Sostituzione ordinaria

    Nel rispetto e a tutela della volontà del de cuius , la sostituzione ordinaria è l'istituto con il quale nell'ambito della successione testamentaria, il testatore sostituisce all'erede o al legatario istituito, una o più persone per il caso che il primo non voglia o non possa accettare l'eredità o il legato (artt. 688 e 691 c.c.).

    Perché la sostituzione possa operare, è necessario che venga meno la prima chiamata in seguito al verificarsi di tutte le cause oggettive e soggettive che comportano la caducazione della disposizione testamentaria a favore dell'istituito. Tra le ipotesi che impediscono al primo chiamato di accettare l'eredità si ricordano la premorienza, la commorienza, l'assenza, la dichiarazione di morte presunta.

    Strutturalmente la sostituzione è un'ipotesi di disposizione sottoposta a condizione, in cui di fronte alla delazione immediata ed efficace a favore dell'istituito, si pone quella condizionata a favore del sostituito che diventerà a sua volta efficace al verificarsi di un determinato evento che impedirà all'istituito di accettare l'eredità.

    Dalla ricostruzione della sostituzione ordinaria quale disposizione condizionale, deriva la soluzione – non incontrastata – sull'individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizionale per l'accettazione dell'eredità: non dal giorno dell'apertura della successione ma dal giorno in cui si è verificata la condizione, in cui cioè vi è la certezza che l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità (cfr. art. 480, comma 2 c.c.).

    La sostituzione può atteggiarsi come plurima (art. 689, comma 1 c.c.), quando ad un istituito sono sostituite più persone; reciproca (art. 689, comma 2 c.c.), quando tra i primi chiamati in parti disuguali è prevista la sostituzione reciproca, tra essi o con un ulteriore sostituito che si aggiunge; parziale , in cui il de cuius dispone la sostituzione non solo soggettivamente (indicando il sostituito), ma anche oggettivamente (rideterminando l'attribuzione al sostituito); successiva , quando è previsto dal testatore che al sostituito può essere sostituita una terza persona e così via.

    Il comma 2 dell'art. 467 c.c. sancisce la prevalenza della sostituzione sulla rappresentazione, che pertanto, avrà luogo solo in assenza della disposizione di sostituzione. Anche i rapporti tra sostituzione ed accrescimento sono dal legislatore risolti a favore della prima; l'art. 674, comma 3 c.c. esclude il possibile ricorso all'accrescimento qualora “dal testamento risulta una diversa volontà del testatore”: pertanto il volere espresso dal de cuius attraverso la previsione di una sostituzione ordinaria fa sì che quest'ultima prevalga sull'accrescimento. Sembra invece che la trasmissione del diritto di accettare l'eredità (art. 479 c.c.) debba prevalere sulla sostituzione, ammettendolo sulla base di quest'ultima norma dalla quale sembra evincersi il principio che la delazione non cade con la morte dell'istituito e quindi non si verifica il presupposto per far operare la sostituzione. In senso contrario, invece, vi è chi ritiene che la volontà espressa manifestata dal testatore con la sostituzione, prevalga sulla «presunta» volontà del testatore di preferire il trasmissario.

    Sulla base dei rapporti con gli altri istituti successori, vanno menzionate alcune ipotesi in cui la sostituzione opera in modo particolare ovvero non opera affatto.

    Ad esempio si è osservato che se l'istituito ed il sostituito premuoiono, operando il diritto di rappresentazione, prevalgono i figli del sostituito, essendosi verificata la condizione cui era subordinata la sostituzione; se dopo l'apertura della successione muore prima l'istituito, il diritto di accettare si trasmette ai suoi eredi, a meno che il testatore l'abbia istituito sotto condizione che accettasse personalmente; se dopo l'apertura della successione muore prima il sostituito, il diritto di accettare si trasmette ai suoi eredi in base al principio della trasmissibilità iure successionis dei diritti sotto condizione (art. 139 disp. att. c.c.). Se prima dell'apertura della successione il sostituito premuore all'istituito, la sostituzione non opera e la chiamata è fatta ad esclusivo favore dell'istituito.

    Mauro Leo