Adozione (diritti successori)Gli effetti del provvedimento di adozione sui rapporti di parentela intercorrenti tra l'adottato e la famiglia di origine variano a seconda della disciplina seguita nel procedimento di adozione, di cui esistono diverse tipologie: adozione di persone maggiori d'età (artt. 291 e ss. c.c.), adozione di minori (artt. 6-28, l. 4 maggio 1983, n. 184), adozione di minori stranieri (artt. 29-43, l. 184/1983), adozione di minori in casi particolari (artt. 44-57, l. 184/1983). A tali previsioni, attualmente vigenti, occorre aggiungere anche cenni sull'adozione c.d. speciale di cui alla l. 5 giugno 1967, n. 431 che pur essendo stata abrogata dalla l. 184/1983, in realtà ne ha gettato le basi in termini di principi e ratio. 1. Adozione di persone maggiori d'età (artt. 291 e ss. c.c.) L'adozione delle persone maggiori di età comporta l'acquisto dello stato di figlio adottivo nei confronti dell'adottante, il quale si aggiunge al precedente stato familiare, senza modificarlo. Tale sovrapposizione si desume dall'art. 300 c.c., il quale stabilisce che «l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge». L'adottato maggiore d'età, quindi, ha un rapporto di parentela nei confronti della famiglia d'origine, nei confronti dell'adottante (art. 304 c.c.), ma non nei confronti della famiglia dell'adottante. Ci si è interrogati sulla della disciplina di cui all'art. 299 c.c. per il quale è imposto di anteporre il nuovo cognome a quello della famiglia di origine, osservando che l'assunzione del cognome di adozione costituisce un effetto legale del vincolo e se nella sentenza non viene disposto nulla rispetto all'assunzione del cognome, l'ufficiale di stato civile applica automaticamente il primo comma dell'articolo 299, disponendo che all'adottato venga anteposto al proprio cognome quello dell'adottante. Il cognome, pertanto, anche nelle adozioni di persone di maggiore età costituisce un indice di appartenenza utile alla definizione della questione successoria con i limiti della disciplina propria di questa forma di adozione. Molto di recente in argomento è stato osservato che «la lettura costituzionalmente orientata dell'istituto dell'adozione del maggiorenne, volta, da un lato, alla nuova funzione dell'istituto e, dall'altro, a un nuovo impianto giuridico di riconoscimento del valore dell'identità della persona, impone all'interprete un'interpretazione adeguatrice dell'art. 299 c.c. al fine di consentire, nonostante il tenore letterale di tale disposizione, la postposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato» (Trib. Parma 27/2/2019, n. 2). Di particolare interesse è l'atteggiarsi della disciplina della rappresentazione di cui all'art. 468 c.c. nell'ambito dei rapporti successori tra adottante e adottato che non possa o non voglia adire l'eredità dell'adottante e lasci al contempo dei discendenti. Sul punto è stato osservato che per quanto concerne il diritto di rappresentazione, mancando, come detto, l'instaurazione di vincoli di parentela tra l'adottato e i parenti dell'adottante, si ritiene che il primo non abbia titolo per rappresentare l'adottante nella successione degli ascendenti o dei fratelli o sorelle di quest'ultimo. Ciò detto, occorre considerare la diversa posizione dei discendenti dell'adottato, i quali, secondo la prevalente dottrina, ben possono rappresentare l'adottato nella successione dell'adottante, ex art. 468 c.c. Si ritiene, infatti, che i nuovi vincoli familiari dell'adottato – non, cioè, quelli con la famiglia di origine, ma quelli con la famiglia che egli stesso abbia costituito – rilevano anche nella successione dell'adottante, per cui i discendenti dell'adottato che non possa o non voglia venire alla successione succedono all'adottante in rappresentazione. In materia particolarmente rilevante risulta essere anzitutto un'ordinanza della Cassazione, la quale afferma che «alla stregua della legislazione civile, i discendenti del figlio adottato hanno la stessa posizione soggettiva ed oggettiva dei discendenti del figlio legittimo, in quanto i primi sono legati all'adottante da un rapporto civile equivalente o quanto meno assimilabile al rapporto di parentela che lega i secondi ai loro ascendenti: infatti, mentre a termini dell'art. 300 c.c., si dispone nei confronti dell'adottante l'esclusione di ogni rapporto civile derivante dal vincolo di adozione in relazione unicamente alla famiglia d'origine dell'adottato e non a quella da questi costituita, dall'art. 468 c.c. si prevede in materia successoria la rappresentazione nella linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi» (Cass. ord. n. 420/1978). Si è poi pronunciato il Giudice delle leggi nei seguenti termini: «L'art. 468 c.c. (...) chiama alla successione, assieme agli altri soggetti espressamente indicati, anche i discendenti del figlio adottivo che non possa o non voglia accettare l'eredità, senza discriminazione alcuna rispetto ai discendenti del figlio legittimo. La funzione dell'istituto è quella di tutelare gli interessi della famiglia del mancato erede o legatario diretto, impedendo che essa venga privata dei beni del de cuius , solo perché il genitore non ha potuto o non ha voluto accettarli. Non può quindi negarsi l'esistenza, ai fini della rappresentazione ereditaria, di un rapporto civile tra adottante e discendenti dell'adottato, cui l'ordinamento attribuisce un preciso rilievo, derivante dall'adozione ed equivalente a quello di parentela. Se tale è la logica giuridica del sistema, improntato alla tutela dell'adottato e dei suoi discendenti alla stessa stregua del figlio legittimo, del tutto arbitraria si rivela la discriminazione introdotta dal legislatore tributario tra i discendenti del mancato erede-figlio legittimo e quelli del mancato erede-figlio adottivo, con il sottoporre il patrimonio ereditato da quest'ultimo ad una tassazione più sfavorevole, quale quella prevista per gli estranei. Una volta quindi che la legge civile parifica la tutela successoria della famiglia del figlio adottivo a quella della famiglia del figlio legittimo, la mancata estensione di tale parificazione nel diritto tributario assume il significato di un irragionevole arbitrio, come tale lesivo del principio di uguaglianza. Restano così superati gli argomenti deducibili dall'art. 300 c.c. che furono posti a base della sentenza di questa Corte n. 71 del 1976 per respingere la medesima questione ora proposta. Del resto, occorre osservare che la conclusione allora raggiunta è oggi contrastata dalla giurisprudenza ordinaria, la quale ha ritenuto, anche alla luce del nuovo clima normativo, che l'esclusione del rapporto civile derivante dal vincolo di adozione tra l'adottante e la famiglia dell'adottato riguardi unicamente la famiglia di origine di quest'ultimo e non anche quella da lui costituita» (C. Cost. n. 13/1986). 2. Adozione di minori (artt. 6-28, l. 4 maggio 1983, n. 184) Tale tipo di adozione è consentita nei confronti dei minori che si trovano in stato di abbandono e produce due effetti principali: attribuisce all'adottato lo stato di figlio legittimo e determina la cessazione di ogni rapporto con la famiglia d'origine, ad eccezione dei divieti matrimoniali (art. 27 l. 184/1983). Poiché resta il vincolo di sangue con la famiglia naturale, permangono i relativi divieti matrimoniali, ma cessa ogni altro rapporto giuridico che deriva da tale vincolo. L'attribuzione dello status di figlio legittimo avviene per identificazione e non per assimilazione e diviene la fonte diretta di tutti i diritti, i doveri, le capacità, le responsabilità, le incompatibilità che per la filiazione legittima formano oggetto di speciali norme. Così, ad esempio, l'art. 147, che impone ai genitori di mantenere, educare ed istruire la prole, trova applicazione anche per il minore adottato con adozione speciale in conseguenza dell'attribuzione a questi dello stato di figlio legittimo. L'adottato durante la minore età, quindi, poiché è considerato figlio legittimo dell'adottante, vanta diritti successori nei confronti della famiglia adottiva, ma non nei confronti della famiglia di origine. L'adottato, pertanto, succede all'adottante e a tutti i parenti dell'adottante, compresi i collaterali, iure proprio o per rappresentazione. Poiché, invece, sono venuti meno i rapporti con la famiglia d'origine, ad eccezione dei divieti matrimoniali, l'adottato non ha alcun diritto successorio nei confronti dei propri parenti naturali ed infatti, è stato osservato che pertanto, l'adottato va considerato come mai chiamato all'eredità e quindi non come rinunciante, dal che le quote relative all'eredità genitoriale (quella biologica), vanno computate non considerando quel soggetto fin dall'inizio. Gli effetti dell'adozione di minore in stato di abbandono sono, dunque, particolarmente ampi, in quanto la famiglia adottiva si sostituisce completamente alla famiglia di origine. Per questo motivo, la dichiarazione di adottabilità del minore avviene in seguito ad una procedura particolarmente complessa, la cui disciplina è finalizzata a garantire gli interessi del minore e a consentire alla famiglia d'origine di opporsi all'adozione, qualora sussistano i presupposti. Ci si è chiesti se permangano effetti successori verso la famiglia biologica nell'ipotesi in cui il padre biologico dell'adottato sia morto in epoca precedente la sentenza di adozione e per la cui successione la madre biologica non abbia mai compiuto alcun atto di accettazione beneficiata. Come già visto l'art. 27 l. 184/1983 prevede la cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali: in buona sostanza, come evidenziato dalla dottrina che si è specificatamente occupata del tema, con l'adozione si scioglie ogni legame dell'adottato con la famiglia di origine. E dunque viene meno qualsiasi tipo di rapporto (educativo, alimentare, previdenziale, successorio, ecc.) nei confronti dei genitori e di tutti i parenti [...]. L'unico legame che permane con la famiglia di origine, è quello a fini eugenetici (e per evitare incesti) dei divieti matrimoniali: tutti senza eccezioni. Pertanto, a differenza dell'adozione ordinaria regolata dal codice civile e riservata ai maggiori di età, dove l'adottato mantiene i diritti (anche successori) verso i membri della famiglia di origine, laddove, invece, si tratti di adozione speciale o di adozione legittimante, l'adottato perde ogni diritto (anche successorio) rispetto alla sua famiglia di sangue. Con l'adozione legittimante, infatti, il minore entra a tutti gli effetti nella nuova famiglia adottiva e scioglie ogni legame con quella di origine: non si tratta, dunque, di una tendenziale equiparazione alla filiazione legittima, ma dell'acquisto del medesimo stato. In altri termini, con l'adozione legittimante cade la chiamata ereditaria rispetto alla successione apertasi in seno alla famiglia di origine/biologica. La circostanza che la successione del padre biologico si sia aperta in epoca precedente il perfezionamento dell'adozione legittimante e cioè in un momento in cui il minore era ancora legittimario del de cuius , non sposta le considerazioni fin qui raggiunte perché per i minori non valgono atti di accettazione tacita ovvero espressa ma solo atti di accettazione con beneficio di inventario. Infatti, in base all'interpretazione sistematica degli artt. 471-485 e 489 c.c., gli incapaci (minori, interdetti, inabilitati ed emancipati) non possono accettare l'eredità se non con beneficio di inventario, allo scopo evidente di tutelare i soggetti incapaci, impedendo che, a seguito della confusione del loro patrimonio con quello del de cuius , essi possano essere chiamati a rispondere illimitatamente per i debiti ereditari. Da ciò consegue un importante corollario applicativo «l'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con beneficio d'inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede» (Cass., n. 9648/2000). Pertanto, mancando l'accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario, il minore rimane nella posizione di chiamato all'eredità e, nel termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c., il suo rappresentante legale potrà accettare l'eredità con il beneficio d'inventario; mentre lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare all'eredità, se non si ancora prescritto il suo diritto di accettare (Cass. n. 162/1962; Cass. n. 881/1967; Cass. n. 1144/1969; Cass. n. 1267/1986; Cass. n. 227/1995). In sostanza, l'accettazione pura e semplice ovvero l'accettazione tacita dell'eredità non producono effetti nella sfera giuridica del minore chiamato all'eredità, il quale conserva inalterata la sua posizione. Nel caso concreto al momento del raggiungimento del diciottesimo anno di età, il legittimario in questione non era più tale rispetto al de cuius della cui successione si tratta, avendo interrotto ogni rapporto con la famiglia di origine in forza del già citato art. 27 l. 184/1983 e pertanto, su tale vicenda non ha più alcun titolo. In conclusione, l'atto di disposizione di parte del compendio ereditario, può essere posto in essere da quelli che ne sono i titolari in forza di successione e tra questi, per le ragioni sopraesposte, non vi può essere ricompresa il figlio biologico ormai adottato. 3. Adozione speciale ex l. 5 giugno 1967, n. 431 Come ricostruito da autorevole dottrina la disciplina dell'adozione dei minori era in un primo tempo contenuta nella legge 5 giugno 1967, n. 431 – legge che si poneva, esclusivamente “dalla parte del fanciullo”, in un'ottica del tutto inedita per il nostro ordinamento e nella prospettiva di un'incisiva protezione dei suoi interessi – la quale prevedeva l'adozione c.d. speciale, con la quale il minore abbandonato entrava nella nuova famiglia con uno status in tutto assimilato a quello di legittimità, tanto nel caso in cui non avesse famiglia, quanto nel caso che ne avesse una non in grado di adempiere ai propri compiti educativi. L'adozione speciale si riferiva ai minori di anni otto. La Corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto, ha precisato che «l'adozione, quale disciplinata dalla legge 184 del 1983, non è istituto nuovo rispetto all'adozione speciale di cui alla legge 431 del 1967. Il legislatore ha ritenuto, al contrario, nel fondato convincimento che la disciplina dell'adozione dei minori contenuta in tale legge corrispondesse, in linea generale, alle direttive costituzionali in materia, ha inteso mantenerla in vita nei suoi tratti fondamentali, elevandola a modello generale di adozione e prevedendo discipline diverse solo per taluni casi particolari» (...). Il legislatore ha così provveduto a redigere un testo organico, comprensivo di tutta la materia, nell'ambito del quale, al titolo secondo, è stata integralmente trasfusa, salvo rettifiche ed adattamenti, la previgente disciplina dell'adozione, speciale; e correlativamente, il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile, in cui tale disciplina era stata inserita, è stato espressamente abrogato con l'art. 67 l. cit. Per quanto attiene in particolare alla disciplina, che qui interessa, degli effetti dell'adozione, il legislatore, ispirandosi alla fondamentale esigenza di tutela dell'interesse del minore, ha mantenuto la scelta già operata nel 1967 di garantire il diritto dello stesso ad avere un'unica famiglia, ove risulti necessario sostituirne una nuova a quella d'origine. Tale scelta, corrispondente alle direttive di cui agli art. 30, comma 2 e 31, comma 3 Cost., è stata anzi rafforzata e perfezionata: sia nel senso di sancire la definitiva parificazione dello status del figlio adottivo a quella del figlio legittimo a titolo originario, sia nel senso di recidere i residui legami del minore adottato con la famiglia d'origine. Sotto il primo profilo è stata perciò soppressa, nell'art. 27, comma 1, la disposizione che limitava l'acquisizione di un pieno status di figlio legittimo escludendo l'instaurazione di rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti (...). La Corte ha ritenuto altresì che l'assunto del Tribunale di Torino che aveva sollevato la questione – secondo il quale non poteva ammettersi una applicazione dell'art. 27 anche alle adozioni sorte sotto la precedente normativa, in quanto si sarebbero venute a ricollegare all'adozione speciale, al di fuori della volontà degli interessati, conseguenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma nel momento in cui si era fatta applicazione dell'istituto – sia infondato in quanto esso presuppone una concezione privatistica dell'istituto dell'adozione, in contrasto con la funzione pubblicistica, già presente nella legge del 1967 e ora rafforzata dalla legge del 1983, che ad esso va assegnata. Nella tutela dei fondamentali interessi del minore, che costituiscono il centro di gravità dell'adozione, ed ai quali devono essere subordinati tanto gli interessi dell'adottante, quanto quelli della famiglia d'origine, rientra dunque l'acquisizione dello status di figlio legittimo pleno iure . E tale acquisizione si realizza al di là della volontà degli adottanti, in quanto, l'adozione, seppure trae origine da un atto di autonomia dei privati, non si perfeziona che con il provvedimento giudiziario che deve tenere in considerazione, come preminente, l'interesse del minore e non quello degli adottanti. «Inoltre – prosegue la Corte – le situazioni giuridiche che da tale provvedimento discendono – cioè gli status , le potestà, i diritti. le facoltà, gli obblighi, ecc. degli interessati e dei terzi – sono interamente predeterminate dalla legge. Il legislatore perciò, così come è libero – nel rispetto dei principi costituzionali – di configurare in un certo modo tali situazioni, è altrettanto libero – sempre nel rispetto dei medesimi principi – di modificarle. Ove, poi, per interessati il tribunale rimettente abbia inteso i parenti collaterali degli adottanti, nei cui confronti l'adottato acquisisce con la nuova legge un rapporto di parentela, è agevolmente osservabile che essi, allo stesso modo in cui subiscono le conseguenze dell'altrui filiazione legittima o naturale, non possono non subirle ove trattisi di filiazione per adozione: tant'è che nessun ruolo specifico è ad essi riservato nel relativo procedimento». In argomenti ci si è chiesti se un soggetto, nato il 5 marzo 1963, possa vantare diritti nell'ambito della successione del genitore affidatario, deceduto il 21 marzo 1973, pendente il periodo di affidamento preadottivo dello stesso soggetto, lasciando la coniuge superstite e affidataria del minore. Il Tribunale successivamente alla morte del genitore affidatario della cui eredità si tratta, ha dichiarato l'adozione speciale del minore di entrambe i genitori, sia quello deceduto che la coniuge superstite. Il riferimento normativo è proprio alla legge 5 giugno 1967, n. 431 e precisamente all'art. 4, il quale dispone che “nel titolo VIII del libro I del codice civile è inserito il seguente capo III con il titolo: dell'adozione speciale”. E nella parte relativa alla “dichiarazione di adozione speciale” prevede che “se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione può essere egualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge”. Sull'interpretazione di tale previsione la giurisprudenza (App. Venezia 5/12/1970), stabilì che «malgrado la morte o l'incapacità di uno dei coniugi, verificatesi durante l'affidamento preadottivo, si deve dar luogo, su istanza del coniuge superstite o capace, alla pronunzia di adozione speciale nei confronti di entrambi i coniugi, e non di uno solo di essi. [...] La ratio della norma traspare ovvia ed evidente, essendo quella disposizione chiaramente intesa ad evitare che il minore, già inserito finalmente in un idoneo nucleo familiare, sia dolorosamente estirpato da quella famiglia adottiva dopo che naturali sentimenti di reciproco affetto hanno avuto costantemente modo di consolidarsi e cementarsi. Ed alla stregua di tali considerazioni il legislatore ha considerato di ammettere l'adozione speciale per entrambe i coniugi, anche se la presenza fisica o la capacità di uno degli adottanti più non sussistono». Tale orientamento è stato fatto proprio anche dalla dottrina che si occupata del tema osservando che «l'istanza del coniuge superstite non è una nuova manifestazione di volontà adottiva ma mera manifestazione della propria decisione di non recedere dalla domanda, malgrado la nuova situazione verificatesi. Ma se le volontà manifestate prima dell'affidamento preadottivo sono quelle su cui si radica il provvedimento di adozione non vi è motivo alcuno per limitare l'adozione al coniuge superstite, obliterando quella volontà dell'altro coniuge che è stata validamente e liberamente espressa». La dottrina che si interessata della successiva l. 184/1983, nell'ambito del commento all'art. 25, comma 4 (che stabilisce che l'effetto dell'adozione per il coniuge deceduto, durante il periodo di affidamento, va considerato dalla data della morte), ha letto tale norma come una specificazione, affermando che «la disposizione in esame, sostanzialmente identica a quella previgente, risolve opportunamente un problema che si era prospetto per il passato e cioè quello se l'adozione dovesse pronunciarsi nei confronti di entrambe i coniugi o nei confronti di uno solo, stabilendo che l'adozione va disposta nei confronti di entrambe i coniugi e con effetto nei confronti del coniuge deceduto, dalla data della morte». L'adozione ha in tale ipotesi una diversa decorrenza, dal momento che nei confronti del coniuge superstite decorre dal provvedimento che la pronunzia. La decorrenza nei confronti del defunto dal momento della morte comporta, evidentemente, effetti successori sull'eredità del de cuius . 4. Adozione di minori stranieri (artt. 29-43, l. 184/1983) L'adozione di minori stranieri si differenzia da quella dei minori italiani dal punto di vista del procedimento, ma produce gli stessi effetti dell'adozione di minori cittadini italiani. L'art. 35, comma 1 l. 184/1983, infatti, stabilisce che “l'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27”. L'adozione dei minori stranieri può, pertanto, essere equiparata a quella del minore italiano, il quale, poiché è considerato figlio legittimo dell'adottante, vanta diritti successori nei confronti della famiglia adottiva, ma non nei confronti della famiglia di origine. 5. Adozione di minori in casi particolari (artt. 44-57, l. 184/1983) Questa particolare ipotesi di adozione prescinde dallo stato di abbandono del minore e può aversi nei seguenti tre casi: 1) quando il minore è orfano e l'adottante è parente fino al sesto grado o ha instaurato con il minore un rapporto di affetto già prima della morte dei genitori; 2) quando l'adottante è coniuge del genitore del minore; 3) quando vi è la constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo. L'esistenza di particolari presupposti di adozione del minore giustifica il venir meno del complesso procedimento di accertamento dello stato di abbandono del minore. Tale circostanza, tuttavia, determina la produzione di effetti più attenuati rispetto a quelli derivanti dall'adozione del minore in stato di abbandono. In particolare, il più ristretto ambito di applicazione di tale tipo di adozione e la maggiore snellezza procedurale, derivante dalla mancanza della dichiarazione dello stato di adattabilità di cui agli artt. 8 e ss., l. 184/1983, giustificano la conservazione dei rapporti di parentela con la famiglia d'origine del minore e la produzione di effetti analoghi a quelli dell'adozione di persona maggiore d'età. L'art. 55 l. 184/1983, infatti, rinvia all'art. 300 c.c., il quale stabilisce che «l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge». L'adozione di minore in casi particolari, quindi, produce gli stessi effetti dell'adozione del maggiore di età, in quanto non determina la cessazione di ogni rapporto con la famiglia d'origine. Essa, tuttavia, ha una finalità diversa dall'adozione civile, perché è pur sempre funzionale all'inserimento del minore in un contesto familiare, come si desume dall'art. 48 l. 184/1983, il quale attribuisce agli adottanti la potestà dei genitori e l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato. Per quanto riguarda i diritti successori, l'adozione dei minori in casi particolari può, pertanto, essere equiparata a quella del maggiore di età, il quale vanta diritti successori nei confronti della famiglia d'origine, nei confronti dell'adottante (art. 304 c.c.), ma non nei confronti della famiglia dell'adottante. La legge 184/1983 conteneva anche una previsione in materia di affiliazione, un istituto che proprio la legge qui citata ha provveduto ad abrogare. Originariamente la disciplina della affiliazione era prevista dal codice civile, laddove in ipotesi di abbandono morale e materiale del minore (art. 403 c.c. “vecchia” versione), questi venisse collocato in un istituto di protezione per ordine dell'autorità. Da qui poteva essere dato in affidamento a persona di fiducia (art. 404), la quale dopo tre anni poteva fare richiesta al G.T. del luogo di sua residenza, di affiliarsi il minore (art. 404). Ai sensi dell'art. 408 c.c. (“vecchia” versione), il provvedimento che accoglieva l'istanza di affiliazione, poteva altresì attribuire il cognome dell'affiliante, qualora questi ne avesse fatto richiesta, all'affiliato. Ai sensi dell'art. 409 c.c. (“vecchia” versione), l'affiliazione attribuiva all'affiliante i poteri inerenti alla patria potestà, nonché i doveri di mantenere, educare, istruire il minore. Nei successivi artt. 410 e 411 c.c. (“vecchia” versione) venivano indicati i casi di revoca ed estinzione dell'affiliazione e per quanto qui interessa, all'art. 411, comma 1 c.c., l'affiliazione si estingueva qualora il genitore, che era decaduto o impedito dall'esercizio della patria potestà e che quindi aveva dato luogo con la sua condotta all'attivazione della procedura di tutela del figlio minore da parte dei servizi sociali, veniva reintegrato nell'esercizio della potestà. Nel codice non venivano previsti ulteriori effetti conseguenti all'affiliazione. In particolare, la dottrina escludeva che mediante la stessa sorgessero diritti successori in capo all'affiliato (così come si escludeva anche la sussistenza dell'obbligo alimentare). In considerazione del particolare vincolo che legava affiliante e affiliato, e della possibilità che quest'ultimo potesse aver concorso alla formazione del patrimonio del primo, era unicamente prevista una riduzione dell'imposta di successione per il caso in cui l'affiliante avesse disposto per testamento in favore dell'affiliato (art. 9 l. 19 gennaio 1942, n. 23 e art. 1, comma 2 d.l. lgs. 8 marzo 1945, n. 90). Come anticipato, la disciplina della affiliazione è stata abrogata per effetto dell'art. 77 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Tuttavia, l'art. 79 l. 184/1983, regolando i rapporti transitori, ha previsto la possibilità di chiedere al Tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti dell'adozione nei confronti degli affiliati se minorenni all'epoca del relativo provvedimento. Vengono quindi disciplinate analiticamente le condizioni necessarie perché possa verificarsi tale estensione. Occorre segnalare, al riguardo, che – coerentemente alla sua natura transitoria – il citato art. 79 ammetteva tale conversione solo con riferimento alle domande inoltrate entro tre anni dalla entrata in vigore della legge di riforma (e dunque fino al 1° giugno 1986). La brevità del termine è stata giustificata in dottrina in relazione all'intento del legislatore di evitare abusi, ed in particolare l'elusione de i principi della nuova disciplina sulla adozione.
Daniela Boggiali (aggiornamento di Serena Metallo) Nota bibliografica Risposta a quesito n. 409-2015/C, est. F. TRESCA; Risposta a quesito n. 436-2015/C, est. F. TRESCA; Risposta a quesito n. 362-2012/C, est. S. METALLO; Risposta a quesito n. 38-2020/C, est. S. METALLO; Risposta a quesito n. 31-2018/C, est. S. METALLO; Risposta a quesito n. 529-2007/C, est. S. METALLO; Risposta a quesito n. 180-2014/C, est. M. BELLINVIA; Risposta a quesito n. 168-2008/C, est. S. METALLO; Studio n. 1591-1997, est. A. RUOTOLO. |