Associazione notarile

    L'associazione tra notai è prevista dall'art. 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (l. not.), in base al quale «sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali».

    Tale norma è stata novellata dall'art. 1, comma 144 legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha aperto anche alle associazioni notarili l'esercizio comune dell'attività.

    Prima, infatti, la forma di associazione tra notai ammessa era solo quella diretta a mettere in comune spese e proventi, con un rilievo meramente interno tra i notai stipulanti il contratto associativo.

    Si è affermato che questo tipo di associazione non si configura come ente collettivo o autonomo centro di imputazione di interessi, e non può quindi sostituire i singoli studi notarili, in persona dei relativi titolari, nei rapporti con i terzi, risolvendosi in un contratto di divisione tra i notai associati dei proventi, calcolati secondo il principio di cassa, e delle spese (Cass. n. 10354/1997).

    Sulla base di questa impostazione nata dalla vecchia formulazione dell'art. 82 l. not. per cui l'associazione notarile non è un ente dotato di soggettività, si è escluso che la stessa potesse partecipare, quale autonomo centro di imputazione di interessi distinto dagli associati, all'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata o comunque diventarne socia.

    Si è inoltre escluso che il complesso dei doveri inerenti la funzione notarile (recapito, assenza, permessi, illecita concorrenza, dovere di assistenza, residenza ecc.) possa essere in qualche misura scalfito dalla esistenza dell'associazione, e, per la sostanziale indifferenza rispetto al corretto esercizio professionale, non si è ritenuto che queste associazioni tra notai dovessero essere notificate ai Consigli notarili.

    Sempre in relazione alla sopradetta impostazione si è anche sostenuto che l'associazione non dà luogo ad ipotesi di incompatibilità nella composizione del Consiglio notarile, e non dà solitamente luogo ad ipotesi di astensione ex art. 103 reg. not., costituendo, tutt'al più, causa di astensione solo nel caso che la deliberazione consiliare si rifletta sull'oggetto per cui è stata costituita l'associazione (onorari e spese) e concerna espressamente l'associato, nel presupposto che ogni affare economico che si riferisca all'associato riguardi anche le altre persone che di essa associazione fanno parte.

    Pur in presenza della ferma posizione giurisprudenziale che, prima della riforma dell'art. 82 l. not., impediva di qualificare l'associazione notarile in termini di ente dotato di soggettività, non si è esclusa comunque l'applicabilità, per analogia, delle regole organizzative proprie delle società, per i profili di rilevanza meramente interna fra gli associati, quali in particolare gli aspetti organizzativi connessi all'ingresso o all'uscita di un associato dall'organizzazione.

    Si è ritenuto infatti possibile ricostruire la disciplina del recesso da associazione notarile non solo in base alla norma disciplinante il recesso unilaterale (art. 1373 c.c.), ma anche in base alla disciplina del recesso del socio di cui all'art. 2285 c.c., ferma restando la facoltà degli associati di operare scelte difformi in sede di stipulazione del contratto associativo.

    Circa la misura dei proventi da corrispondere al socio receduto, si è sostenuto che la stessa sia da commisurare secondo il principio di cassa, tenendo però conto anche dei proventi non riscossi ma prodotti in costanza di rapporto associativo, che devono essere attribuiti all'associato receduto, dopo la loro riscossione da parte dell'associazione.

    Quanto ai vari risvolti pratici propri di un'associazione, diversi da ogni aspetto concernente l'esercizio della funzione, si è affermato che i notai associati possono regolamentarli in piena autonomia negoziale; possono quindi, ad esempio, stabilire la misura della ripartizione sia degli incassi che delle spese, o l'eventuale sistemazione successoria del bene economico che fa capo allo studio notarile. E, in assenza di convenzioni contrattuali, ogni problema potrà essere risolto alla luce dei principi generali, comprese le questioni ereditarie che possono sorgere alla morte di uno degli associati.

    Relativamente all'avviamento si è sostenuto che, essendo questo un valore tipicamente aziendale, non risulta in linea di principio applicabile a uno studio notarile, e ciò in considerazione del fatto che l'avviamento si rapporta ad una clientela sostanzialmente fungibile, mentre uno studio notarile si fonda su un rapporto di clientela basato sulla persona del professionista notaio, rapporto nel quale la fiducia ha un connotato insostituibile.

    In particolare si è posta la questione se a seguito dello scioglimento di un'associazione notarile costituita ai sensi dell'art. 82 l. not. per decesso di uno degli associati, possa esser liquidata agli eredi di questi una somma a titolo di avviamento.

    Sul punto non si è mancato di considerare che per la giurisprudenza l'avviamento può assumere rilevanza in sede di costituzione di uno studio professionale; è stato infatti ritenuto lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale anche nella parte avente ad oggetto la clientela, «atteso che per quest'ultima è configurabile non una cessione in senso tecnico (stante il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d'opera intellettuale ed il cliente e la conseguente necessità del conferimento dell'incarico da parte del cliente medesimo al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire – attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare, mediante un'attività promozionale di presentazione e canalizzazione, e negativi di non fare, quali il divieto di esercitare la medesima attività nello stesso luogo – la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante» (Cass. n. 2860/2010).

    Tuttavia, anche ammettendo una rilevanza della clientela in tal senso, ossia nei casi di cessione a titolo oneroso dello studio, connotandosi questa essenzialmente in termini di obblighi di facere o non facere a carico del cedente, risulta difficile configurare una rilevanza dell'avviamento in sede di liquidazione della quota agli eredi del professionista associato deceduto.

    Nel caso in cui venga meno per decesso un notaio di una associazione notarile si pone anche la necessità di individuare a chi consegnare le “carte” dei problemi notarili inevasi (testamenti olografi fiduciari, minute, copie, visure ipotecarie, bozze di atti predisposti e ancora non stipulati), e ciò soprattutto allorquando vi sia un contrasto tra gli eredi del notaio e il notaio associato rimasto in vita. Si è sostenuto che in tali ipotesi occorre passare in analitica rassegna dette carte, per distinguere quelle ininfluenti e quelle influenti sotto l'aspetto del contratto d'opera professionale, dovendo restituire ai clienti le pratiche notarili inevase, e agli eredi del notaio defunto le pratiche non aventi un preciso impatto di contratto d'opera professionale. Il compito di operare questa valutazione dovrebbe opportunamente essere affidato a soggetto al di sopra degli interessati, com'è il presidente del consiglio notarile del distretto di competenza, il quale potrebbe anche affidare l'incarico ad apposito consigliere di sua fiducia.

    Va comunque detto che l'inquadramento generale della figura associativa di cui all'art. 82 l. not. è suscettibile di evoluzione interpretativa alla luce della novella che ha consentito ai notai anche lo svolgimento in comune della loro attività.

    Merita comunque menzione la giurisprudenza che già prima della riforma ha esteso agli studi notarili associati quanto sostenuto con riferimento ad altri studi professionali associati, ossia che questi, anche se privi di personalità giuridica, rientrano «a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 c.c., fermo restando che lo studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso» (Cass. n. 17683/2010).

    L'associazione professionale gode dunque di legittimazione passiva in tutti i casi in cui abbia assunto un impegno negoziale e sia chiamata in giudizio per rispondere del correlato adempimento contrattuale.

    E si è affermato il principio per cui le associazioni non si estinguono se non quando abbiano definito i rapporti pendenti (Cass. n. 12528/2018; Cass. n. 30606/2018).

    In particolare, in una causa di lavoro riguardante uno studio notarile associato nel quale era venuta a mancare “la pluralità dei soci”, si è ritenuto che anche volendo ammettere l'applicazione analogica della disposizione di cui all'art. 2272 c.c. in materia di società semplice alle associazioni non riconosciute, «lo scioglimento ivi disciplinato non può farsi coincidere con la cessazione dell'ente», in quanto anche nell'ipotesi di intervenuto scioglimento, l'associazione non riconosciuta non si estingue in presenza di rapporti giuridici ad essa facenti capo e non ancora esauriti, restando in vita allo scopo della relativa compiuta definizione a mezzo del suo rappresentante con il diritto di agire e contraddire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione.

    Si è affermato quindi che quand'anche l'associazione notarile si ritenesse sciolta, l'esistenza di pendenti rapporti giuridici di titolarità dello studio associato, ne impedisce l'estinzione (App. Trento Bolzano 4/5/2019).

    Quanto ai vari profili di disciplina di questa associazione, deve comunque sottolinearsi il fatto che, in generale, sugli stessi non ha potuto non incidere la riforma in virtù della quale l'associazione tra notai non si delinea più solo come un patto interno avente a contenuto la messa in comune dei proventi, ma può concernere lo svolgimento dell'attività.

    Immutata è in ogni modo la natura esclusiva di questa associazione, riservata infatti ai soli esercenti la professione notarile, per cui ora come prima della riforma, si esclude un'associazione tra notai e altri diversi professionisti.

    Pur dopo la novella sembra inoltre non potersi ammettere la partecipazione di un notaio in pensione ad una associazione ex art. 82 l. not., consentendo tale norma il ricorso all'associazione solo a notai in esercizio, per cui «non vi sarebbe spazio per la partecipazione all'associazione di un notaio dispensato».

    Si è posta anche la questione della possibilità per un notaio associato che abbia ottenuto il trasferimento in altra Regione, di continuare l'attività presso l'associazione con il consenso dei colleghi, cosa che non pare potersi ammettere alla luce dei chiari limiti territoriali posti dall'art. 82 l. not., in base al quale può aversi associazione tra notai con sede nella stessa Regione o distretto di Corte d'appello (se comprendente più regioni). Rispettata questa condizione, l'associazione non è ancorata a limiti di distanza delle sedi dei notai associati, e consente la stipula di atti indifferentemente presso qualsiasi delle rispettive sedi.

    La vigente norma prevede anche che ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato, e, se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 26 l. not., che sancisce la possibilità di aprire un unico ufficio secondario.

    Federica Tresca

    Nota bibliografica

    Risposta a quesito n. 218-2011/I, estt. A. RUOTOLO - D. BOGGIALI; Risposta a quesito n. 324-2009/C, est. G. CASU; Risposta a quesito n. 1663-1997, est. A. RUOTOLO; Risposta a quesito n. 849-2014/I, estt. A. PAOLINI - A. RUOTOLO; Risposta a quesito n. 996-1995, est. G. CASU; Risposta a quesito n. 64-2013/C-I, estt. A. RUOTOLO - M. LEO; Risposta a quesito n. 4978-2004, est. G. CASU; Risposta a quesito n. 75-2019/I, estt. D. BOGGIALI - A. PAOLINI; Risposta a quesito n. 304-2013/I-E, estt. E. FABIANI - A. RUOTOLO; Risposta a quesito n. 108-2013/C-I, est. A. RUOTOLO; Risposta a quesito n. 520-2013/E-I, estt. E. FABIANI - A. RUOTOLO; Risposta a quesito n. 538-2017/C, est. L. PICCOLO; Risposta a quesito n. 1260-1996, est. G. CASU; Studio n. 12- 1984, est. E. CALÒ