Consiglio nazionale del notariato

    Il Consiglio nazionale del notariato è l'ente di riferimento, a livello nazionale, dell'ordine professionale dei notai.

    È un ente pubblico non economico istituito con la l. 3 agosto 1949, n. 577.

    Secondo l'art. 1 della l. n. 577/1949, come modificato dalla legge 27 giugno 1991 n. 220, il Consiglio nazionale del notariato è “ordine professionale di categoria”.

    Tale espressione, per la dottrina, da una parte differenzia il Consiglio nazionale del notariato dagli enti pubblici del parastato, e dall'altra serve a definire anche sul piano formale il compito unitario di coordinamento e di aggregazione che fa capo al Consiglio nazionale del notariato come espressione dell'intero gruppo professionale dei notai.

    Il successivo art. 2 l. n. 577/1949, come modificato dall'art. 16, l. 27 giugno 1991, n. 220, attribuisce al Consiglio nazionale del notariato i seguenti compiti: a) dà parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia; b) presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o alle altre autorità competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in relazione all'attività notarile; c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera b); d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai; e) cura la tutela degli interessi della categoria dei notai; f) elabora princìpi di deontologia professionale.

    Ai sensi dell'art. 2-bis della l. n. 577 cit., aggiunto dal comma 1 dell'art. 3, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110, il Consiglio nazionale del notariato svolge altresì l'attività di certificatore della firma rilasciata al notaio per l'esercizio delle sue funzioni.

    Il Consiglio nazionale del notariato, ai sensi dell'art. 20 della l. n. 220/1991 provvede alle spese per il suo funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio.

    La misura dei contributi per il Consiglio nazionale del notariato è fissata con deliberazione dello stesso Consiglio.

    I contributi sono riscossi dagli Archivi notarili, che provvede a riscuoterli unitamene ai contributi dovuti alla Cassa; la quale acquisisce i contributi propri e quelli del Consiglio nazionale del notariato e successivamente li trasferisce a quest'ultimo.

    Il Consiglio nazionale del notariato è un ente collegiale, composto di venti membri, eletti ogni tre anni in zone elettorali, ognuna delle quali corrisponde, in linea di massima e salvi alcuni accorpamenti, ad una regione italiana.

    L'elezione dei componenti avviene generalmente a base uninominale (in cinque regioni gli eletti sono invece due, data la quantità di notai aventi sede in esse).

    I membri eletti sono rieleggibili, ma soltanto per un secondo triennio.

    Convocati i collegi elettorali, ciascun notaio ha diritto di voto per eleggere un componente (o i due componenti) del Consiglio nazionale del notariato assegnati alla sua zona regionale ed ogni notaio è ad un tempo elettore ed eleggibile, perché non sono previste dalla legge né candidature formali obbligatorie né liste elettorali, anche se sul piano concreto molti notai dichiarano che una proposizione di programma elettorale sia auspicabile.

    La votazione è segreta e per le operazioni elettorali valgono le stesse norme previste per l'elezione dei componenti dei consigli notarili distrettuali.

    Si intendono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

    Ultimato il procedimento elettorale, i risultati sono proclamati dal Ministero di giustizia e pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

    Il Consiglio nazionale del notariato è organo collegiale ed elegge fra i suoi membri nella sua prima seduta dopo le elezioni, il Presidente che rappresenta l'ente ed esercita i poteri del Consiglio nazionale del notariato in caso di urgenza, salva successiva ratifica da parte dell'organo collegiale.

    Cristina Lomonaco