Destituzione del notaio

    La destituzione è la sanzione disciplinare di maggiore gravità per il notaio, perché essa comporta la cessazione del notaio dall'esercizio professionale.

    La decisione in ordine all'applicazione della sanzione della destituzione spetta alla Commissione Regionale di Disciplina competente per territorio, in via esclusiva.

    Per effetto della destituzione, il notaio cessa definitivamente, salvo la riabilitazione ex art. 159 l. not., dall'esercizio professionale, e si applicano in tal caso tutte le procedure previste per la cessazione dal ruolo: pubblicazioni, apposizione di sigilli sugli atti e repertori, acquisizione del sigillo notarile e provvedimento per renderlo inservibile e successivo deposito di esso presso l'archivio notarile.

    Si osserva come la legge notarile, in precedenza, distingueva la destituzione giudiziale, di competenza del giudice disciplinare, dalla destituzione di diritto, che veniva automaticamente applicata a seguito di sentenza di condanna penale per determinati reati o a seguito di sentenza penale di interdizione dall'ufficio di giurato.

    L'art. 142, ultimo comma, della l. not. disponeva testualmente: «è destituito di diritto il notaro che ha riportato una delle condanne indicate nell'art. 5, n. 3, o che è stato con sentenza interdetto dall'ufficio di giurato».

    La norma appena citata è stata ritenuta costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui essa prevedeva che è destituito di diritto il notaio che ha riportato condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 5, n. 3 della legge stessa, anziché riservare ogni provvedimento al procedimento disciplinare camerale del Tribunale civile, come per le altre cause enunciate nello stesso art. 142 (C. cost. n. 40/1990).

    Nella predetta sentenza si osservava come anche per le ipotesi per le quali fosse prevista la destituzione di diritto, fosse necessario procedere ad una valutazione da parte del giudice disciplinare, il quale, tenuto conto della gravità della condotta e della personalità del soggetto poteva o meno irrogare la sanzione.

    Tale orientamento è stato recepito dal legislatore con le modifiche introdotte dal d. lgs. 1° agosto 2006, n. 249, che ha da una parte riformulato l'art. 142 l. not. e dall'altra parte ha aggiunto la previsione di cui all'art. 142-bis l. not.

    La dottrina ha sottolineato che le ipotesi previste nell'art. 142 l. not. sono da ricondursi a contravvenzioni che intendono punire il notaio che manca ai suoi doveri di assistenza allo studio; oppure che esercita la funzione notarile quando essa non potrebbe essere esercitata, per una precedente sanzione disciplinare, o comunque per un allontanamento dal servizio; o ancora che abdica al suo compito di depositario pubblico, non conservando come dovrebbe i repertori e gli atti. E altrettanto grave appare la sanzione disciplinare che opera allorquando il notaio, per pusillanimità o per insensibilità sociale, si allontana dalla sede nel caso di epidemie o di malattie contagiose.

    Accanto a tali condotte, si aggiunge quanto previsto dall'art. 142-bis l. not. secondo cui: «1. Il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma, numero 3, è punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all'articolo 147, quando la sua condotta viola quest'ultima disposizione. Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati. 2. Sono fatte salve le disposizioni della legge penale che prevedono pene accessorie comportanti interdizione dai pubblici uffici o sospensione dall'esercizio dell'attività professionale del notaio».

    Il successivo art. 144 l. not. prevede la possibilità di sostituire la sospensione alla destituzione nell'ipotesi in cui nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto.

    Tuttavia, secondo l'art. 1441-bis, l. not., nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione «solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione».

    Soccorre anche quanto previsto nell'art. 147 l. not., come modificato dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249, e dall'art. 1, comma 144, lett. f), l. 4 agosto 2017, n. 124, secondo cui: «1. È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai princìpi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 2. La destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione».

    Si noti che la Corte costituzionale (C. cost. n. 133/2019) è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del comma 2 della disposizione di cui all'art. 147 l. not.

    È stato eccepito come la predetta previsione imporrebbe un automatismo sanzionatorio, correlato a una presunzione iuris et de iure di gravità del fatto, e di pericolosità del recidivo reiterato, che obbliga il giudice disciplinare ad applicare la sanzione più grave della destituzione, senza consentirgli di tenere conto di eventuali circostanze attenuanti o della concreta gravità della violazione.

    Per la Corte costituzionale però l'obbligatoria applicazione della massima sanzione della destituzione a carico del notaio presuppone che egli sia stato ritenuto responsabile, per la terza volta nell'arco di un decennio, di uno degli illeciti previsti dal primo comma del citato art. 147 e che il giudice disciplinare a suo tempo investito di tali illeciti abbia ritenuto gli stessi sufficientemente gravi da giustificare l'irrogazione non già di una mera censura, ma di una sospensione temporanea dall'esercizio della professione.

    Sempre per la Corte costituzionale è, quindi, tale ultima constatazione a rendere non manifestamente sproporzionata, in un'ottica di gradualità della sanzione, la destituzione di colui che rendendosi responsabile per la terza volta della medesima violazione si dimostri inadeguato rispetto agli standard richiesti dalla professione.

    Cristina Lomonaco