Assegnazione di beni ai soci nelle società di persone (profili civilistici)

    1. Ragioni dell'assegnazione

    L'adozione di un regime fiscale agevolato per le operazioni di assegnazione di beni ai soci ha formato oggetto, nel corso degli anni, di numerosi interventi legislativi, quali quelli realizzati con l'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 13 della legge n. 28/1999, l'art. 3, comma 7 l. 28 dicembre 2001, n. 448, l'art. 2 del d.l. n. 282/2002, convertito dalla legge n. 27/2003, l'art. 1, commi 111-117 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 129 legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, da ultimo, con l'art. 1, commi 115 ss., l. 28 dicembre 2015, n. 208.

    Posto che tali interventi attengono esclusivamente al trattamento fiscale dell'assegnazione di beni ai soci e che hanno, di regola, un'efficacia limitata nel tempo, deve rilevarsi come la disciplina in essi contenuta non appaia idonea ad alterare l'inquadramento civilistico di tali operazioni.

    A tal proposito, deve innanzitutto rilevarsi come l'assegnazione di beni ai soci possa costituire l'esito di una molteplicità di operazioni sociali tra loro eterogenee. La società può, infatti, assegnare ai soci un bene nei seguenti casi: liquidazione della partecipazione in sede di recesso o esclusione, riduzione reale del capitale, distribuzione di utili o riserve in natura, restituzione di finanziamenti o versamenti dei soci e, infine, ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione della società. Al di fuori delle predette operazioni, il trasferimento di beni ai soci potrà avvenire solo se legittimato da un'autonoma causa negoziale, da rintracciare nelle figure contrattuali tipiche o atipiche aventi ad oggetto il trasferimento di un diritto (compravendita, permuta, donazione, leasing, rent to buy etc.).

    Ogni trasferimento di beni ai soci deve, quindi, avere una propria giustificazione causale, che può risiedere o in un'operazione societaria (recesso, esclusione, riduzione del capitale, ripartizione di utili o riserve disponibili, scioglimento e liquidazione) o in una figura negoziale, tipica o atipica, avente effetti traslativi.

    La circostanza che il legislatore abbia disciplinato un trattamento fiscale agevolato per le assegnazioni di beni ai soci non significa, dunque, l'introduzione di una nuova causa negoziale tipica che consenta il trasferimento di beni dalla società ai soci al di fuori delle ordinarie regole, dettate in materia societaria o contrattuale, sul trasferimento dei beni. Deve pertanto ritenersi che la recente disciplina fiscale non autorizzi di per sé l'attribuzione indiscriminata e senza limiti di elementi patrimoniali dalla società ai soci, la quale deve, invece, essere sempre ricondotta nell'alveo delle ipotesi tipiche di legittimo trasferimento di valori da una società ai suoi soci.

    Occorre, quindi, valutare la fattibilità di tali operazioni alla luce della disciplina specificamente dettata per i diversi modelli sociali, esaminando, per ciascuna tipologia, le specifiche norme dettate in materia di recesso, riduzione del capitale, scioglimento e liquidazione, distribuzione di utili e riserve in natura.

    2Recesso

    Una prima ipotesi di assegnazione di beni in natura può avvenire in sede di scioglimento del rapporto limitatamente a un socio per effetto di recesso. In via generale al socio receduto spetta il diritto alla liquidazione della propria partecipazione, che di regola viene effettuata attraverso il pagamento di una somma di denaro.

    Tuttavia, nulla vieta che – una volta determinato il valore delle quote di liquidazione ed individuate le risorse patrimoniali alle quali accedere per la liquidazione – tra la società e i soci uscenti intercorra un accordo sulle modalità di pagamento della quota di liquidazione, prevedendo, appunto, l'assegnazione di un bene in natura.

    L'art. 2289 c.c. contempla quale unica forma di liquidazione della quota la dazione di una somma di denaro che ne rappresenti il valore determinato secondo i criteri dettati dallo stesso art. 2289 ai commi 2 e 3, i quali dispongono che la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento e, se vi sono operazioni in corso, il socio partecipa agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

    Secondo la dottrina largamente prevalente, tuttavia, tale norma non ha portata inderogabile, considerato che spesso le società di persone hanno un capitale modesto e che potrebbe, quindi, risultare vantaggiosa l'attribuzione di un bene in natura in luogo della dazione di una somma di denaro, purché venga rispettato, quale limite di legittimità, il divieto del patto leonino. Si ritiene, quindi, che l'art. 2289 c.c. non abbia carattere cogente e che il contratto sociale possa, ad esempio, prevedere la liquidazione della quota sulla base dell'ultimo bilancio approvato, o rimetterne la determinazione ad un terzo, in veste di arbitratore, come pure sembra possibile escludere dalla determinazione della quota da rimborsare l'avviamento o le operazioni in corso, o, ancora, pattuire una rateizzazione del pagamento o, infine, prevedere, appunto, il rimborso mediante assegnazione di beni sociali.

    Tale soluzione è accolta anche dalla giurisprudenza (Cass. n. 2812/1976; App. Milano, 10/3/1981) che ha spesso affermato come nonostante il disposto del comma 1 dell'art. 2289, – secondo cui il socio o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota – sia possibile convenire di regolare in natura il diritto al controvalore in denaro della quota (App. Cagliari, 21/5/1982).

    Inoltre, il diritto alla quota di liquidazione è un diritto patrimoniale, come tale disponibile da parte del socio uscente, il quale può accordarsi – a prescindere, quindi, da una previsione a monte, nel contratto sociale – con la società in ordine alle modalità del rimborso di quanto a lui spettante. Appare, dunque, certamente possibile che, in luogo di un rimborso in denaro, lo stesso avvenga in natura, attraverso l'attribuzione di cespiti facenti parte del patrimonio sociale, laddove il socio uscente raggiunga un accordo in tal senso con la società.

    In caso di assegnazione di un bene in natura, si verifica un trasferimento di beni dalla società a ciascun socio assegnatario. L'analisi sulla natura dell'atto di assegnazione di beni in natura dalla società ai soci è stata per lo più condotta con riguardo alle assegnazioni conseguenti allo scioglimento della società, ma le conclusioni cui si è pervenuti appaiono estensibili anche al caso di scioglimento del vincolo particolare. In caso di scioglimento di società di persone, si ritiene, ormai, superata la vecchia impostazione dottrinale la quale, sul presupposto che il patrimonio della società fosse sostanzialmente in comunione tra i soci, assimilava l'atto di assegnazione al paradigma divisionale. Tale tesi era, infatti, legata alla concezione della società di persone come società priva di soggettività giuridica, e conseguentemente incapace della titolarità di patrimoni. Tale impostazione può dirsi già da tempo abbandonata, per cui oggi la dottrina unanimemente riconosce anche alle società personali la qualità di soggetto di diritto. Se la società, quindi, è un ente diverso dai soci assegnatari, ne consegue che l'atto di assegnazione ha una natura traslativa, in quanto costituisce una fattispecie di trasferimento di beni dalla società al socio, a titolo di adempimento del credito del socio alla distribuzione del patrimonio sociale risultante in seguito alla liquidazione dei rapporti giuridici della società sciolta.

    Tale impostazione vale anche per l'ipotesi di assegnazioni effettuate in sede di liquidazione della partecipazione del singolo socio uscente, le quali hanno pertanto la natura di atti traslativi. Nulla, peraltro, sembra impedire che nel contratto sociale sia inserita una clausola che – in deroga al disposto dell'art. 2289 c.c. – preveda una liquidazione in natura del socio uscente, mediante assegnazione di immobili o che tale assegnazione in natura sia concordata, al momento del recesso, tra il socio e la società.

    Posto che l'obbligo di liquidare la quota del socio uscente grava sulla società, si pone, altresì, l'ulteriore e ben più complesso problema di verificare l'incidenza di tale obbligazione sul patrimonio e, soprattutto, sul capitale sociale. Sul punto la dottrina ritiene che la predetta obbligazione abbia la natura di perdita sociale, che rende necessaria una riduzione del capitale, a meno che i soci superstiti assumano volontariamente l'onere di liquidare il socio uscente con i propri beni personali e salva l'ipotesi di subingresso di un terzo estraneo alla compagine sociale nella titolarità della quota del socio uscente.

    3. Riduzione del capitale

    In mancanza di utili e riserve distribuibili, la possibilità di assegnare beni ai soci richiede una riduzione del capitale soggetta all'applicazione del citato art. 2306 c.c., il quale – nel prevedere che la delibera può essere eseguita “soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese” – sottopone l'attuazione della riduzione a una forma di condizione della mancata opposizione dei creditori da intendersi come condizione sospensiva legale.

    Affinché, poi, la società possa procedere alla riduzione mediante assegnazione di beni in natura anziché di denaro, il principio da rispettare è quello della parità di trattamento dei soci: si dovrà quindi verificare, in primo luogo, che la natura dei beni e il numero dei soci consentano un'assegnazione proporzionale. Diversamente, il profilo della parità di trattamento dei soci potrà essere superato soltanto laddove, a prescindere dalle maggioranze in concreto richieste per la modifica dei patti sociali, ricorra l'unanimità dei consensi.

    4Scioglimento e liquidazione

    L'assegnazione di beni ai soci a seguito dello scioglimento della società costituisce una fase (in genere quella conclusiva) della liquidazione delle società, la quale consiste in una fattispecie a formazione progressiva con cui la società, al momento della cessazione della propria attività, estingue i rapporti giuridici pendenti a essa facenti capo mediante il pagamento dei debiti sociali e, una volta estinte le passività o accantonate le somme per estinguerle, ripartisce tra i soci l'eventuale residuo. Nulla impedisce, peraltro, che in sede di ripartizione del residuo attivo i soci – ai quali per legge spetta una somma di denaro pari a una quota del valore dei beni residui che sia proporzionale alla misura della propria partecipazione sociale – si accordino per un'assegnazione di beni in natura, eventualmente prevedendo il pagamento di conguagli in denaro. Tale modalità di liquidazione, che implica il trasferimento della titolarità di beni dalla società ai soci, presuppone il consenso di ciascun avente diritto alla quota di liquidazione.

    Poiché, tuttavia, di regola la ripartizione dell'attivo avviene mediante il pagamento ai soci di somme di denaro corrispondenti al valore della loro partecipazione, occorre valutare la compatibilità di un'assegnazione di beni in natura in luogo del denaro con la disciplina dello scioglimento delle società di persone.

    In linea generale, il procedimento di liquidazione delle società di persone – che trova disciplina negli artt. 2275 e ss. – concettualmente consta di cinque momenti, rappresentati dalla redazione dell'inventario, dalla monetizzazione dei beni in natura e dei crediti esigibili, dal pagamento dei creditori sociali, dalla restituzione ai soci dei beni conferiti in godimento e, infine, dalla ripartizione dell'attivo residuo tra i soci.

    L'intero procedimento, così come delineato dal legislatore, risulta essere facoltativo e fungibile con forme convenzionali di liquidazione, ma con la precisazione che, perché possa darsi assegnazione del patrimonio sociale in capo ai soci, è comunque necessario procedere, anche in assenza di un formale procedimento di liquidazione, alla preventiva definizione dei rapporti con i terzi. Viene, infatti, in questione il principio sancito dall'art. 2280 c.c. che stabilisce il divieto di procedere a ripartizioni finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli, che la dottrina ritiene inderogabile in quanto posto a tutela dei creditori sociali che devono essere prioritariamente soddisfatti.

    In altre parole, l'assegnazione del patrimonio sociale al socio o ai soci superstiti presuppone o il soddisfacimento dei creditori o l'accantonamento delle somme necessarie per pagarli. Una volta, poi, che siano state soddisfatte le obbligazioni sociali, o accantonate le somme necessarie per il loro adempimento, ai sensi dell'art. 2281 c.c. i soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano e solo dopo aver restituito ai soci i beni conferiti in godimento, nulla osta al passaggio alla fase successiva che è quella della ripartizione del patrimonio residuo secondo l'ordine stabilito dall'art. 2282 c.c., il quale dispone che «estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni».

    Ai sensi dell'art. 2283 c.c. «Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni».

    Benché la norma richiami espressamente le disposizioni sulla divisione delle cose comuni e, quindi, gli artt. 1114 e ss. e, per il rinvio da questi ultimi operato, alle norme sulla divisione dell'eredità (artt. 713 ss.) nei limiti della compatibilità, la natura divisionale dell'atto di assegnazione non appare assolutamente pacifica.

    Parte della dottrina, infatti, considera l'assegnazione di beni in natura come un negozio dichiarativo di trasferimento della proprietà, allo stesso modo dell'assegnazione al singolo condomino, sottolineandone, pertanto, la natura divisionale; un'altra parte della dottrina rinviene nell'assegnazione ex art. 2283 c.c. una funzione divisoria, ma ne nega la natura dichiarativa riconoscendo, invece, all'atto di assegnazione un effetto traslativo. Poiché, infatti, la società è un ente diverso dai soci assegnatari, in caso di distribuzione di beni (di qualsiasi natura) ai soci si sarebbe necessariamente in presenza di un vero e proprio fenomeno traslativo che implica il trasferimento della titolarità dei beni dalla società, alla quale appartenevano, al patrimonio (particolare) dei soci. Altra parte della dottrina riconduce l'assegnazione ad un subingresso ope legis , analogo alla successione; si tratta di una tesi che sembrerebbe trovare un riscontro nella giurisprudenza che ha esaminato gli effetti della valenza estintiva della cancellazione della società dal registro delle imprese e le sue conseguenze sui beni non assegnati in sede di liquidazione, ove appunto sembra alludersi ad una sorta di successione necessaria (Cass., Sez. Un., n. 6070/2013). Altri ancora, infine, ravvisano invece nell'assegnazione di beni un negozio di carattere traslativo, come una forma di datio in solutum ad estinzione del debito della società nei confronti del socio ed avente ad oggetto il valore della quota da liquidare a quest'ultimo.

    In tale prospettiva sembra apprezzarsi la tendenza al riconoscimento di una piena soggettività a tutte le società di persone, anche irregolari, sicché, nell'assegnazione del bene appare sempre ravvisabile un trasferimento dalla società ai soci: se la società è un ente “diverso” dai soci assegnatari, è necessario concludere che l'atto di assegnazione abbia una natura traslativa, in quanto costituisce una fattispecie di trasferimento – di beni dalla società al socio – a fronte del credito del socio rappresentato dalla titolarità della quota.

    Ecco allora che il richiamo alle norme sulla divisione andrebbe riferito alla disciplina applicabile (in termini, ad esempio, di consenso unanime dei soci) e non anche alla natura dell'atto di assegnazione che invece implica il passaggio dalla società al socio. È quindi verosimile ritenere che, a seguito dell'approvazione del bilancio finale, sorga la legittimazione dei soci alla assegnazione del bene, che dovrà poi avvenire o con un atto propriamente divisorio, o con l'assegnazione in comunione.

    Analoghe considerazioni valgono per la società rimasta unipersonale: ancorché l'intero patrimonio non possa che essere assegnato all'unico socio superstite, non appare possibile prescindere da un atto che produca l'effetto di trasferire i beni dalla società al socio, realizzando così una fase attuativa della materiale assegnazione degli stessi. La necessità di tale materiale attuazione emerge, in particolare, laddove il patrimonio sociale comprenda beni immobili.

    Lo scioglimento della società determina, infatti, l'estinzione dell'ente e, pertanto, sotto il profilo soggettivo si verifica una sostituzione del soggetto titolare dei beni con altro soggetto distinto dal primo, determinando così una vicenda traslativa soggetta a trascrizione nei registri immobiliari. In particolare, l'art. 2645 c.c. – che è norma di chiusura dell'intero sistema pubblicitario – prevede la trascrizione di atti o provvedimenti diversi da quelli elencati all'art. 2643 c.c., ma produttivi degli stessi effetti in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari, tra i quali sono compresi tanto gli atti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, quanto quelli che costituiscono o sciolgono la comunione sugli immobili.

    5. Distribuzione di utili e riserve in natura

    Rispetto alle ipotesi in precedenza esaminate risulta residuale quella della società che intende assegnare beni ai soci senza ricorrere né allo scioglimento né alla riduzione del capitale sociale.

    Poiché, come in precedenza rilevato, occorre inquadrare civilisticamente le assegnazioni che la società intende porre in essere, la possibilità per la società di procedere all'assegnazione senza dover modificare il capitale sociale pare implicare la presenza di riserve distribuibili per un ammontare pari al valore degli immobili che si intende assegnare. A tal fine, la società può attuare quanto in oggetto attraverso una distribuzione di utili o di riserve in natura.

    Normalmente la distribuzione di utili o di riserve si realizza mediante versamento ai soci di una somma di denaro, per ragioni eminentemente pratiche, in quanto è più agevole commisurare una somma di denaro alla parte di utile spettante a ciascun socio, anziché proporzionare una data quantità di beni alle partecipazioni stesse. E tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti (Cass. n. 554/1965; App. Genova, 5/7/1986; App. Firenze, 30/5/1963) ritengono che, in linea di principio, nulla osti all'assegnazione, a titolo di distribuzione di utili, di determinati beni in natura; l'ipotesi risulterà più agevolmente percorribile, sul piano concreto, avendo riguardo alla composizione della compagine sociale (laddove essa sia costituita da pochi soci) e alla tipologia dei beni da attribuire (l'esemplificazione più spesso addotta è quella dell'attribuzione di partecipazioni esistenti nel patrimonio della società stessa).

    Il principio da rispettare, in questi casi, è pur sempre quello della parità di trattamento dei soci: si dovrà quindi verificare, in primo luogo, che la natura dei beni e il numero dei soci consentano un'assegnazione proporzionale.

    Al fine di stabilire, poi, i limiti entro i quali una società di persone possa procedere all'assegnazione di utili o riserve in natura, occorre considerare come l'art. 2303 c.c. stabilisca il divieto di ripartire somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti. Pertanto, ancorché non si possa affermare con certezza l'esistenza di un obbligo di redigere una situazione patrimoniale intermedia al fine di procedere all'assegnazione in oggetto, il ricorso a tale documentazione contabile appare quantomeno opportuno, in considerazione del regime di responsabilità in cui incorrono gli amministratori relazione alla tutela dei creditori sociali: nonostante, infatti, nelle società di persone i soci siano personalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, vi è comunque una norma, l'art. 2303 c.c., che vieta la distribuzione di utili che non siano stati realmente conseguiti.

    Inoltre, seppure gli adempimenti contabili delle società di persone risultino attenuati rispetto a quelli prescritti per le società di capitali, ciò non comporta la disapplicazione delle norme civilistiche, quali ad esempio quella sull'obbligo di rendiconto ex art. 2262 c.c. e di redazione del bilancio a chiusura dell'inventario ex art. 2214 c.c., applicabile alle s.n.c. in virtù del rinvio operato dall'art. 2302 c.c., poiché l'unica eccezione espressamente prevista dal codice civile è quella relativa alla categoria del piccolo imprenditore, esonerato dall'obbligo di tenere le scritture contabili ex art. 2214 c.c.

    Si è, peraltro, rilevato come la tenuta della contabilità e la rilevazione periodica della situazione patrimoniale delle società, imposte dalla disciplina civilistica, ancor prima che un obbligo giuridico posto a carico dell'imprenditore commerciale, rappresentino una indefettibile regola di buona amministrazione posta a garanzia della stessa impresa. Nonostante, quindi, la società sia una società di persone, appare opportuna la redazione di una situazione patrimoniale dalla quale risulti la sussistenza delle riserve da distribuire.

    Peraltro, tale conclusione sembra valere a prescindere dalla circostanza che la società sia in regime di contabilità semplificata. Occorre, infatti, tenere presente che la distinzione tra il regime della contabilità ordinaria e quello della contabilità semplificata non sembra operare nell'ambito delle disposizioni civilistiche che impongono determinati adempimenti contabili.

    La contabilità semplificata consiste, infatti, in un'opzione prevista dalla normativa fiscale (art. 18 del d.P.R. n. 600/1973) che consente a determinati soggetti di tenere e conservare i soli registri contabili rilevanti ai fini dell'IVA (registro delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi) da integrare con le operazioni non rilevanti ai fini IVA, ma comunque rilevanti per la determinazione del reddito d'impresa. Pertanto, anche nel caso di società di persone in regime di contabilità semplificata si conferma l'opportunità della redazione di una situazione patrimoniale dalla quale risulti la disponibilità di elementi patrimoniali da assegnare a titolo di distribuzione di riserve.

    6Assegnazione di beni ai soci e prelazioni

    Per l’esame della ricorrenza o meno dei diritti di prelazione legale o volontaria in sede di assegnazione di beni della società ai soci si rinvia alla voce Assegnazione di beni ai soci nelle società di capitali (profili civilistici).

    Daniela Boggiali

    Nota bibliografica

    Risposta a quesito n. 101-2016/I e n. 88-2016/T, estt. D. BOGGIALI – A. RUOTOLO – S. CANNIZZARO.