Società a responsabilità limitata semplificata1. La costituzione semplificata delle s.r.l. La disciplina della s.r.l. semplificata è contenuta nell'art. 2463- bis c.c., il quale stabilisce che quando i soci sono tutti persone fisiche, essi possono costituire s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, ma superiore a 1, con contratto o atto unilaterale redatto per atto pubblico in conformità ad un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia. Gli elementi che caratterizzano la s.r.l. semplificata di cui all'art. 2463- bis c.c. sono l'accesso riservato alle sole persone fisiche, il procedimento agevolato di costituzione secondo un modello standard tipizzato ed inderogabile e la necessità che nella denominazione sia appunto indicato l'aggettivo “semplificata”. Non costituiscono, invece, più elementi caratterizzanti ed esclusivi della s.r.l. semplificata né l'importo del capitale sociale (inferiore a 10.000 euro, ma almeno pari a 1 euro), né il regime dei conferimenti, i quali sono oggi previsti anche per le s.r.l. diverse da quelle semplificate per effetto delle modifiche apportate agli artt. 2463 e 2464 c.c. In presenza dei presupposti richiesti dall'art. 2463- bis c.c. (soci persone fisiche, capitale inferiore a 10.000 euro, atto costitutivo redatto mediante l'utilizzo di un modello standard tipizzato con regolamento ministeriale e denominazione comprendente l'aggettivo “semplificata”), il comma 3 dell'art. 3 del d.l. n. 1/2012 prevede che «l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili». Una delle questioni più dibattute ha riguardato la possibilità di integrare o meno lo statuto standard tipizzato, il cui contenuto, definito nella tabella allegata al d.m. n. 138/2012, è stato oggetto di critiche da parte della dottrina a causa delle lacune che lo caratterizzano. Sul punto sono state assunte posizioni diverse sinteticamente riassumibili nel senso della: – assoluta rigidità dell'atto costitutivo dato che la legge – norma primaria – prevede che lo stesso sia redatto “in conformità al modello standard tipizzato” mentre il riferimento alla diversa volontà delle parti è contenuto in una disposizione regolamentare. La norma, secondo tale impostazione, non poteva che essere intesa nel senso che le disposizioni che integrano la disciplina degli aspetti organizzativi della società in aggiunta a quelle contenute nello statuto standard , sono le norme codicistiche che regolano le fattispecie generali. Il modello standard non dà, infatti, scelte opzionali se non in ipotesi espressamente previste (es. nella scelta tra amministratore unico e c.d.a.). Per tutto ciò che non è disciplinabile nell'atto costitutivo quindi, stante la rigidità del modello standard , trova applicazione – in quanto compatibile – la corrispondente disciplina codicistica della s.r.l.; – integrabilità dell'atto costitutivo relativamente ad aspetti marginali derivanti da lacune nel modello; – integrabilità e modificabilità (piena) del modello ministeriale. Così si esprime la nota del Ministero di Giustizia e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 43644 del 10 dicembre 2012, secondo cui è possibile “investire il professionista del compito di modulare il negozio secondo le esigenze proprie dell'attività di impresa che si intende svolgere in forma collettiva con quel modello societario semplificato”. Affermazione, questa, che pareva alludere ad un incarico professionale che fuoriuscisse dalla gratuità della prestazione notarile. La questione va esaminata alla luce sia della espressa previsione della inderogabilità introdotta dal d.l. n. 76/2013 che del delinearsi, attraverso la stratificazione delle norme, di una disciplina complessiva delle nuove s.r.l. che inizia ad avere una propria organicità. Il modello standard tipizzato, infatti, si limita ad indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'art. 2463, comma 2, n. 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo; 4) i requisiti previsti dai nn. 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'art. 2463 c.c.; 5) luogo e data di sottoscrizione; 6) gli amministratori. Mancano, ad esempio, tanto la previsione della durata della società, quanto la regolamentazione della decorrenza dell'esercizio sociale. Ora, l'introduzione da parte del d.l. n. 76/2013 della previsione di cui al comma 3 dell'art. 2463- bis c.c., secondo cui le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili, sembra escludere che l'atto costitutivo della s.r.l. semplificata possa avere un contenuto diverso da quello stabilito dall'art. 2463- bis, comma 2 c.c. al quale deve conformarsi il modello standard di cui al regolamento ministeriale. Si potrebbe, invero, ipotizzare una diversa interpretazione, in base alla quale la previsione dell'inderogabilità riguarderebbe le sole clausole del modello tipizzato, la cui formulazione non potrebbe essere modificata, ma non il modello di atto costitutivo in sé, come se fosse invece possibile l'inserimento di pattuizioni ulteriori, aventi ad oggetto la regolamentazione di aspetti non disciplinati nelle clausole standard . Ma tale considerazione, fondata solo sul dato testuale, sembra prestare il fianco a critiche sul piano sistematico. Il dato da cui muovere è sempre rappresentato dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2463- bis, c.c.; e dalla previsione dell'art. 3, comma 3 del d.l. n. 1/2012, per il quale «l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili». Non sembra potersi mettere in dubbio che questa seconda disposizione, concedendo delle agevolazioni sul piano tributario ed amministrativo e, al contempo, prevedendo la gratuità della prestazione professionale del notaio, debba esser interpretata in senso restrittivo, in quanto norma eccezionale, non estensibile a fattispecie diverse rispetto a quella alla quale essa espressamente si riferisce. Va ricordato come le agevolazioni riguardino solo ed esclusivamente le società i cui soci siano persone fisiche: sebbene la normativa sia nata per favorire l'accesso all'attività imprenditoriale dei giovani che non avessero compiuto il trentacinquesimo anno di età oggi, con l'eliminazione del requisito anagrafico, essa vede come possibili destinatari altre fasce socialmente deboli. Sia l'esenzione da diritto di bollo e di segreteria, sia la gratuità dell'intervento del notaio corrispondono alla finalità di abbattere i costi di avvio delle nuove imprese semplificate; e, con riferimento alla seconda, la scelta presupponeva necessariamente di ridurre quanto più possibile la prestazione professionale del notaio al solo controllo di legalità, appunto attraverso il ricorso ad un modulo. Appare evidente come l'inderogabilità del contenuto dello statuto tipizzato e la norma agevolativa vadano di pari passo: la prima, riducendo per quanto possibile gli oneri di costituzione della società, giustifica la seconda. Un'interpretazione che limitasse l'inderogabilità alle sole clausole adottate dal decreto ministeriale e, al contempo, consentisse la piena esplicazione dell'autonomia statutaria attraverso l'adozione di clausole integrative del modello, produrrebbe l'effetto di estendere inevitabilmente la portata del regime agevolato ben al di là del suo ambito di applicazione definito dalle richiamate disposizioni. Ecco allora che, nell'opposta prospettiva, la previsione dell'inderogabilità rappresenta uno di quei limiti imposti dalla legge che impediscono alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto ai sensi dell'art. 1322 c.c. In sostanza l'atto costitutivo non può avere un contenuto diverso da quello stabilito dal legislatore e che è riprodotto nel regolamento ministeriale, né le parti possono inserirvi clausole integrative. V'è da chiedersi, allora, cosa accada laddove l'atto costitutivo di una società denominata a responsabilità limitata semplificata contenga delle clausole ulteriori o difformi dal contenuto del modello standard tipizzato. La questione, ovviamente, non riguarda l'integrazione necessaria per il rispetto delle norme della legge notarile sulla forma degli atti, e quelle indicazioni e menzioni che sono richieste dagli artt. 47 e ss. della l. n. 89/1913 essendo questo un dato ormai pacifico; bensì, più propriamente, quelle clausole che integrano le regole organizzative della società, all'interno delle quali parte degli interpreti aveva pure individuato talune pattuizioni compatibili con l'assetto normativo anteriore al d.l. n. 76/2013. Ora, al di là dell'adozione dell'una o dell'altra tra interpretazioni sopra prospettate, resta il fatto che, sul piano sistematico, la presenza di clausole aggiuntive o, persino, derogatorie, implica una difformità rispetto al modello e, quantomeno, una riqualificazione della fattispecie: l'accesso alle agevolazioni previste dal comma 3 dell'art. 3 del d.l. n. 1/2012 (e segnatamente quelle tributarie ed amministrative) presuppone, infatti, due requisiti – la partecipazione di sole persone fisiche e l'adozione di uno statuto standard – il secondo dei quali mancherebbe ove l'atto costitutivo contenesse pattuizioni diverse o ulteriori. In tal caso, quindi, a prescindere dalla questione della validità delle singole clausole, la società a responsabilità limitata con capitale inferiore ai 10.000 euro non avrebbe i requisiti per poter esser qualificata anche come “semplificata”, con inevitabili conseguenze in ordine all'indebito accesso alle agevolazioni previste dal d.l. n. 1/2012. V'è un ulteriore elemento da tenere poi in dovuto conto: il legislatore, sia pur dopo gli ultimi interventi che hanno complessivamente ridisegnato la disciplina delle nuove s.r.l., continua a richiedere l'indicazione dell'aggettivo “semplificata” nella denominazione delle società che vengono costituite con il ricorso al modello standard . Considerato che tale aggettivo non serve a mettere in evidenza il profilo della sottocapitalizzazione della società (attualmente infatti esistono altre s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, che non devono aggiungere nulla alla indicazione del tipo), la permanenza nella denominazione del termine semplificata può oggi avere un senso proprio per indicare una società che nasce tra sole persone fisiche con un procedimento appunto semplificato e con regole organizzative predeterminate dal legislatore e la cui segnalazione è necessaria sin tanto che le regole organizzative non siano mutate. In altre parole, la normativa che impone alle s.r.l.s. di segnalare tale propria veste sia nella denominazione sociale sia negli atti e nella corrispondenza della società, oltre che nello spazio elettronico dedicato della società (art. 2463- bis, comma 3 c.c.), essendo venuta meno ogni disciplina speciale della società dopo la sua iscrizione nel Registro delle imprese, acquisisce la più limitata finalità di richiamare l'attenzione dei terzi – alla stregua di una ulteriore semplificazione, questa volta a beneficio dei fruitori della pubblicità commerciale – sul fatto che, per tali società, l'atto costitutivo non può essere difforme dalle regole poste dall'art. 2463- bis , comma 2 c.c. e dal modello standard approvato con decreto ministeriale. Con Nota del 18 agosto 2014, prot. 146215, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto sulla questione della possibilità di inserire nell'atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata pattuizioni ulteriori, in aggiunta a quelle previste dal modello standard contenuto nel d.m. Giustizia n. 138/2012. Sul punto il Ministero ha sottolineato come le modifiche introdotte dal d.l. n. 76/2013 e dalla relativa legge di conversione, ed in particolare il comma 2- bis dell'art. 2463- bis, c.c. – secondo cui «Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili» – sono chiaramente finalizzate non tanto ad escludere la derogabilità delle clausole presenti nel “modello standard ” stesso (aspetto che già prima della citata modifica appariva pacifico), quanto, soprattutto, ad escludere la possibilità di inserire, nell'atto costitutivo stesso, clausole convenzionali aggiuntive. Ciò ha portato, quindi, il Ministero ad escludere che, ad esempio, la società a responsabilità limitata semplificata possa far ricorso al modello di amministrazione pluripersonale congiuntiva (non collegiale) o disgiuntiva, considerato che lo statuto standard prevede quali uniche opzioni quella dell'amministratore unico e quella dell'amministrazione pluripersonale collegiale (c.d.a.). Sul piano delle conseguenze dell'inserimento di dette pattuizioni, il Ministero pare propendere per la non iscrivibilità dell'atto costitutivo, laddove invece la Camera di commercio richiedente il parere aveva sottolineato la rilevanza della questione sul piano erariale, sicché la s.r.l.s. il cui statuto contenesse clausole aggiuntive non avrebbe potuto far ricorso alle agevolazioni previste. Antonio Ruotolo (aggiornamento di Daniela Boggiali) 2. Rinvio alla disciplina della s.r.l. ordinaria Ad eccezione dei benefici in tema di spese per la costituzione della società, dell'impossibilità di inserire in tale sede pattuizioni integrative del modello standard , della partecipazione limitata alle persone fisiche e dell'obbligo di indicare nella denominazione l'espressione “società a responsabilità limitata semplificata”, le s.r.l. semplificate sono per il resto integralmente regolate dalla norme in materia di s.r.l. “ordinarie” nei limiti della compatibilità (art. 2463- bis , comma 5: “si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata tutte le altre disposizioni in tema di società a responsabilità limitata “ordinaria” in quanto compatibili”). Tuttavia, per effetto delle novità introdotte dall'art. 9, d.l. n. 76/2013, e dalla legge di conversione n. 99/2013, che non solo ha previsto la possibilità di costituire s.r.l. ordinarie con capitale inferiore a 10.000 euro, ma ha anche soppresso la previsione che imponeva nelle s.r.l. semplificate di nominare gli amministratori tra i soci, possono sorgere dubbi interpretativi relativamente alla disciplina sulla formazione della riserva legale e in merito alla possibilità di nominare amministratori soggetti estranei alla compagine sociale. Relativamente all'ammontare del capitale sociale, l'art. 2463- bis c.c. riproduce le prescrizioni del comma 4 dell'art. 2463 c.c., prevedendo entrambe le norme che il capitale possa essere determinato in misura inferiore a euro 10.000, ma pari almeno a 1 euro, e che i conferimenti debbano farsi in denaro ed essere versati per intero all'organo amministrativo. È, tuttavia, dubbio se alle s.r.l. semplificate si applichi anche la regola speciale sulla formazione della riserva legale sancita dal comma 5 dell'art. 2463 c.c. per le s.r.l. ordinarie con capitale inferiore a 10.000 euro, il quale dispone che «La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro». In assenza di disposizioni specifiche sul punto, allo stato attuale sembrano ipotizzabili due contrapposte interpretazioni. Da un lato, si può ritenere che, poiché ai sensi del comma 5 dell'art. 2463- bis c.c. alla semplificata si applicano le disposizioni della s.r.l. ordinaria in quanto compatibili, trattandosi di società con capitale inferiore a 10.000 euro, essa sarebbe soggetta anche al comma 5 dell'art. 2463 c.c., che in deroga all'art. 2430 c.c. impone di accantonare un quinto, e non un ventesimo, degli utili, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro e non, invece, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale. Dall'altro lato, si potrebbe in contrario ipotizzare che, poiché l'art. 2463- bis c.c. contiene una disciplina specifica del capitale sociale, la quale si limita a prevedere l'importo minimo e massimo e l'obbligo di conferire esclusivamente denaro, l'accantonamento della riserva legale debba avvenire secondo i criteri di cui all'art. 2430 c.c., in quanto nell'art. 2463- bis è riprodotto soltanto il contenuto del comma 4 dell'art. 2463 c.c. (e cioè la previsione sull'importo minimo e massimo e sui conferimenti in denaro), ma non anche il contenuto del successivo comma 5 (e cioè i criteri per la formazione del capitale sociale). In tale prospettiva, allora, si potrebbe riconoscere all'aggettivo “semplificata” l'ulteriore funzione di evidenziare il fatto che la società non deve sottostare alle regole di formazione della riserva legale previste dal comma 5 dell'art. 2463 c.c. Aderendo, però, a quest'ultima interpretazione, si applicherebbe una disposizione relativa alle società con capitale superiore a 10.000 euro, laddove, invece, sembrerebbe più coerente applicare la regola dettata per le società con capitale inferiore a tale importo, quali d'altronde sono le stesse s.r.l.s. Poiché, infatti, alle s.r.l. semplificate si applicano le norme sulle s.r.l. in quanto compatibili, trattandosi di società con capitale inferiore a 10.000 euro, non sembrano sussistere elementi di incompatibilità con l'applicazione della regola contenuta nel comma 5 dell'art. 2463 c.c., che impone criteri di accantonamento della riserva legale basati su di un capitale sociale inferiore a 10.000 euro, posto che la norma ha la funzione di favorire la successiva patrimonializzazione della società. La questione relativa ai criteri da adottare nella formazione della riserva legale assume rilievo, soprattutto con riguardo alla responsabilità degli amministratori, in quanto l'art. 2627 c.c. punisce con l'arresto fino ad un anno gli amministratori che ripartiscano utili destinati per legge a riserva o che ripartiscono riserve che non possono per legge essere distribuite. Un ulteriore dubbio concernente la disciplina applicabile alle s.r.l. semplificate riguarda la possibilità di nominare amministratori dei soggetti diversi dai soci. L'art. 2475 c.c., norma generale sull'amministrazione delle s.r.l., dispone che l'amministrazione della società debba essere affidata a uno o più soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. L'art. 2463- bis , comma 2, n. 6), c.c., che disciplina la costituzione della s.r.l. semplificata, nella sua formulazione originaria imponeva l'obbligo di scegliere gli amministratori nominati nell'atto costitutivo tra i soci. Sennonché il legislatore, con la lett. b ) del comma 13 dell'art. 9 d.l. n. 76/2013, ha provveduto a sopprimere la previsione dell'art. 2463- bis , comma 2, n. 6), c.c. relativa all'obbligo di scegliere tra i soci gli amministratori nominati nell'atto costitutivo. Sin dall'inizio ci si è posti la questione su come interpretare tale abrogazione. Si potrebbe in primo luogo ipotizzare che tale abrogazione abbia lo scopo di eliminare una disposizione superflua, considerato che l'atto costitutivo delle s.r.l. semplificate ha un contenuto standard che non può essere in tale sede integrato dall'autonomia statutaria e, pertanto, non potendo inserire una clausola che – ai sensi dell'art. 2475 c.c. – consentisse la nomina di amministratori estranei, anche a prescindere dall'esplicito divieto contenuto nella precedente formulazione dell'art. 2463- bis , comma 2, n. 6) c.c., in ogni caso i soci non avrebbero potuto nominare amministratori estranei. Pertanto, in base a tale prima interpretazione, l'abrogazione dell'obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci, contenuto nella precedente formulazione dell'art. 2463- bis, comma 2, n. 6) c.c., avrebbe lo scopo di eliminare una disposizione superflua. Conseguentemente, nelle s.r.l. semplificate non sarebbe mai possibile nominare amministratori estranei in sede di atto costitutivo, perché l'inderogabilità del modello standard impedisce di adottare una clausola che consenta la nomina di un estraneo ai sensi dell'art. 2475 c.c. Viceversa, tale clausola potrebbe essere inserita in un momento successivo alla costituzione della società e varrebbe, pertanto, per le ulteriori nomine dell'organo amministrativo. Appare, altresì, possibile una seconda interpretazione, in quanto l'art. 2475 c.c. stabilisce che l'amministrazione della società debba essere affidata ai soci “salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo”. Il riferimento che fa salva la diversa disposizione dell'atto costitutivo, può essere interpretato non solo nel senso che è consentita l'adozione di una clausola derogatoria, valevole per ogni nomina dell'organo amministrativo, ma anche che la nomina dei primi amministratori possa riguardare gli estranei, poiché avviene in sede di atto costitutivo, e poiché in tale sede è possibile derogare all'obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci. In sostanza, potendo l'atto costitutivo disporre diversamente da quanto prescritto dall'art. 2475 c.c., in tale contesto i soci sarebbero legittimati a nominare amministratori estranei alla compagine sociale, senza che in tale sede occorra adottare un'apposita clausola che consenta tale nomina, clausola che invece si renderebbe necessaria per le nomine successive. In quest'ottica, la previsione dell'obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci, contenuto nella precedente formulazione dell'art. 2463- bis, comma 2, n. 6), c.c., avrebbe avuto lo scopo di impedire la nomina di estranei che invece, in assenza di un'apposita previsione in tal senso, sarebbe stata consentita. Conseguentemente, l'abrogazione del predetto obbligo avrebbe lo scopo di consentire la nomina di amministratori estranei in sede di atto costitutivo. Pertanto, in base a questa seconda interpretazione, è possibile nominare amministratori estranei in sede di atto costitutivo, mentre per le successive nomine sarebbe necessaria l'adozione di un'apposita clausola statutaria ai sensi dell'art. 2475 c.c. Appare, infine, possibile una terza interpretazione. Occorre, infatti, considerare che ai sensi del comma 5 dell'art. 2463- bis c.c., la disciplina delle s.r.l. si applica alle s.r.l. semplificate in quanto “compatibile”. Nel caso di specie, la compatibilità dell'art. 2475 c.c. con le norme delle s.r.l. semplificate potrebbe ritenersi esclusa proprio per effetto della soppressione del divieto di nominare amministratori estranei, realizzata dalla lett. b ) del comma 13 dell'art. 9 d.l. n. 76/2013, la quale dimostrerebbe la volontà del legislatore che nelle s.r.l. semplificate possano ricoprire la carica di organo amministrativo anche soggetti diversi dai soci. Poiché, però, il meccanismo di cui al comma 1 dell'art. 2475 c.c. impone un'apposita clausola statutaria per la nomina di amministratori estranei, mentre il modello standard in sede di atto costitutivo non può essere integrato con ulteriori clausole statutarie, l'applicazione del comma 1 dell'art. 2475 c.c. risulterebbe incompatibile con la disciplina delle s.r.l. semplificate, per le quali sarebbe venuto meno il divieto in questione. Pertanto, in base a questa terza interpretazione, il comma 1 dell'art. 2475 c.c. non si applicherebbe alle s.r.l. semplificate in quanto incompatibile con la loro disciplina ai sensi dell'art. 2463- bis , comma 5 c.c. e, quindi, sarebbe sempre possibile nominare amministratori estranei, a prescindere dall'adozione di un'apposita clausola statutaria in tal senso. Nello stesso senso si pronuncia la nota n. 118972.U del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari della Giustizia – di data 11 settembre 2013, integrata da successiva comunicazione in data 13 settembre 2013, nella quale, riguardo alla concreta applicazione del modello standard di atto costituivo tipizzato attualmente con d.m. n. 138/2012, si rileva come «esso non appare più completamente armonico con il disposto della norma primaria (costituita dall'art. 2463- bis c.c., da leggersi in relazione con l'art. 2463 c.c.), ma del quale tuttavia viene stabilita la inderogabilità, proprio dalla legge di riforma». Nella nota si ritiene pertanto da intendersi soppressa dal modello standard tipizzato della clausola sub 4, «in quanto il requisito anagrafico è stato abolito dal menzionato decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 e della clausola sub 5, che conseguentemente viene modificata non essendo più richiesto dalla legge che l'amministrazione della società sia affidata a uno dei soci». Daniela Boggiali Per ciò che concerne le altre regole applicabili alle s.r.l. semplificate, dall'analisi del contenuto dell'art. 2463- bis c.c. emerge che tutte le deroghe alla disciplina delle s.r.l. riguardino esclusivamente il momento costitutivo della società e che, pertanto, esse, pur conservando la denominazione di società semplificate, sono interamente soggette alle regole delle s.r.l. ordinarie, rispetto alle quali, quindi, le s.r.l. semplificate non sembrano costituire un tipo a sé stante. La possibilità di adottare un capitale inferiore a 10.000 euro, ma almeno pari a 1 euro, non costituisce più, infatti, un elemento che caratterizza in senso esclusivo le s.r.l. semplificate, in quanto, per effetto del nuovo comma 4 dell'art. 2463 c.c., introdotto con il d.l. n. 76/2013, tale facoltà è attualmente concessa a chiunque intenda costituire una s.r.l. Quanto all'inserimento dell'espressione “semplificata” nella denominazione sociale, sembrerebbe trattarsi di un elemento volto ad indicare non tanto l'appartenenza ad un tipo sociale diverso da quello delle s.r.l., quanto a dare evidenza all'assoggettamento al regime agevolato riguardante la costituzione della società e alla circostanza che, come detto, l'atto costitutivo non può essere difforme dalle regole poste dall'art. 2463- bis, comma 2 c.c. e dal modello standard approvato con decreto ministeriale. L'espressione “semplificata” sembra svolgere, infatti, una funzione analoga a quella, ad esempio, ricoperta dall'inserimento nella denominazione sociale dei termini “società in liquidazione” richiesto dal comma 2 dell'art. 2487- bis c.c. L'aggiunta prevista dall'art. 2487- bis c.c. altro non è se non una mera indicazione esterna, che pertanto non fa parte della denominazione stessa, volta a segnalare all'esterno l'assoggettamento della società a regole peculiari integrative della disciplina legale relativa al tipo sociale indicato nella denominazione. In tutti questi casi, l'aggiunta nella denominazione di espressioni ulteriori rispetto a quelle che caratterizzano il tipo sociale sembra, quindi, avere lo scopo non tanto di indicare l'appartenenza ad un differente tipo sociale, quanto piuttosto quello di segnalare l'applicabilità di regole integrative del modello legale. In considerazione del fatto che le regole speciali delle s.r.l. semplificate sembrano riguardare la sola fase costitutiva della società, si potrebbe ipotizzare che, successivamente alla costituzione della stessa, i soci possano integrare il contenuto dell'atto costitutivo, nella forma richiesta dall'art. 2480 c.c., che richiede la verbalizzazione notarile ai sensi dell'art. 2436 c.c., adottando clausole organizzative in deroga alla disciplina legale statutaria, entro i limiti che sono consentiti all'autonomia privata e senza che, ovviamente, si applichi il comma 3 dell'art. 3 del d.l. n. 1/2012, norma eccezionale che si riferisce appunto alla sola fase costitutiva. È evidente, comunque, che laddove si ritenga che l'aggettivo “semplificata” nella denominazione sociale abbia anche il significato di dare contezza ai terzi che le regole organizzative di quella società corrispondono a quelle contenute nel modello ministeriale, l'integrazione dell'atto costitutivo con nuove clausole impone l'espunzione di tale aggettivo. In virtù delle considerazioni finora svolte, l'adozione di clausole integrative del modello standard , che in forza dell'espressa previsione dell'inderogabilità dello stesso potrebbe avvenire solo in una fase successiva alla costituzione della società, sembrerebbe avere la natura di modifica statutaria e non, invece, di trasformazione. L'attuale dato normativo sembra, quindi, suggerire come abbia senso parlare di società semplificata soltanto con riferimento al momento della costituzione e sino a che si mantenga un atto costitutivo conforme alle regole poste dall'art. 2463- bis, comma 2 c.c. e al modello standard approvato con decreto ministeriale: successivamente a tale momento, soprattutto laddove lo statuto sia integrato a seguito di modifiche, la s.r.l. dovrà esser riguardata alla luce della previsione dell'art. 2463, comma 4 c.c. ovvero, in caso di aumento di capitale ad almeno 10.000 euro, quale s.r.l. “ordinaria”. Laddove si accogliesse tale interpretazione, ne conseguirebbe, inoltre, che, una volta costituita la società da sole persone fisiche, i soci potrebbero successivamente alienare le partecipazioni a soggetti diversi, in quanto le agevolazioni previste dall'art. 3, comma 3 del d.l. n. 1/2012 riguardano esclusivamente la fase costitutiva, ed è solo in tale momento che deve sussistere il requisito soggettivo dell'essere persona fisica al fine di poter usufruire dei relativi benefici di spesa. Ed il legislatore non impone più in alcun modo la permanenza del requisito soggettivo (l'esser persone fisiche) in capo ai soci, neppure per un periodo di tempo limitato. Tuttavia, poiché la cessione a soggetti diversi dalle persone fisiche presuppone che la società venga riqualificata come s.r.l. ordinaria”, sembra rendersi necessaria – in analogia con quel che avviene per l'adozione di clausole integrative o derogatorie al modello standard successivamente alla costituzione – la preventiva eliminazione dell'aggettivo “semplificata” dalla denominazione. Con nota del 15 febbraio 2016, prot. 39365, il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali, esamina la questione della possibilità di trasferire le partecipazioni sociali di una società a responsabilità limitata semplificata a soggetto diverso da persona fisica, pervenendo a soluzione affermativa, «in quanto il divieto contenuto nel comma 1 dell'art. 2463-bis, riguarda la sola fase di costituzione della società». Tale affermazione è totalmente in linea con la posizione assunta negli studi del Consiglio Nazionale del Notariato, ove si affermava che quella delle s.r.l.s. è, in sostanza, una disciplina destinata ad operare momento della costituzione della società e che laddove successivamente a tale momento lo statuto sia integrato a seguito di modifiche, ovvero vi sia l'ingresso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la società andrà riguardata come s.r.l. ordinaria. Poiché, inoltre, le agevolazioni previste dall'art. 3, comma 3 del d.l. n. 1/2012 riguardano esclusivamente la fase costitutiva, è solo in tale momento che deve sussistere il requisito soggettivo dell'essere persona fisica al fine di poter usufruire dei relativi benefici di spesa. A tal proposito, la nota ministeriale sottolinea come, sul piano delle certezze che il modello semplificato dà al mercato in termini di aderenza formale e sostanziale allo standard approvato col d.m. n. 138/2012, poiché l'inserimento nella denominazione sociale del termine “semplificata” o l'acronimo “SRLS”, indica la volontà legislativa di evidenziare un caveat nei terzi, l'ingresso di soggetti differenti dalle persone fisiche fa perdere alla società le caratteristiche di s.r.l. semplificata per assumere quelle della s.r.l. “ordinaria” c.d. a capitale esiguo (ove il capitale sociale resti invariato o comunque inferiore ai 10000 euro), il che dovrebbe anche implicare la modifica della denominazione per estrarne il lessema «semplificata» non più rispondente a realtà e foriero di erronea informazione al mercato. In conclusione, l'aggettivo “semplificata”, a seguito dell'evoluzione della normativa, appaia oggi un elemento volto a indicare non tanto l'appartenenza ad un tipo sociale diverso da quello delle s.r.l., quanto a dare evidenza del fatto che si tratta di una società che nasce tra sole persone fisiche, dell'assoggettamento al regime agevolato riguardante la costituzione della società e della circostanza che l'atto costitutivo non può essere difforme dalle regole poste dall'art. 2463- bis, comma 2 c.c. e dal modello standard approvato con decreto ministeriale. Sicché tanto l'ingresso nella compagine sociale di soggetti che non siano persone fisiche, quanto l'integrazione dell'atto costitutivo con nuove clausole impone l'espunzione di tale aggettivo. Antonio Ruotolo (aggiornamento di Daniela Boggiali) In tema di s.r.l. semplificata, il legislatore ha previsto che il contenuto dell'atto costitutivo sia sottratto all'autonomia privata. Ai sensi dell'art. 2463- bis c.c., infatti, questo deve essere redatto in conformità al modello standard tipizzato di cui all'Allegato A del d.m. Giustizia n. 138/2012 e le sue clausole sono inderogabili. In altri termini, l'ordinamento impone che l'atto costitutivo non possa avere un contenuto diverso da quello stabilito dal legislatore e che è riprodotto nel decreto ministeriale, così impedendo alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto ai sensi dell'art. 1322 c.c. Tale modello, tuttavia, appare fornire tutt'altro che una disciplina completa ed esaustiva, potendo per certi aspetti sul funzionamento della società risultare silente e lacunoso. Per tali ragioni l'ultimo comma della norma in esame dispone che «salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili». Una simile previsione si rinviene, altresì, nello stesso d.m. n. 138/2012 il quale, all'art. 1, comma 2 prevede che «si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti». Sul punto, si è inoltre pronunciato lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, il quale, nella circolare n. 3657/C del 2 gennaio 2013, ha chiarito che «il modulo standard adottato col decreto interministeriale n. 138/2012 (art. 1, comma 1) contiene clausole minime essenziali che, integrate dalla regolamentazione codicistica, consentono il funzionamento della società a responsabilità limitata semplificata» dovendosi ritenere che «la disciplina applicabile sul funzionamento della società non può che essere quella prevista dal codice civile, non essendo affatto necessario elaborare un modello standard recante l'indicazione delle singole clausole riportanti il contenuto della legge». Ciò posto, occorre evidenziare che la “inderogabilità” di cui all'art. 2463- bis c.c. attiene alle sole clausole del modello standard , non già alle formule dell'atto pubblico con esso proposte, le quali assumono una valenza meramente indicativa. Queste, infatti, risultano generali e incomplete (basti pensare all'assenza dell'intestazione “Repubblica Italiana”), oltre che riferite alla sola ipotesi dell'atto pubblico con comparenti che conoscono la lingua italiana e che sanno e possono leggere e scrivere. Pertanto, a seconda dei casi, il notaio ben potrà adeguare il contenuto del proprio atto secondo le regole dettate dalla Legge Notarile. Alla luce di quanto fin qui detto, si è sostenuto in dottrina che l'atto notarile con il quale si costituisce una s.r.l. semplificata può contenere, oltre a quanto espressamente previsto nel modello standard tipizzato: a ) le dichiarazioni, le menzioni e le attestazioni di carattere formale richieste dalla l. n. 89/1913; b ) le dichiarazioni che le parti rivolgono al notaio al fine della redazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese (come, ad esempio, l'indicazione dell'indirizzo della sede sociale ai sensi dell'art. 111- ter disp. att. c.c.); c ) le clausole meramente riproduttive di norme di legge, anche se redatte in documento separato, eventualmente contenente anche gli elementi non contingenti e transitori dell'atto costitutivo. Quanto, invece, alla possibilità di prevedere successive clausole che integrino o deroghino il contenuto dell'atto costitutivo determinato dal modello standard tipizzato di cui al d.m. Giustizia n. 138/2012, occorre assumere una diversa prospettiva di valutazione. La rigidità delle disposizioni fin qui esaminate, infatti, si inserisce nel solco di una disciplina specifica, dettata dal legislatore nell'intento, almeno originario, di favorire l'accesso dei giovani all'esercizio dell'attività di impresa attraverso la creazione di un “sottotipo” di società a responsabilità limitata. Per tali ragioni, nulla impedisce certamente ai soci di modificare, nel corso del tempo, l'originario atto costitutivo della società sempre che sia rispettata la forma richiesta dall'art. 2480 c.c. Tuttavia, per il caso in cui le nuove disposizioni risultino confliggenti con la disciplina specifica delle s.r.l.s. (come per il caso della previsione della trasferibilità delle quote sociali a soggetti diversi da persone fisiche), dovrà darsi atto dell'abbandono del sottotipo prescelto e del passaggio alla disciplina generale della s.r.l. “ordinaria”. Ciò comporterà, altresì, la contestuale modifica della denominazione sociale al fine di dare contezza ai terzi della circostanza che le regole organizzative di quella società non corrispondono più a quelle contenute nel modello ministeriale. In virtù di quanto fin qui detto, l'adozione di clausole integrative del modello standard , che in forza dell'espressa previsione dell'inderogabilità dello stesso potrebbe avvenire solo in una fase successiva alla costituzione della società, sembrerebbe avere la natura di modifica statutaria e non, invece, di trasformazione non costituendo la s.r.l.s. un autonomo tipo di società. Alessandra Barraco Nota bibliografica Risposta a quesito n. 80-2015/I, estt. D. BOGGIALI – A. RUOTOLO; Studio n. 892-2013/I, estt. D. BOGGIALI – A. RUOTOLO. 5. Le s.r.l. semplificate costituite con modello non adeguato Le s.r.l. semplificate costituite in data anteriore al 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2013) ai sensi dell'art. 2436- bis c.c., introdotto dall'art. 3 d.l. n. 1/2012, convertito nella l. n. 27/2012, contengono sia l'espressa previsione del divieto di trasferimento delle quote a persone che abbiano compiuto i 35 anni alla data della cessione e della nullità dell'eventuale atto, sia l'obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci della società. Con riferimento all'eliminazione del requisito anagrafico per la costituzione delle s.r.l. semplificate, il comma 13 dell'art. 9 d.l. n. 76/2013 ha abrogato il divieto di trasferimento delle quote di s.r.l. semplificata in favore di persone che abbiano compiuto i trentacinque anni d'età alla data della cessione. Per effetto dell'abrogazione tale trasferimento dovrebbe ritenersi consentito nonostante quanto riportato negli statuti. Le relative clausole – in quanto riproduttive di un divieto legale oggi abrogato – non sembrano oggi potersi ritenere ancora efficaci, laddove si consideri che, nelle s.r.l. semplificate, il legislatore esclude la facoltà per i privati di adottare pattuizioni derogatorie alla disciplina legale prevista per tale modello societario (art. 2463- bis, comma 3 c.c.). Ciò esclude che lo statuto possa avere un contenuto diverso da quello stabilito dal legislatore e implica, altresì, che essendo i soci tenuti ad adottare un modello di atto costitutivo riproduttivo della disciplina stabilita dal legislatore – se il legislatore modifica tale disciplina, le clausole statutarie difformi, valide e vincolanti per il passato, dovrebbero perdere efficacia per il futuro. In altre parole, appare difficile sostenere la sopravvivenza del divieto di cessione a soggetti non aventi i requisiti d'età (vigenti all'epoca della costituzione), quale clausola ascrivibile alla categoria delle disposizioni convenzionali volontarie, in grado di resistere alla normativa sopravvenuta. Si tratta di una conclusione analoga a quella a suo tempo adottata in tema di abrogazione successiva dei vincoli di inalienabilità posti dall'art. 35 l. n. 865/1971 e riprodotti nelle clausole delle convenzioni fino a quel momento stipulate, che sancivano la nullità delle alienazioni compiute in violazione dei divieti. Si è ipotizzato, infatti, che per effetto dell'abrogazione di tali divieti, le clausole delle convenzioni che li riproducessero dovessero intendersi prive di effetto. Occorre, inoltre, tenere presente che mentre per i divieti di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica la legge non imponeva l'obbligo di inserire espressamente gli stessi nelle convenzioni e che, pertanto, l'adozione di tali clausole era volontaria, nel caso delle s.r.l. semplificate la presenza del divieto di cessione era obbligatoria, in quanto allora imposta dal modello standard . Si era, inoltre, pervenuti a conclusioni simili in merito alla questione dell'introduzione della disciplina del sindaco unico nelle s.r.l. per effetto dell'art. 14, commi 13 e 14 della l. n. 183/2011 e, successivamente, dell'art. 35 del d.l. n. 5/2012 convertito in l. n. 35/2012. E va anche considerato che la sopravvenuta inefficacia di clausole statutarie incompatibili con la normativa succedutasi nel tempo è fenomeno che si è verificato anche quando è entrata in vigore della riforma del diritto societario. L'art. 223- bis disp. att. c.c., il quale concedeva un termine per adeguare gli statuti delle società di capitali a tale riforma, prevedeva che in ogni caso, scaduto il predetto termine, in mancanza di tale adeguamento le disposizioni in contrasto con le nuove norme “inderogabili” avrebbero in ogni caso perso efficacia. Considerato che nelle s.r.l. semplificate la volontà delle parti non può derogare al contenuto legale dell'atto costitutivo, la sopravvivenza di clausole in contrasto con le norme sopravvenute implicherebbe la presenza di statuizioni volontarie incompatibili con la nuova disciplina, le quali sembrano, dunque, destinate a perdere efficacia. Sempre in considerazione dell'inderogabilità del contenuto dell'atto costitutivo delle s.r.l. semplificate, i soci non potrebbero conservare la pattuizione corrispondente al divieto abrogato, a meno che gli stessi non decidano di adottare un simile divieto ricorrendo, però, attraverso apposita modificazione, al modello della s.r.l. ordinaria, che consente l'adozione di limiti alla circolazione delle partecipazioni. Ne consegue che, in assenza di particolari disposizioni transitorie, sia possibile ipotizzare che le clausole statutarie contenenti il divieto di cessione di quote a persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno d'età siano divenute inefficaci. Bisogna, tuttavia, tenere presente che, pur dovendosi ritenere prive di efficacia le clausole riproduttive del divieto di cessione, la loro presenza negli atti costitutivi potrebbe generare incertezze sulla loro valenza, soprattutto ai fini di un possibile contenzioso tra i soci. A tale proposito, anche in caso di controversia tra le parti sulla sopravvivenza del divieto, la cessione eventualmente eseguita in favore di persona di età superiore a trentacinque anni non potrebbe essere dichiarata nulla, in quanto è stata abrogata la norma che sanciva la nullità, né tale nullità potrebbe avere la sua fonte nella volontà delle parti riprodotta in una clausola statutaria. Non va, peraltro, esclusa l'opportunità che, al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici e di prevenire il sorgere di azioni contenziose, le parti richiedano un formale adeguamento degli atti costitutivi già redatti, eliminando le clausole riproduttive del divieto abrogato. Analoghe considerazioni dovrebbero valere per ciò che concerne i requisiti di nomina degli amministratori, ove si acceda alla terza delle ricostruzioni sopra prospettate, secondo cui l'eliminazione dell'obbligo di nominare gli amministratori tra i soci renderebbe sempre possibile la designazione di terzi estranei, a prescindere dall'adozione di apposita clausola in tal senso. Antonio Ruotolo (aggiornamento di Daniela Boggiali) Relativamente all'ammontare del capitale sociale, l'art. 2463- bis c.c. riproduce le prescrizioni del comma 4 dell'art. 2463 c.c., prevedendo entrambe le norme che il capitale possa essere determinato in misura inferiore a euro 10.000, ma pari almeno a 1 euro, e che i conferimenti debbano farsi in denaro ed essere versati per intero all'organo amministrativo. Nulla è previsto, invece, per i conferimenti da effettuare in sede di aumento di capitale, dovendosi quindi fare riferimento alla disciplina dettata in via generale per gli aumenti di capitale nelle s.r.l., da coordinare con quanto disposto nei predetti artt. 2463, comma 4 e 2463- bis , comma 2, n. 3, c.c. La disciplina dei conferimenti in sede di aumento di capitale nelle s.r.l. è contenuta nell'art. 2481- bis , comma 4 c.c., il quale dispone quanto segue: «Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'art. 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'art. 2464». Tale disposizione ammette dunque espressamente la possibilità di conferire, in sede di aumento di capitale a pagamento, denaro o beni in natura. Occorre, tuttavia, valutare se, anche in caso di aumento deliberato in una s.r.l. semplificata con capitale inferiore a 10.000 euro, sia possibile versare almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro, e se sia altresì possibile eseguire conferimenti in natura. Appare, infatti, necessario coordinare la disciplina dell'aumento di capitale contenuta nell'art. 2481- bis , comma 4 c.c., con il disposto dell'art. 2463, comma 4 e 2463- bis , comma 2, n. 3, c.c., i quali impongono che, quando il capitale è inferiore a 10.000 euro, i conferimenti possano farsi esclusivamente in denaro e debbano essere interamente versati al momento della sottoscrizione. In sostanza, si deve in primo luogo verificare se le regole dell'integrale versamento del conferimento in denaro e dell'esclusività del versamento in denaro valgano soltanto in sede di costituzione, o anche in sede di aumento di capitale. In secondo luogo, si deve tener presente che, ai sensi dell'art. 2464, comma 3 c.c., il conferimento in natura è ammesso solo se previsto nell'atto costitutivo. Per ciò che concerne la prima questione, appare opportuno tenere presente che la disciplina dei conferimenti eseguiti in esecuzione di un aumento di capitale è sostanzialmente modellata su quella dettata per i conferimenti eseguiti al momento della costituzione della società e, pertanto, non vi sarebbe alcun motivo per discostarsi da quest'ultima in caso di aumento (tale caratteristica consente, ad esempio, di estendere la regola dell'assegnazione di quote non proporzionale al conferimento, prevista solo per la costituzione del capitale, anche all'ipotesi di aumento di capitale). Per le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, la ratio dell'esclusività del versamento in denaro può essere rinvenuta nella maggiore idoneità di tale bene, rispetto quelli in natura, a garantire l'effettiva capitalizzazione della società, in coerenza anche con una riduzione dei costi per la capitalizzazione della società. Inoltre, dagli artt. 2463, comma 4 e 2463- bis, comma 2, n. 3, c.c., emerge che tanto la regola sul capitale minimo quanto quella sui conferimenti stabiliscono requisiti richiesti non solo per la costituzione della società intesa come momento genetico, ma necessari anche per le fasi successive. Ciò vale, in particolare per i conferimenti, almeno sino a quando non risultino applicabili regole diverse in ragione del superamento dell'importo previsto dal comma 2, n. 4), dell'art. 2463 c.c. Sembrerebbe allora preferibile ritenere che tanto la regola dell'esclusività del conferimento in denaro, quanto quella dell'integrale versamento dello stesso, debbano essere rispettate anche in sede di aumento di capitale nei casi in cui, per effetto dell'aumento il capitale della società non superi l'importo di 10.000 euro. Diversamente, altri rinvengono la giustificazione della previsione esclusivamente nella mera ottica di semplificazione del procedimento di costituzione, evitandosi in tal modo il ricorso alla altrimenti necessaria perizia. E in tale prospettiva, si circoscrive l'obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e il divieto di conferimenti diversi dal denaro alla fase costitutiva. Mentre, tale obbligo e tale divieto non si applicherebbero ai conferimenti da eseguire in sede di aumento di capitale, nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10.000. Di conseguenza, le operazioni di aumento di capitale sarebbero interamente disciplinate dalle norme dettate per la s.r.l. “ordinaria” (così, ma con riferimento alla disciplina delle s.r.l. semplificate e di quelle a capitale ridotto in vigore anteriormente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 76/2013, la Massima n. 130 del 5 marzo 2013 del Consiglio Notarile di Milano. V'è però da osservare che questa seconda interpretazione si basa su una ratio tutta incentrata sulla presenza di agevolazioni in sede di costituzione della società, ma, a ben vedere, è difficile rinvenire nella disciplina delle società in questione una vera e propria semplificazione in tema di conferimenti: tale non è l'integrale versamento (che sembra spiegarsi solo in ragione dell'esiguità del capitale); tale non è più (se mai lo sia stata) la previsione secondo cui il versamento deve esser effettuato nelle mani degli amministratori, dato che essa è ormai norma generale applicabile, con la modifica dell'art. 2464 c.c., a tutte le s.r.l. Differentemente, che si acceda alla prima quanto alla seconda delle tesi sopra esposte, se, per effetto dell'aumento, l'importo del capitale risulta pari o superiore a 10.000 euro, i conferimenti potranno essere eseguiti anche in natura, laddove ciò sia comunque previsto nell'atto costitutivo. Viene, dunque, in rilievo la seconda delle problematiche evidenziate e, cioè, la previsione di apposita clausola statutaria che ammetta l'esecuzione di conferimenti in natura, nelle ipotesi in cui la legge li consente (oltre, cioè, la soglia dei 10.000 euro di capitale). Per ciò che concerne le s.r.l. semplificate, l'atto costitutivo è conforme al modello standard tipizzato con decreto ministeriale, il quale non prevede la facoltà di eseguire conferimenti in natura, né è suscettibile di essere integrato, in quanto si tratta di statuto standard , il cui contenuto è inderogabile. Tuttavia, occorre tenere presente che le regole speciali delle s.r.l. semplificate sembrano riguardare la sola fase costitutiva della società, con la conseguenza che, successivamente alla costituzione della stessa, i soci possano integrare il contenuto dell'atto costitutivo, nella forma richiesta dall'art. 2480 c.c., che richiede la verbalizzazione notarile ai sensi dell'art. 2436 c.c., adottando clausole organizzative in deroga alla disciplina legale statutaria, entro i limiti che sono consentiti all'autonomia privata e senza che, ovviamente, si applichi il comma 3 dell'art. 3 del d.l. n. 1/2012, norma eccezionale che si riferisce appunto alla sola fase costitutiva. È evidente, comunque, che laddove si ritenga che l'aggettivo “semplificata” nella denominazione sociale abbia anche il significato di dare contezza ai terzi che le regole organizzative di quella società corrispondono a quelle contenute nel modello ministeriale, l'integrazione dell'atto costitutivo con nuove clausole impone l'espunzione di tale aggettivo. In virtù delle considerazioni finora svolte, l'adozione di clausole integrative del modello standard , che in forza dell'espressa previsione dell'inderogabilità dello stesso potrebbe avvenire solo in una fase successiva alla costituzione della società, sembrerebbe avere la natura di modifica statutaria e non, invece, di trasformazione. L'attuale dato normativo sembra, quindi, suggerire come abbia senso parlare di società semplificata soltanto con riferimento al momento della costituzione e sino a che si mantenga un atto costitutivo conforme alle regole poste dall'art. 2463- bis , comma 2 c.c. e al modello standard approvato con decreto ministeriale: successivamente a tale momento, soprattutto laddove lo statuto sia integrato a seguito di modifiche, la s.r.l. dovrà esser riguardata alla luce della previsione dell'art. 2463, comma 4 c.c. ovvero, in caso di aumento di capitale ad almeno 10.000 euro, quale s.r.l. “ordinaria”. Pare, allora, possibile eseguire un aumento di capitale mediante conferimento in natura, a condizione che, per effetto dell'aumento, il capitale divenga almeno pari a 10.000 euro e purché venga adottata un'apposita clausola statutaria che ammetta tale tipo di conferimenti, previa espunzione dell'aggettivo “semplificata” dalla denominazione sociale. Daniela Boggiali 7. La semplificata quale esito di operazioni di trasformazione, fusione e scissione Come in precedenza rilevato, la s.r.l. semplificata appartiene al tipo sociale della s.r.l., con la conseguenza che l'adozione di clausole statutarie integrative del modello standard tipizzato non ha la natura di trasformazione, bensì di modifica statutaria che non dà luogo a recesso e che dovrà integralmente rispettare le prescrizioni di cui all'art. 2480 c.c. Va in tale sede ribadito come le modifiche statutarie, ancorché riguardanti le s.r.l. semplificate, siano al di fuori del perimetro di applicazione dell'art. 3, comma 3 del d.l. n. 1/2012 che prevede l'esenzione da diritti di bollo e di segreteria e la gratuità della prestazione notarile. Laddove, poi, tali società intendano adottare regole organizzative diverse da quelle stabilite per le s.r.l. ordinarie, si applicheranno le regole sulla trasformazione da s.r.l. in altro tipo di società di capitali o in società di persone. Maggiori dubbi sorgono, invece, ove la semplificata sia l'esito di un'operazione di trasformazione, fusione o scissione. Sebbene, infatti, non manchi chi sostenga la tesi favorevole, l'opinione prevalente è che, rappresentando quella della semplificata una disciplina della fase costitutiva della società, essa non sia replicabile rispetto ad un soggetto già esistente. Per la società semplificata, infatti, la funzione limitata all'avvio di una “nuova impresa” pare facilmente desumibile da una serie di indici normativi, compresa la riduzione dei costi, che ben si spiega con riguardo a tale fase, sì che laddove la variante s.r.l.s. funga da modello di approdo certamente l'operazione non godrà delle agevolazioni previste dal d.l. n. 1/2012 per la sola fase genetica. In sostanza, si dovrebbe dare il caso di una società già esistente (in ipotesi una s.n.c.) che si trasformi in s.r.l. con capitale inferiore ai 10.000 euro e che adotti “volontariamente” lo statuto standard : in tale ipotesi, appare più corretto qualificare la società risultante dalla trasformazione come s.r.l. ordinaria con capitale inferiore ai 10.000 euro, le cui regole organizzative, per scelta dei soci, siano quelle previste dal d.m. n. 138/2012, ma che non potrà in ogni caso fruire delle agevolazioni di cui al d.l. n. 1/2012. Analoghe considerazioni valgono per le ipotesi di fusione e scissione, anche qualora si tratti di scissione con beneficiaria s.r.l. semplificata di nuova costituzione. Considerata la natura modificativa di tale operazione, che non dà luogo a fenomeni estintivi o costitutivi, sostenuta dalla dottrina prevalente appare evidente come: – non possa ritenersi ricorrere la fattispecie costitutiva con riferimento alla newco ; – di conseguenza, anche ammettendo che la newco conformi il proprio statuto al modello standard previsto dal d.m. n. 138/2012, non potranno spettare alla stessa le agevolazioni previste dall'art. 3, comma 3 del d.l. n. 1/2012. Dunque, se da un lato la scissione appare ammissibile, dall'altro lato essa, se si intende effettivamente qualificare la beneficiaria come s.r.l.s., appare pressoché priva di logica, perché: a ) non usufruisce di alcuna delle agevolazioni previste dall'art. 3, comma 3 d.l. n. 1/2012; b ) sconta l'inderogabilità del modello standard . Posto che la beneficiaria di nuova costituzione non potrà in ogni caso fruire delle agevolazioni di cui al d.l. n. 1/2012, sarebbe, allora, più corretto discorrere di scissione in favore di s.r.l. di nuova costituzione con capitale inferiore ai 10.000 euro che adotti “volontariamente” lo statuto standard e nella quale, quindi, le regole organizzative, per scelta dei soci, siano quelle previste dal d.m. n. 138/2012. Antonio Ruotolo (aggiornamento di Daniela Boggiali) Nota bibliografica Studio n. 892-2013/I., estt. D. BOGGIALI – A. RUOTOLO; Segnalazione Novità Prassi, del 17/2/2016, estt. A. RUOTOLO – D. BOGGIALI; Segnalazione Novità Normativa, del 5/11/2012, estt. G. NARDONE – A. RUOTOLO; Risposta a quesito n. 80-2015/I, estt. D. BOGGIALI – A. RUOTOLO; Risposta a quesito n. 980-2013/I, estt. A. RUOTOLO – D. BOGGIALI. |