito dagli artt. 698 e 796 c.c., si applichi anche al diritto reale di abitazione e, se esso riguardi, oltre agli atti a causa di morte e di liberalità, anche agli atti di alienazione a titolo oneroso. Non è in discussione l'applicazione del divieto al diritto di abitazione, in virtù del richiamo fatto alle norme in tema di usufrutto dall'art. 1026 c.c. e per la identità di ratio anche nei diritti reali ora menzionati. Meno sicuro è se lo stesso divieto possa considerarsi operante anche nel caso di atto tra vivi a titolo oneroso. Secondo un primo orientamento, particolarmente restrittivo, il divieto in esame investe ogni tipo di stipulazione avente a oggetto la costituzione di diritti di usufrutto successivo, anche se tra vivi e a titolo oneroso, in quanto la ragione del divieto medesimo è quella di evitare una dissociazione duratura tra proprietà ed usufrutto. La sola eccezione ammessa sarebbe costituita dalla fattispecie delineata dall'articolo 796 c.c. (che permette al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente) per la quale il legislatore avrebbe eccezionalmente derogato al limite posto dall'articolo 979 c.c. Altra parte della dottrina (prevalente) e la giurisprudenza (Cass. n. 3985/1957; Cass. n. 1024/1962) circoscrivono il divieto di usufrutto successivo alle sole ipotesi fissate dal legislatore. Tale divieto è posto in considerazione della natura dell'atto costitutivo e non della natura del diritto costituito; è autonomo e distinto dal divieto della sostituzione fedecommissaria e non un corollario di quest'ultimo; è esteso alla sola donazione, per la comunanza di trattamento, sotto molteplici profili, con la successione a causa di morte. Se si accoglie la prima delle due opzioni ricostruttive appena descritte – secondo la quale il divieto investe ogni stipulazione avente ad oggetto la costituzione di diritti di usufrutto successivo, anche se tra vivi e a titolo oneroso – allora non potrà considerarsi ricevibile neanche l'atto di alienazione a titolo oneroso, con la riserva del diritto di abitazione di ordine successivo di più habitatores dopo il disponente, comportando anch'esso una duratura dissociazione tra proprietà e godimento. A diversi esiti dovrebbe invece condurre l'adesione alla seconda opinione dottrinaria, preferita da alcuni precedenti di questo Ufficio, che ammette la costituzione di un diritto di abitazione successivo per atto tra vivi a titolo oneroso. Antonio Musto 7. La riserva del diritto di abitazione a termine iniziale coincidente con la morte dell'attuale usufruttuario Autorevole dottrina ammette la costituzione del diritto d'usufrutto a termine iniziale dalla morte del primo usufruttuario soltanto per il tramite di un atto a titolo oneroso e non anche attraverso un atto di donazione, nullo, per contrasto col divieto di donazione di beni futuri (art. 771 c.c.). Il nudo proprietario, non essendo attualmente titolare del diritto di usufrutto, donandolo, andrebbe a disporre di un diritto futuro. Altra dottrina esclude che la costituzione di usufrutto da parte del nudo proprietario violi il divieto di donazione di beni futuri. Da un lato, perché la ricostruzione testé indicata è condizionata da una visione della riserva di usufrutto come “doppio negozio” ormai superata; dall'altro, perché il diritto di usufrutto non è, in questo caso, un diritto futuro. Il nudo proprietario, infatti, in forza del principio legale della consolidazione dell'usufrutto alla nuda proprietà, è già titolare dell'usufrutto successivo a quello spettante all'attuale usufruttario, ancorché sottoposto al termine iniziale dell'estinzione dell'usufrutto attuale. A tali considerazioni va aggiunto il fatto che l'usufrutto è un diritto limitato nel tempo (poiché non può durare oltre la vita dell'usufruttuario e, comunque, non può eccedere i trent'anni) e, pertanto, può ammettersi che la nascita del nuovo usufrutto venga prevista per il periodo successivo all'estinzione del primo, sempre che il secondo usufruttuario sopravviva a codesta estinzione (App. Napoli 26/3/1942). Trattandosi di un diritto esistente e non futuro, in virtù della certezza del consolidamento della proprietà, la donazione sarebbe un contratto perfetto, avente ad oggetto un diritto di cui il donante è già titolare, la cui efficacia reale è differita alla scadenza del termine iniziale (ed alla sopravvivenza del donatario fino a tale data), senza che possa venire in rilievo il divieto di cui all'art. 771 c.c. Aderendo a tale ultima ricostruzione, si considera ammissibile anche la costituzione a titolo di donazione del diritto di abitazione da parte del nudo proprietario per il tempo in cui si sarà estinto l'attuale usufrutto, quindi, con termine iniziale coincidente con la morte dell'attuale usufruttuario e alla condizione sospensiva della premorienza di quest'ultimo rispetto al donatario. Antonio Musto 8. La riserva del diritto di abitazione contestualmente su più unità immobiliari Se si ritiene che la destinazione di tipo abitativo del bene, limitatamente ai bisogni dell' habitator o della sua famiglia, costituisce il presupposto per la nascita del diritto previsto dall'art. 1022 c.c., allora, ogniqualvolta sia stato soddisfatto l'interesse abitativo del beneficiario con riferimento a un determinato immobile, si potrebbe porre il dubbio se analoga destinazione di tipo abitativo possa sorgere anche con riferimento ad altri immobili (semmai ricadenti in diverse località: città, paese di montagna, paese di mare). Diversamente, se si ritiene, invece, che il bisogno del titolare costituisce il limite del diritto e non il suo presupposto, allora, il titolare del diritto di abitazione può esercitare il suo diritto anche se egli possedesse altre case. Se così, come pare, allora, sembra ipotizzabile che un siffatto diritto possa avere ad oggetto diversi immobili. In tal caso, nonostante il godimento della casa debba essere diretto e personale, nulla impedirebbe all' habitator di decidere volontariamente, nell'esercizio delle sue facoltà, di non esercitare il diritto rispetto a una determinata casa, senza per questo perderlo, restando il diritto semplicemente sospeso rispetto a quest'ultima, mentre il proprietario utilizzerebbe in toto tale casa fin quando l' habitator non deciderà di riaverne la disponibilità, se ne ricorrono i relativi presupposti. Da qui la possibilità di costituire volontariamente più diritti di abitazione su distinte unità in favore di una persona, purché ciò si correli al bisogno abitativo stesso. Un soggetto può soddisfare durante l'anno il suo bisogno abitativo (art. 1022 c.c.) vivendo, con sistematicità, in località diverse (città, paese di montagna, paese di mare), riconoscendosi così, in presenza della contemporaneità di più residenze, un carattere plurimo al diritto. Certo, nei periodi in cui l' habitator dovesse volontariamente decidere di non esercitare il suo diritto, non per questo lo perderebbe, restando semplicemente sospeso, mentre il proprietario utilizzerà in toto la casa fin quando l' habitator non deciderà di riaverne la disponibilità, sempre che questo si correli al suo bisogno abitativo. Antonio Musto 9. Il trasferimento di nuda proprietà e di usufrutto, con riserva del diritto di abitazione Se ai aderisce alla ricostruzione secondo la quale la costituzione del diritto di abitazione è assimilabile al suo trasferimento, l'art. 1024 c.c., che vieta la cessione del diritto in esame, porta a escludere l'operazione prospettata. Se aderisce invece all'impostazione secondo la quale il divieto di cui all'art. 1024 c.c. non è d'ordine pubblico e rientra nella disponibilità privatistica, allora, la stessa operazione torna a essere perfettamente realizzabile. Senza contare che l'usufruttuario può costituire egli stesso il diritto di abitazione, essendo legittimato a costituire diritti di contenuto uguale o minore dell'usufrutto. Questa la soluzione che risponde affermativamente alla questione prospettata. Antonio Musto 10. Il trasferimento del diritto di usufrutto ad un terzo, con contestuale riserva del diritto di abitazione Dall'ipotesi appena descritta va tenuta distinta la diversa fattispecie della costituzione del diritto di usufrutto a un terzo, con contestuale riservarsi del diritto di abitazione a favore del nudo proprietario. Le perplessità circa l'ammissibilità di un simile congegno negoziale sono molteplici. Innanzitutto, il diritto di usufrutto verrebbe a essere svuotato di ogni contenuto. In secondo luogo, nella sequenza logico-temporale descritta, il proprietario inizialmente costituisce l'usufrutto in capo ad un soggetto che diventa titolare del diritto di uso e godimento su quel bene, spogliando di fatto di questi poteri il nudo proprietario che in virtù dell'atto appena compiuto vede compresso il suo pieno diritto di proprietà e soprattutto non può riservare a suo favore un diritto che non è temporaneamente più nella sua sfera giuridica. In sostanza, il problema in questa fattispecie è la legittimazione alla costituzione del diritto di abitazione da parte del nudo proprietario quando ormai si sia costituito il diritto di usufrutto, nel quale è ricompreso tra i diritti di uso e godimento anche il diritto di abitazione. L'unico soggetto legittimato a disporre di tale diritto è lo stesso usufruttuario nei limiti ed alle condizioni previste nel titolo costitutivo. Senza contare che potrebbe anche venire in rilievo il principio secondo cui nemini res sua servit , perché il soggetto al termine dell'operazione sarebbe al contempo nudo proprietario e abitatore della stessa cosa. Antonio Musto 11. La riserva a favore del coniuge del diritto di abitazione vitalizio, per sé medesimo del diritto di usufrutto vitalizio successivo, con decorrenza dalla morte del coniuge ed a condizione della sua premorienza, con attribuzione della nuda proprietà a favore del figlio minore Se si condivide la ricostruzione secondo cui il divieto investe ogni stipulazione avente ad oggetto la costituzione di diritti di usufrutto successivo, anche se tra vivi e a titolo oneroso, allora, non potrà considerarsi ricevibile l’atto in questione, comportando anch’esso una duratura dissociazione tra proprietà e usufrutto. A diversi esiti dovrebbe condurre l’adesione all’altra opinione, che ammette la costituzione di un usufrutto successivo per atto tra vivi a titolo oneroso. L’accoglimento di tale conclusione (che è maggioritaria tra gli interpreti) potrebbe pure essere revocata in dubbio dal fatto che l’operazione negoziale in questione è parzialmente a favore di terzo: integra cioè (sia pure in parte) una liberalità non donativa. Anche se nel caso di specie si è comunque in presenza di un atto tra vivi a titolo oneroso diverso dalla donazione che realizza gli effetti suoi propri soltanto parzialmente, cioè limitatamente alla attribuzione del diritto di abitazione, essendo invece a titolo oneroso l’acquisto del diritto di usufrutto successivo. Antonio Musto Nota bibliografica Focus n. 6/2015, estt. C. LOMONACO - S. METALLO - A. MUSTO; Studio n. 321-2012/C, est. A. MUSTO; Studio n. 21-2013/E, est. E. GASBARRINI; Studio n. 524-2011/C, est. M.L. MATTIA; Studio n. 2344-1999, estt. C. CACCAVALE - A. RUOTOLO; Segnalazione novità giurisprudenziale, del 26/4/2013, A. MUSTO; Risposta a quesito n. 141-2020/C, estt. M. BELLINVIA - A. MUSTO; Risposta a quesito n. 99-2020/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 66-2020/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 64-2020/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 62-2020/C, estt. C. LOMONACO - S. METALLO - A. MUSTO; Risposta a quesito 58-2020/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 21-2020/C, est. S. METALLO; Risposta a quesito n. 121-2019/C, estt. C. LOMONACO - A. MUSTO; Risposta a quesito n. 85-2019/T, inedita, est. D. FASANO; Risposta a quesito n. 81-2019/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 238-2018/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 225-2018/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 204-2018/C, est. S. METALLO; Risposta a quesito n. 44-2017/C, est. M. BELLINVIA; Risposta a quesito n. 596-2016/C, est. M. BELLINVIA; Risposta a quesito n. 335-2016/C, est. F. TRESCA; Risposta a quesito n. 202-2016/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 550-2015/C, estt. C. LOMONACO - A. MUSTO; Risposta a quesito n. 536-2016/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 473-2015/C, est. M. BELLINVIA; Risposta a quesito n. 572-2015/C, est. S. METALLO; Risposta a quesito n. 227-2015/C, est. M. BELLINVIA; Risposta a quesito n. 47-2015/C, est. F. TRESCA; Risposta a quesito n. 1113-2014/C, est. M. BELLINVIA; Risposta a quesito n. 894-2014/C, estt. M. BELLINVIA - A. MUSTO; Risposta a quesito n. 808-2014/C, estt. M. BELLINVIA; Risposta a quesito n. 388-2014/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 331-2014/C, estt. A. MUSTO - F. TRESCA; Risposta a quesito n. 279-2014/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 151-2014/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 603-2013/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 28-2013/C, est. M. BELLINVIA; Risposta a quesito n. 407-2012/C, est. M. BELLINVIA; Risposta a quesito n. 289-2011/C, est. M. LEO; Risposta a quesito n. 539-2010/C, est. D. BOGGIALI; Risposta a quesito n. 271-2010/C, est. M. LEO; Risposta a quesito n. 552-2009/C, est. A. RUOTOLO; Risposta a quesito n. 88-2009/I, estt. D. BOGGIALI; Risposta a quesito n. 146-2008/I, est. D. BOGGIALI; Risposta a quesito n. 603-2007/C, est. S. METALLO; Risposta a quesito n. 337-2007/C, est. A. RUOTOLO; Risposta a quesito n. 208-2006/C, est. D. BOGGIALI; Risposta a quesito n. 162-2007/C, est. M. LEO; Risposta a quesito n. 5531-2005/C, est. A. RUOTOLO; Risposta a quesito n. 5519-2005/C, est. D. BOGGIALI; Risposta a quesito n. 4910-2004, est. A. RUOTOLO; Risposta a quesito n. 3987-2002, est. A. RUOTOLO; Risposta a quesito n. 3363, est. A. RUOTOLO; Risposta a quesito n. 2337-1999, est. M. LEO; Risposta a quesito n. 2043, est. A. RUOTOLO; Risposta a quesito n. 1093, est. G. CASU. |