Successione legittima (Successione di altri parenti collaterali dal terzo al sesto grado)L'art. 572 c.c. dispone «Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado». La ratio della norma è quella di garantire la permanenza del patrimonio ereditario all'interno di un gruppo di soggetti legati da un vincolo di parentela senza distinzione di linea. Ciò vale anche dopo la riconcettualizzazione della nozione di parentela avvenuta con la l. 10 dicembre 2012, n. 219 e con il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 che hanno introdotto il principio di unicità dello stato di figlio, parificando la condizione giuridica di tutti i figli. Il rapporto di parentela contemplato dall'art. 572 c.c., quindi, è oggi da ricercare nel nuovo art. 74 c.c. in base al quale pur continuando ad essere la parentela “il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite”, non rileva più l'origine di quel vincolo. La parentela sussiste quindi sia se la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia se avvenuta al di fuori di esso, sia se il figlio è adottivo, ad esclusione degli adottati maggiori di età (art. 74). Nell'individuare i soggetti che possono essere chiamati all'eredità, pertanto, si dovrà tener conto del nuovo ambito di applicazione della nozione di parentela. Sono parenti collaterali dal terzo al sesto grado: gli zii e i nipoti ex fratre (collaterali di terzo grado), i cugini, i prozii e i pro-nipoti ex fratre (collaterali di quarto grado), i figli dei cugini, i figli dei prozii e i figli dei pronipoti ex fratre (collaterali di quinto grado), i nipoti dei cugini, i nipoti dei prozii e i nipoti dei pronipoti ex fratre (collaterali di sesto grado). I parenti dal terzo al sesto grado sono chiamati all'eredità quando mancano il coniuge e i parenti appartenenti agli ordini precedenti, senza distinzione di linea. La presenza di parenti di terzo grado esclude quelli di quarto grado. La presenza di quelli di quarto, a sua volta, in mancanza di quelli di terzo, esclude quelli di quinto e così via fino al sesto grado. La successione a favore di questi parenti è esclusa quando opera l'istituto della rappresentazione a favore dei discendenti dei fratelli e sorelle del defunto, sebbene di grado parentale uguale o più lontano, e sono inoltre esclusi dal coniuge (arg. art. 583 c.c.). L'interpretazione della norma che ne dà la dottrina è nel senso che la loro successione è regolata dal principio del grado. Nessuna altra distinzione è rilevante: né come dice espressamente l'art. 572 c.c. la distinzione tra linea paterna e linea materna, né la distinzione fra parentela ex uno latere o ex duplici latere . Per esempio, se sopravvivono due cugini, uno figlio di un fratello germano, l'altro figlio di un fratello unilaterale del padre o della madre del defunto, e dunque cugini il primo per parentela doppia, il secondo per parentela semplice, tuttavia essi si dividono l'eredità in parti uguali. La regola è quindi che il parente più prossimo esclude tutti gli altri, mentre a parità di grado l'eredità si divide per capi. In giurisprudenza si è affermato che nella successione legittima, in mancanza di prole, genitori, ascendenti, fratelli e sorelle (e loro discendenti) la successione si apre a favore dei parenti prossimi, senza distinzione di linea, entro il sesto grado (nel caso di specie è stata perciò respinta l'azione di petizione ereditaria promossa da un parente in quarto grado contro un parente in terzo grado) (Trib. Terni, 5/4/1996). La rappresentazione non opera, invece, in favore dei discendenti di zii o cugini che non possano o vogliano accettare. Così, se chiamato è un parente di terzo grado (ad esempio, uno zio) e costui non può o non vuole accettare l'eredità, i figli di quest'ultimo (nell'esempio fatto, i cugini del defunto), non subentrano nella sua posizione per rappresentazione ma succedono in quanto parenti di quarto grado. Prima dell'avvento della riforma introdotta dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219 un parente naturale era escluso dalla successione di persona deceduta ab intestato , senza prole, né genitori, coniuge, fratelli, sorelle o altri congiunti legittimi. Il perimetro applicativo dell'art. 572 c.c. non poteva essere esteso in via di interpretazione (Cass. n. 19011/2007, facendo applicazione del principio espresso dalla C. Cost. n. 532/2000). Dopo la modifica degli artt. 74 e 258 c.c. e delle specifiche norme del libro secondo sulla successione legittima, è stato ampliato il novero dei chiamati ex lege , ricomprendendovi anche quei parenti collaterali che fino a ora non erano tali in rapporto ai figli nati fuori del matrimonio. Essi possono ora ereditare al pari di quelli ‘legittimi', in mancanza di chiamati di grado anteriore. Così, se prima della riforma, al soggetto deceduto lasciando a sé superstite, oltre il fratello naturale riconosciuto, i parenti collaterali di terzo grado (zii) o di quarto grado (cugini), questi ultimi succedevano escludendo il fratello naturale dalla successione, oggi l'eredità è interamente devoluta al fratello naturale riconosciuto, in qualità di parente in linea collaterale di secondo grado. La disciplina della successione di altri parenti collaterali dal terzo al sesto grado si completa, nelle linee di soluzione, di alcune decisioni giurisprudenziali. In una decisione è statuito che «l'art. 572, nello stabilire che la successione si apre a favore del parente o dei parenti senza distinzione di linea, ha voluto che alla successione vengano chiamati sia i parenti per parte di padre sia quelli per parte di madre, preferendo il parente di grado più vicino ed escludendo quello di grado più lontano», senza distinzione di linea, entro il sesto grado (App. Roma, 10/5/1951). Su questo presupposto, in una sentenza è stato deciso che: «in mancanza di parenti di grado anteriore, chiamati alla successione siano tutti i parenti in quarto grado del de cuius , sia quelli del ramo paterno che quelli del ramo materno, con esclusione dei parenti di grado ulteriore, e che l'eredità si è devoluta in favore di tutti i chiamati in parti eguali, mentre deve escludersi che l'eredità si sia devoluta per metà ai parenti della linea paterna e per metà ai parenti della linea materna», tenuto conto dell'irrilevanza della distinzione di linea (art. 572, comma 1 c.c.)» (Trib. Messina, 6/11/2016). Traslando quanto precede ne risulta che, alla morte di Tizio, figlio unico, celibe, senza figli né ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre in favore dei germani dei genitori. Se uno di questi è premorto lasciando tre figli, sorge la disputa se l'eredità si devolva per metà ai germani di parte paterna e per l'altra metà ai germani di parte materna, senza che operi la rappresentazione in favore dei figli del germano premorto. Facendo applicazione dell'art. 572 c.c. si è concluso che l'eredità si devolva ai soli fratelli dei genitori, in quanto parenti di terzo grado, mentre sono esclusi dalla successione i figli del germano premorto, in quanto parenti di quarto grado. Nei loro confronti non opera, altresì, la rappresentazione, perché quest'ultima si ha esclusivamente in favore dei discendenti di figli, fratelli e sorelle del defunto. La rappresentazione non opera, inoltre, in favore dei discendenti di zii o cugini che non possano o vogliano accettare. L'eredità si divide poi per capi tra tutti i fratelli germani dei genitori, in quanto parenti in linea collaterale di pari grado, senza distinguere tra linea paterna e materna. La successione dei collaterali dal terzo al sesto grado è, dunque, regolata diversamente da quella degli ascendenti, per i quali l'art. 569 c.c. dispone, invece, che l'eredità si devolve per metà agli ascendenti di linea paterna e per metà agli ascendenti di linea materna. In un'altra fattispecie Tizio muore ab intestato senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti. Parenti più prossimi risultano essere i cugini del defunto (parenti di quarto grado in linea collaterale) di cui sette in linea paterna e due in linea materna. Si chiede come debba essere ripartita l'eredità ai chiamati e, in particolare, se vada devoluta ai sette chiamati in parti uguali o a favore dei chiamati solo in linea paterna per la quota di un nono ciascuno ed ai chiamati in entrambe le linee per la quota di due noni ciascuno. Facendo applicazione della regola dell'art. 572 (il parente più prossimo esclude tutti gli altri, mentre a parità di grado l'eredità si divide per capi, senza distinzione fra linea paterna e linea materna e fra parentela ex duplici latere o ex uno latere ), si è ritenuto che chiamati alla successione sono tutti i parenti in quarto grado del de cuius , sia quelli del ramo paterno che quelli del ramo materno, con esclusione dei parenti di grado ulteriore. L'eredità si devolve, poi, in favore di tutti i chiamati in parti eguali, mentre è escluso che l'eredità si devolva per metà ai parenti della linea paterna e per metà ai parenti della linea materna. Il legislatore ha espressamente stabilito l'irrilevanza della distinzione di linea (art. 572, comma 1 c.c.). Correlativamente, tutti i parenti di quarto grado, accettando l'eredità, devono considerarsi eredi in parti eguali del defunto (arg. conf. Trib. Messina, 6/11/2016). Antonio Musto Nota bibliografica Risposta a quesito n. 5179, est. A. RUOTOLO; Risposta a quesito n. 141-2012/C, est. S. METALLO; Risposta a quesito n. 695-2006/C, est. A. RUOTOLO; Risposta a quesito n. 42-2020/C, est. A. MUSTO |