Dispensa da collazioneLa dispensa da collazione, disciplinata dall'art. 737 c.c., è l'istituto mediante il quale il donante conferisce al donatario il diritto di conservare l'attribuzione patrimoniale, oggetto di liberalità, sino all'invalicabile limite determinato dall'intangibilità della quota di riserva. La natura giuridica dell'atto di dispensa da collazione è discussa. La dottrina la definisce come un negozio giuridico unilaterale a carattere strumentale avente natura di atto di liberalità, che accede al negozio principale (testamento o donazione) per rendere irrevocabile l'attribuzione di un determinato bene fatta a un discendente od al coniuge, salva l'ipotesi in cui tale attribuzione venga a ledere la quota di legittima degli altri legittimari. La giurisprudenza la qualifica alla stregua di una mera modalità di attribuzione, destinata ad avere efficacia dopo la morte dello stipulante e non un atto con il quale costui disponga, da vivo, della propria successione, con la conseguenza che essa non viola il divieto dei patti successori (Cass. n. 2752/1984). Scendendo più in profondità le opinioni in campo sono principalmente tre. Vi è chi ritiene che la dispensa non costituisca dal punto di vista sostanziale un negozio distinto dalla donazione, ma debba configurarsi come una modalità della stessa o al massimo come un elemento accessorio e incidentale. Altri sostengono che la dispensa sia pur sempre un atto di liberalità, ma distinto dalla originaria donazione principale, liberalità che, sia pur contenuto nello stesso atto, si aggiunge in modo autonomo alla donazione principale, sicché si sarebbe in presenza di due donazioni distinte, sia pur collegate. Altri ancora affermano che la dispensa costituisce un negozio autonomo, piuttosto che una clausola accessoria alla donazione o al legato, e precisamente un negozio completamente diverso e distinto dalla donazione, non permeato nemmeno da animus donandi . Si tratterebbe tecnicamente di un negozio avente efficacia dopo la morte del disponente, quindi di un negozio mortis causa , contenuto eccezionalmente in un atto tra vivi e perciò in deroga (anzi sarebbe l'unica deroga) al divieto di patti successori. La dispensa sarebbe destinata ad assumere efficacia dal momento dell'apertura della successione senza che in alcun modo condizioni la donazione che casualmente la contiene e senza la necessità di un'accettazione da parte del donatario. La dispensa può avvenire: a ) per contratto (ma non necessariamente quale clausola aggiunta alla donazione); b ) per testamento successivo all'atto di donazione che non conteneva la dispensa; c ) per atto unilaterale inter vivos , a nulla rilevando il fatto che il nuovo testo dell'art. 737 c.c., introdotto dalla l. n. 151/1975, presenti il riferimento esclusivo al “defunto” anziché al “donante” o al “testatore”. Nonostante vi sia chi consideri decisivo questo argomento poiché l'azione di riduzione può essere esercitata soltanto dopo l'apertura della successione e, dunque, la morte del donante. Riguardo alla forma della dispensa contenuta in un atto unilaterale del donante, la dottrina appare divisa fra chi ritiene che questa sia libera; chi invece considera necessaria la forma solenne in quanto si tratta di una liberalità ulteriore (Cass. n. 1845/1961); chi infine, sulla base della natura di negozio volto a regolare la successione ereditaria del defunto, ritiene necessaria l'olografia concretando l'atto di dispensa il contenuto di un testamento. 2 . Dispensa da collazione e da imputazione. Casistica Se la collazione costituisce un obbligo a carico del coerede donatario nei confronti degli altri coeredi, per evitare in sede di divisione ereditaria una disparità di trattamento tra coeredi dovuta alle donazioni fatte in vita dal defunto quali anticipazioni ereditarie, l'imputazione costituisce invece un onere per il legittimario che intenda esercitare l'azione di riduzione. Si tratta di due istituti autonomi aventi funzione e presupposti diversi, così come la loro dispensa, operando su piani diversi, produce, altrettanti, effetti diversi. La dispensa da imputazione, al pari della dispensa da collazione, costituisce un negozio autonomo rispetto alla donazione o al legato e può essere contenuta nell'atto stesso di donazione o in un successivo testamento o atto tra vivi (nel quale ultimo caso, costituendo una liberalità ulteriore, deve rivestire la forma della donazione. Così, Cass. n. 22097/2015). Vi sono tuttavia profonde differenze tra l'una e l'altra. La dispensa dalla collazione esonera il donatario, in sede di divisione ereditaria, dal conferimento del bene oggetto di liberalità nella massa da dividere, potendo ritenere quanto ricevuto per donazione nei limiti della quota disponibile (art. 737,2 comma, c.c.) e rimanendo esposto per l'eccedenza all'azione di riduzione. La dispensa dall'imputazione esonera invece il legittimario che intenda agire in riduzione dall'imputazione delle donazioni ricevute alla sua quota di riserva. Il lascito graverà sulla porzione disponibile del patrimonio senza andare ad aggiungersi a quanto ricevuto al fine di stabilire se vi sia stata o non vi sia stata lesione della quota di riserva. La dispensa da imputazione serve a spostare il limite che la legittima rappresenta per i poteri di disposizione del de cuius (Cass. n. 278/1984; Trib. Torino, 1/12/2020). L'onere di imputazione ex se trova il suo fondamento nella circostanza che le donazioni e i legati fatti dal de cuius vengono considerati come anticipazioni sulla quota di legittima del beneficiario. Laddove tali attribuzioni siano sufficienti a coprire la quota riservatagli per legge, il legittimario non subisce lesione e gli è impedito di agire in riduzione. In altri termini, l'imputazione determina una diminuzione della quantità di beni che il legittimario ha diritto di pretendere sul relictum . In entrambi i casi la dispensa ha una utilità, sia pure diversa perché diversi sono la funzione e il momento in cui operano i due istituti della collazione e dell'imputazione. Per meglio intendere le differenze si pensi ad alcune fattispecie concrete. Caso 1 . Tizio (vedovo) che muore senza testamento. Gli succedono i due figli Caio e Sempronio. Il relictum è pari ad euro 500.000. In vita, Tizio aveva donato al figlio Caio un immobile di valore pari ad euro 1.000.000, dispensandolo dalla sola imputazione. Nel caso prospettato, mancando la dispensa da collazione, il figlio Caio sarà tenuto, in sede di divisione, a conferire l'immobile oggetto di donazione. La massa da dividere sarà, dunque, pari ad euro 500.000 ( relictum ) + 1.000.000 ( donatum ), spettando a ciascun figlio una quota pari ad euro 750.000. Più conveniente sarebbe stato per il coerede donatario non accettare l'eredità, trattenendo così l'immobile e lasciando al fratello l'intero relictum esattamente pari alla sua quota di riserva. A seguito di accettazione, invece, egli dovrà conferire l'immobile in natura ovvero imputarne il valore alla propria porzione, dovendo così versare al fratello la differenza (pari ad euro 250.000). Pur non essendo la dispensa da imputazione “inutile” in senso assoluto, sicuramente, nel caso di specie, non riveste alcuna utilità concreta. Difatti, il coerede donatario non ha alcuna possibilità di agire in riduzione, avendo già ricevuto per donazione un bene di valore pari alla sua quota di legittima più l'intera quota disponibile. Mancando la dispensa da collazione, invece, egli sarà tenuto a conferire l'immobile donato in sede di divisione ereditaria. Nel caso, invece, in cui il de cuius avesse donato l'immobile al figlio Caio con dispensa da collazione, costui avrebbe potuto ritenere il bene non dovendolo conferire in sede di divisione ereditaria. Il relictum si sarebbe diviso a metà tra i due figli (250.000 euro ciascuno), salva la possibilità (come tale eventuale) del coerede non donatario di agire in riduzione contro la donazione, essendo lesa la sua quota di riserva pari ad euro 500.000. Nella determinazione della quota di riserva, infatti, si tiene conto sia del relictum che del donatum , a prescindere da qualsivoglia dispensa (cfr. art. 556 c.c.). Anche in questo caso, comunque, la dispensa da imputazione ex se non avrebbe avuto una concreta utilità proprio perché il soggetto dispensato è il figlio “avvantaggiato” che non ha alcun interesse all'azione di riduzione. Non sembra corretto ritenere che nei rapporti ereditari tra i figli l'unico strumento per avvantaggiare l'uno rispetto all'altro sia la dispensa da collazione. Anche la dispensa da imputazione ha infatti una sua utilità, che si appalesa nel caso in cui il coerede dispensato intenda agire in riduzione, ritenendo lesa la sua quota di legittima. Certamente non ha alcuna utilità in sede di divisione ereditaria, ma proprio in quanto si tratta di un istituto che non opera in quella sede, avendo una diversa funzione. Caso 2 . Ci si è chiesti poi se la clausola della dispensa sia da collazione che da imputazione possa essere contenuta in apposito atto tra vivi, successivo a una donazione tra coniugi di area fabbricabile e alla vendita della stessa, da parte del coniuge donatario, a impresa costruttrice. Il problema si configura allorché l'impresa chiede un finanziamento, garantito da ipoteca sull'immobile acquistato, e la banca rifiuta la concessione dello stesso temendo l'azione di riduzione da parte dei figli dei contraenti la donazione. In dottrina, come detto innanzi, è prevalente l'orientamento favorevole all'ammissibilità di un separato atto tra vivi contenente la relativa dispensa, a nulla rilevando il fatto che il nuovo testo dell'art. 737 c.c., quale introdotto dalla l. n. 151/1975, presenti il riferimento esclusivo al “defunto” anziché al “donante” o al “testatore”. Esiste tuttavia un problema di proporzioni più ampie, che è quello dell'effettiva presenza del rischio di riduzione. La dispensa da collazione o da imputazione non offre una garanzia assoluta contro questo rischio. L'azione di riduzione mira a tutelare il legittimario pretermesso, che non abbia ricevuto nulla, ovvero che abbia ricevuto per testamento o che si trovi a succedere per successione legittima in una quota di beni inferiore a quella a lui spettante, e ciò in dipendenza di disposizioni attuate dal de cuius tanto con atto mortis causa (disposizioni testamentarie a titolo di eredità o di legato) che inter vivos (donazioni e liberalità). Essendo a carattere patrimoniale, detta azione si prescrive nell'ordinario periodo decennale che decorre dall'apertura della successione; è rinunziabile soltanto dopo la morte del de cuius (art. 557, commi 1 e 2 c.c.); è soggetta a trascrizione (art. 2652 n. 8). In conseguenza dell'esperimento della riduzione gli immobili vengono restituiti liberi da ogni peso o ipoteca, di cui il donatario possa averli gravati (art. 561 c.c.). Se poi il donatario contro cui è stata pronunziata la riduzione ha alienato a terzi l'immobile donato, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili, salvo che questi non preferiscano liberarsi dell'obbligo di restituire in natura le cose donate, pagando l'acquirente in danaro (art. 563 c.c.). Dunque, in base agli artt. 561 e 563 c.c. l'esercizio dell'azione produce un effetto purgativo in ordine alle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli incombenti sui beni oggetto della riduzione, che, secondo dottrina e giurisprudenza, non significa solamente libertà da oneri reali e servitù, ma anche da ogni diritto reale e personale di godimento. Solo se la trascrizione dell'azione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso, in base ad atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (art. 2652, n. 8, c.c.). L'azione di riduzione viene dunque ad incidere su un piano diverso rispetto alla dispensa dalla collazione e dall'imputazione. La collazione opera laddove il donatario concorra alla successione e se vi sia un relictum da dividere e comporta l'obbligo di conferire ai coeredi tutto ciò che egli ha ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salva la dispensa che produce i suoi effetti nei limiti della quota disponibile. Essa si limita soggettivamente ai figli, discendenti e coniuge (non concerne gli ascendenti) e mira a mantenere un certo equilibrio nell'ambito della formazione delle porzioni ereditarie, verificando appunto se il de cuius abbia inteso tener fuori o meno dalla divisione ereditaria le donazioni o alcune di esse. Viceversa, l'imputazione, ai fini della c.d. riunione fittizia, opera in presenza dei legittimari (anche gli ascendenti dunque) e mira a verificare di quale quota il de cuius potesse disporre. Il legittimario deve imputare alla propria quota di legittima le donazioni e i legati ricevuti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. Si vuole cioè verificare se il de cuius abbia effettuato donazioni in conto di legittima (senza dispensa) o sulla quota disponibile. Stante dunque la diversità di ratio , di finalità e di presupposti fra i due istituti, la dispensa dall'imputazione non può desumersi da un'eventuale dispensa dalla collazione presente nell'atto di donazione ma deve essere autonomamente espressa in modo chiaro ed inequivocabile. In comune i due istituti hanno l'esigenza generale che in ogni caso le donazioni ricevute in vita dall'erede non possano ledere la quota di riserva di eventuali altri legittimari. Infatti come la donazione con dispensa da imputazione non può andare al di là della quota disponibile, così la dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della disponibile (art. 737 c.c.). In ogni caso dunque la dispensa incontra il limite dell'azione di riduzione; l'eventuale trascrizione dell'acquisto oneroso del bene oggetto di donazione e l'iscrizione di ipoteca su di esso non hanno efficacia nei confronti della domanda di riduzione, salvo il disposto dell'art. 2652 n. 8 c.c. La dispensa da collazione non produce effetti traslativi. L'attribuzione del cespite è già avvenuta in conseguenza della donazione. Il che porta a concludere per la non necessità di dover rispettare le formalità previste tanto dalla l. n. 47/1985 quanto dalla l. n. 165/1990, i quali presuppongono sempre un atto fra vivi comportante il trasferimento di un bene o diritto reale, o la costituzione di un diritto reale o lo scioglimento della comunione (agli “atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali” si riferiscono gli artt. 17,18 e 40 della l. n. 47/1985; agli “atti pubblici fra vivi e le scritture private formate o autenticate, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse [...]” fa riferimento l'art. 3, comma 13- ter della predetta l. n. 165/1990). A ciò si aggiunga che mentre il riferimento di entrambe le leggi è sempre agli “atti fra vivi”, la dispensa, almeno secondo parte della dottrina è negozio diretto a regolare la successione ereditaria del defunto e come tale deve quindi considerarsi a causa di morte. 4 . La rinuncia alla dispensa da collazione È pressoché pacifico che, finché il donante è in vita, le parti possono stipulare un atto di risoluzione consensuale della donazione limitatamente alla sola dispensa da collazione e da imputazione. Il consenso allo scioglimento per mutuo dissenso della dispensa da collazione e da imputazione deve essere espresso da tutte le parti del contratto di donazione, in considerazione degli interessi sottesi alla dispensa da collazione. Meno sicuro, in dottrina e in giurisprudenza, se, in sede di divisione ereditaria, uno degli eredi, con il consenso di tutti gli altri coeredi, possa fare collazione per imputazione dei beni a lui donati dal de cuius , sebbene nella donazione fosse stata inserita la clausola “la donazione viene fatta in conto di legittima spettante al donante sulla futura eredità e per l'eventuale supero in conto disponibile con dispensa da collazione”. Parte della dottrina e della giurisprudenza negano l'esistenza di ogni autonomia tra il contratto di donazione e l'atto di dispensa dalla collazione per atto tra vivi. La donazione è un contratto e la dispensa (contenuta ora al suo interno ora in un autonomo atto inter vivos successivo collegato alla stessa donazione) non è un negozio autonomo bensì una clausola contrattuale accessoria (Cass. n. 14590/2003; Cass. n. 989/1995), una mera modalità di attuazione della donazione destinata ad avere efficacia dopo la morte del donante (Cass., n. 2752/1984), un elemento accidentale che una volta calato nell'atto di liberalità diventa a sua volta un elemento essenziale (Cass. n. 1845/1961). Essendo avvinta alla donazione da un vincolo di necessaria strumentalità – utile a rendere irrevocabile l'attribuzione fatta a un discendente o al coniuge – la dispensa non può essere eliminata ex post per volontà dell'uno o dell'altro contraente e resta irrevocabile, salvo mutuo dissenso. Vi sono tuttavia voci dissonanti. Argomentando dalla natura di negozio mortis causa ancorché contenuta nella donazione e dalla struttura di negozio unilaterale ed autonomo, parte della dottrina ammette la revocabilità da parte del solo donante della precedente disposizione di carattere negativo – anche quando è contenuta in un negozio inter vivos a struttura bilaterale, sia questo la donazione che la contiene ovvero un atto posteriore a quest'ultima – e la riattivazione ex uno latere del fenomeno collatizio. La stessa dottrina ammette pure che la dispensa possa essere oggetto di atto di rinunzia unilaterale da parte del beneficiario sia prima che dopo la morte del donante, tenuto conto che l'irrevocabilità della donazione non collima giammai con la revocabilità della dispensa, giacché la donazione rimane irrevocabile anche se soggetta a collazione (Trib. Vicenza, 30/6/1959). Tra i due estremi si colloca una terza via. Laddove si convenga con l'irrinunciabilità unilaterale, dopo la morte del donante/ de cuius , il donatario dispensato, divenuto erede, potrebbe, con l'accordo di tutti, disporre della (e liberarsi dalla) dispensa mediante la stipula con questi ultimi di un atto di mutuo dissenso. Tanto pare cogliersi in un passo di una lontana decisione di legittimità secondo la quale «mentre, certamente, il coerede donatario con dispensa, convenuto dagli altri coeredi perché conferisca i beni donati, può non avvalersi della dispensa ed aderire alla domanda, in quanto qui si ha un vero e proprio accordo tra le parti, per l'opposto il donatario non può unilateralmente rinunciare alla dispensa» (Cass. n. 1845/1961). Né costituisce ostacolo la circostanza che uno dei contraenti sia nel frattempo deceduto. É stato, infatti, sostenuta in dottrina la possibilità di una stipulazione del mutuo dissenso da parte dell'erede di una delle parti, essendo subentrato al defunto come parte, non come terzo, nella titolarità dei rapporti trasmissibili che a quest'ultimo facevano capo. E il mutuo dissenso, consistente nella risoluzione consensuale degli effetti di un contratto, non rientra tra i contratti personali, come tali intrasmissibili. Sicché, l'erede subentrato a uno o all'altro contraente nella titolarità dei rapporti giuridici regolati con l'originario contratto ne acquista anche la legittimazione a disporne, comprensiva altresì della facoltà di eliminarli attraverso il mutuo dissenso ai sensi dell'art. 1372 c.c. Antonio Musto Nota bibliografica Risposta a quesito n. 17-2021, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 437-2019/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 410-2017/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 568-2016/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 429-2012/C, estt. M. BELLINVIA - M. SCALISI; Risposta a quesito n. 239-2011/C, est. S. METALLO; Risposta a quesito, n. 82-2008/C, estt. C. LOMONACO - S. METALLO; Risposta a quesito n. 4126/2002, estt. M. LEO - A. RUOTOLO; Risposta a quesito n. 1227/1996, est. G. CASU. |