Delega di firma in diritto amministrativo

    Per il diritto amministrativo principio cardine è quello dell'inderogabilità della competenza.

    In altri termini, solo nei casi previsti dalla legge, un organo investito di una data competenza in via originaria può conferire ad un altro organo l'esercizio di quest'ultima.

    In queste ipotesi al delegato è conferita una competenza di tipo derivata, in quanto egli potrà esercitare esclusivamente le funzioni proprie dell'organo delegante, e solo temporaneamente [v. Rappresentanza organica (diritto amministrativo].

    Figura diversa dalla delega sopra citata è la cd. delega di firma.

    Nella delega di firma, la competenza è sempre dello stesso organo, avendosi solo sostituzione di una persona ad un'altra nell'esercizio delle potestà inerenti all'ufficio.

    Ne consegue che il delegato di firma trova la fonte della sua legittimazione nella volontà del delegante, che può revocare la delega o porre dei limiti.

    In giurisprudenza è stato evidenziato come si avrà la delega (non già di funzioni, ma) di firma, nell'ipotesi in cui «l'organo delegante mantiene la piena titolarità dell'esercizio del proprio potere e delega ad altri soltanto il compito di firmare atti di esercizio dello stesso potere, con la conseguenza che l'atto firmato dal delegato resta imputato all'organo delegante» (Cass. n. 6113/2005; Cass. n. 6882/2000).

    Cristina Lomonaco