CollazioneCenni introduttivi: l'istituto La collazione ereditaria, definita come una fase di ricostruzione dell'asse ereditario strumentale al processo divisionale (Cass. n. 10478/2015; Trib. Benevento, 1/04/2010), costituisce un obbligo per il coerede donatario a conferire agli altri coeredi quanto ha già ricevuto dal defunto per donazione. Obbligo, questo, che sorge automaticamente a segui-to dell'apertura della successione (nel senso che i beni donati devono es-sere conferiti indipendentemente da un'espressa domanda dei condividenti: Cass. n. 2700/2019; Cass. n. 19833/2019; Cass. n. 15131/2005) e che implica un apporto reale del bene o del suo equivalente in denaro. Su un piano funzionale, la collazione è un mezzo giuridico preordinato alla formazione della massa ereditaria da dividere nella prospettiva di assicurare l'equilibrio tra i vari coeredi o quantomeno di evitare (o attenuare) una disparità di trattamento tra gli stessi, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote ad essi spettanti (Trib. Modena, 31/07/2014; Cass. n. 21896/2004). Tale finalità è realizzata proprio attraverso la redistribuzione, all'atto della divisione, di un valore pari al preesistente arricchimento conseguito nel patrimonio dei coeredi dalle donazioni conseguite dal defunto quando era in vita (Cass. n. 17719/2019; Cass. n. 3013/2006; Trib. Frosinone, 30/3/2018; Trib. Modena, 24/10/2016; Trib Milano, 8/05/2012; Trib. Ferrara, 14/5/2008). Sotto il profilo della natura giuridica, la collazione viene ricostruita in termini di operazione predivisionale con funzione di lasciti anticipatori della futura eredità (cd. “anticipazione di eredità”). Minore seguito ha avuto nel tempo il tentativo di fare riferimento a una “volontà presunta del de cuius”, qualora abbia fatto in vita donazione ad alcuni dei propri discendenti o eventualmente a tutti, di non aver così inteso alterare (salvo espressa dispensa) il trattamento spettante ai coeredi a seguito dell'apertura della successione (Trib. Torino, 1/12/2020; App. Napoli, 24/11/2016). Del pari superati sono pure i richiami ora a una pretesa “comproprietà familiare” ora a un “superiore interesse della famiglia” ora una pretesa “eguaglianza fra i coeredi”. I presupposti per il sorgere dell'obbligo di collazione sono: – la qualità di donatario del soggetto tenuto a collazione; – la qualità di discendente o di coniuge del de cuius; – la qualità di coerede (legittimo o testamentario); – la mancanza di dispensa da collazione che opera nei limiti della quota disponibile, cosicché laddove il valore del bene donato superi il valore della disponibile, il donatario ha l'obbligo di imputare alla quota ereditaria a sé spettante l'eccedenza del valore del bene donato rispetto alla disponibile (Trib. Benevento, 22/4/2020); – l'esistenza di un relictum da dividere. In mancanza non si farebbe luogo a divisione e quindi a collazione, salvo l'esito vittorioso dell'azione di riduzione (Cass. n. 18468/2020; Trib. Pordenone, 8/2/2018; App. Roma, 12/10/2011; Cass. n. 3935/1975. Contra, Cass., n. 1988/1969; Trib. Genova, 17/5/1993). La collazione è prevista dalla legge in natura o per imputazione (art. 737 c.c.). Come evidenziato in dottrina, l'imputazione nella collazione, che sostanzialmente significa richiamo del donatum per incrementare la massa ereditaria da dividere, si differenzia dall'imputazione ex art. 556 c.c. la quale, invece, presuppone la riunione fittizia dei beni imputabili al de cuius; rappresenta una condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione (e, pertanto un onere a carico di chi agisce in riduzione); assolve la funzione di formare il valore reale della legittima. Infatti, la collazione a fini divisori accresce effettivamente la massa sulla quale operare la divisione, mentre la riunione fittizia ex art. 556 c.c. costituisce soltanto uno strumento contabile per consentire di valutare correttamente la quota disponibile e quella indisponibile. In relazione agli immobili, poi, è stato affermato che la collazione opera di diritto la costituzione della comunione del bene immobile donato a favore dei coeredi sotto la condicio iuris sospensiva negativa della dichiarazione di scelta della imputazione del valore da parte del donatario che è obbligato alla dichiarazione di scelta. L'oggetto della collazione, in base all'art. 737 c.c., sono i beni ricevuti personalmente dal de cuius per donazione diretta o liberalità non donativa e il fenomeno può riguardare tanto le donazioni di beni in diritto di proprietà tanto le donazioni di beni in diritto reale limitato. Quanto alle donazioni dissimulate, la collazione sorge soltanto a seguito della sentenza d'accertamento della simulazione (Cass. n. 3932/2016; Cass., n. 4021/2007). Anche le donazioni di modico valore sono soggette a collazione (Cass. n. 2700/2019; contra App. Roma, 12/10/2011; Cass., n. 3935/1975; Cass. n. 543/1970), fatta eccezione per quelle fatte al coniuge (art. 738 c.c.) e non già per quelle fatte ai discendenti (Cass. n. 1373/2009). L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge. Va esclusa qualunque presunzione di interposizione fittizia riguardo alle donazioni effettuate in favore dei discendenti o del coniuge dell'erede. La prova della simulazione deve essere fornita in giudizio. Va dimostrato che la donazione effettuata in favore di tali soggetti sia in realtà stata effettuata in favore dell'erede (Trib. Benevento, 1/4/2010). La collazione può avvenire in natura o per imputazione, a scelta del conferente se si tratta di beni immobili: nel primo caso il bene oggetto di collazione rientra nella massa ereditaria nello stato in cui esso si trova; nel secondo caso dal valore del bene occorre dedurre il maggior valore che il bene aveva al momento dell'apertura della successione, ritenendo che questo valore era già entrato nel patrimonio dell'erede condividente. Particolarmente interessante Cass. n. 74/1967, per la quale l'istituto della collazione – regolato, per quanto riflette i figli legittimi, dall'art. 737 c.c. – e quello della riunione fittizia del relictum e del donatum ai fini della determinazione della porzione disponibile – disciplinato dall'art. 556 dello stesso codice – debbono essere tenuti distinti per le loro caratteristiche, le loro finalità e i loro effetti, con la conseguenza che l'esclusione della collazione di un bene donato, per esservi stata dispensa da parte del de cuius, non importa che del bene stesso non si debba tener conto, riunendolo fittiziamente agli altri beni per la formazione della massa cosiddetta di calcolo. 1. Il discendente che succede per rappresentazione L'art. 740 c.c. impone al discendente che succede per rappresentazione l'obbligo di conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo. Due, almeno, sono le rationes a fondamento di una disposizione normativa che, a un livello di minore astrattezza, si presta a una doppia lettura con riguardo tanto alla posizione dei coeredi del rappresentato tanto a quella del rappresentante. Da un canto, il rappresentante deve conservare la stessa identica posizione successoria del rappresentato. Da un altro canto, i coeredi del rappresentato non devono essere pregiudicati dalla circostanza che, in luogo del donatario, sono subentrati alla successione i suoi rappresentanti. Laddove, infatti, trovasse applicazione anche nei confronti dei rappresentanti la regola fissata dall'art. 739 c.c., in base alla quale il discendente è tenuto a conferire soltanto le donazioni a lui fatte, la posizione giuridica dei coeredi del rappresentato resterebbe praticamente danneggiata dalla perdita del diritto alla collazione delle donazioni fatte al rappresentato medesimo, dovuto alla sua mancata partecipazione alla successione. L'esame assiologico degli interessi coinvolti nella disposizione normativa, pone in luce le rationes che implicate reciprocamente governano l'intera disciplina del trattamento collatizio applicabile al discendente che succede per rappresentazione. Dalla prima discende che, se la funzione della disposizione è quella di conservare al rappresentante una situazione successoria in tutto e per tuto identica a quella in cui si sarebbe trovato il rappresentato, allora, il discendente che succede per rappresentazione è tenuto alla collazione delle liberalità fatte dal defunto al rappresentato. Sono escluse invece le liberalità fatte direttamente a lui. Il rappresentante non può cioè essere tenuto a conferire le liberalità a lui fatte dal defunto, di cui non ha mai beneficiato il rappresento e che mai avrebbe dovuto certamente conferire se quest'ultimo fosse venuto alla successione. Dalla seconda delle rationes risulta poi che i coeredi del rappresentato come non devono subire alcun pregiudizio per il fatto che, in luogo del donatario, partecipino alla successione i suoi rappresentanti, così non devono conseguire più di quanto avrebbero conseguito se il rappresentato fosse venuto personalmente alla successione. A ciò è d'ostacolo lo stesso art. 739 c.c., che esclude che l'erede debba conferire le donazioni fatte ai propri discendenti. Questa ricostruzione, sostenuta dalla più autorevole dottrina, trova anche un addentellato nella rubrica dell'art. 740 c.c. che fa riferimento alle donazioni fatte all'ascendente dell'erede, presupponendo, dunque, tale qualifica. Tanto sul piano esegetico quanto su quello assiologico, vi è dunque un dato unificante della materia. Il conferimento in collazione, per chi succede per rappresentazione, ha ad oggetto esclusivamente le donazioni dirette e le liberalità non donative ricevute dall'ascendente rappresentato (art. 740 c.c.) e non quelle ricevute dallo stesso discendente. Tale assunto si considera del tutto coerente con il principio della conservazione della quota nel suo valore concreto, proprio della successione per rappresentazione. Il nipote ex filio del defunto non può essere obbligato a conferire, nei confronti di un altro figlio del defunto, le donazioni dirette e le liberalità non donative ricevute, altrimenti finirebbe per ottenere meno di quanto avrebbe conseguito il proprio genitore, il quale non era tenuto a conferirle. La duplice ratio a fondamento della disposizione mira in definitiva, da un lato, a evitare che la successione per rappresentazione pregiudichi il procedimento di collazione, procurando nocumento ai coeredi, che altrimenti non trarrebbero vantaggio della collazione delle donazioni ricevute dal coerede rappresentato; da un altro lato, a impedire che gli altri coeredi e il coniuge del defunto beneficino delle liberalità fatte al successore per rappresentazione, mentre quest'ultimo beneficerà della collazione delle e liberalità ricevute dai primi. Ė questo l'unico meccanismo in grado di evitare che gli altri coeredi conseguano più di quanto avrebbero ottenuto se il rappresentato fosse venuto alla successione. Il meccanismo della collazione del discendente che succede per rappresentazione va tenuto distinto da quello previsto in caso di concorso del rappresentante con i propri fratelli e sorelle che succedono insieme per rappresentazione. Soltanto in quest'ultima ipotesi torna applicabile la regola generale, in base alla quale costoro sono tenuti a conferire ciò che è stato loro donato dal de cuius (art. 739 c.c.). Tale regime si giustifica in quanto l'obbligo di conferire in collazione, per i discendenti che hanno ricevuto donazioni, vale esclusivamente nei confronti dei propri fratelli. Si tratta di un obbligo interno alla stirpe. Non vale nei confronti delle altre stirpi. Per questa ragione, in caso di concorso del rappresentante con i propri fratelli o sorelle o loro discendenti, trova applicazione la regola generale sulla collazione (art. 737, 1° comma, c.c.). Costoro sono obbligati a collazionare le donazioni ricevute direttamente dal de cuius e quindi appare giustificato l'obbligo di collazione, da parte del rappresentante, anche delle donazioni ricevute direttamente dal de cuius, oltre che di quelle fatte, dal de cuius, al rappresentato. 2. La collazione della donazione di nuda proprietà È discussa la collazione della donazione di nuda proprietà. Bisogna distinguere, all'uopo, differenti fattispecie. Donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto a favore del donante. Per la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza (Cass. n. 25473/2010; Cass., n. 543/1970; Trib. Trapani, 5/5/2006; Trib. Napoli, 29/3/2000; Trib. Catania, 20/4/1963; App. Catania, 13/10/1964) sarà assoggettata a collazione la piena proprietà se, al momento dell'apertura della successione, si è avuta la consolidazione dell'usufrutto alla nuda proprietà. Laddove invece risulti impedito l'incontro tra usufrutto e nuda proprietà, andrà fatta la stima dei beni donati come in nuda proprietà, detratto il valore dell'usufrutto, calcolato sulla scorta dell'età del donante alla data del decesso. In buona sostanza «Qualora il donante abbia donato la nuda proprietà di un bene, riservandosi l'usufrutto per sè e per il coniuge, se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà, mentre se il coniuge sopravvive al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al momento dell'apertura della successione» (Cass., n. 18211/2020). Per la dottrina minoritaria rimane assoggettato a collazione soltanto il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione. In pratica, il donatario conferisce soltanto la nuda proprietà ricevuta in dono, stimata secondo il valore dei beni al momento dell'apertura della successione. L'entità differenziale è costituita dalla capitalizzazione dei frutti della donazione e non va quindi conferita. Donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto a favore del donante per sé e, dopo di sé a favore di un'altra persona ( ex art. 796 c.c.). La dottrina ritiene che se l'usufruttuario successivo sopravviva al donante, il donatario deve conferire soltanto il valore della nuda proprietà. In caso di premorienza al donante, il donatario deve conferire il valore della piena proprietà. Donazione di nuda proprietà al discendente (o al coniuge) già usufruttuario del bene. Soggetto a collazione sarà il valore della nuda proprietà al momento dell'apertura della successione. Così, in caso di donazione di nuda proprietà a coerede già usufruttuario del bene, la collazione riguarderà il valore della nuda proprietà al momento dell'apertura della successione. Donazione di nuda proprietà al discendente (o al coniuge) con attribuzione dell'usufrutto a un terzo estraneo premorto al de cuius. La dottrina ritiene che soggetta a collazione è soltanto la nuda proprietà (cfr. Trib. Lucca, 27/1/2005, con riferimento al conferimento non del denaro, ma dell'immobile, per il valore della nuda proprietà al tempo dell'aperta successione, acquistato da uno dei coeredi con denaro elargito per spirito di liberalità dal genitore defunto). Donazione di nuda proprietà al discendente (o al coniuge) di un immobile già gravato da usufrutto a favore di un terzo estraneo. Taluna dottrina ritiene in particolare estensibile al caso di specie il meccanismo di cui all'art. 748, comma 3, c.c. 3. La collazione della donazione di usufrutto La collazione della donazione di usufrutto, come pure quella della rendita e della c.d. perceptio fructuum (cioè del trasferimento liberale dei frutti separatamente dal bene principale), è al centro del dibattito. L'orientamento prevalente esclude la collazione se il diritto donato ha formato oggetto di godimento prima della apertura della successione e si è estinto alla morte del donante. Al contrario, è ammessa se il diritto donato è destinato a durare oltre la morte del donante. In questo caso, occorre calcolarne il valore nel suo godimento futuro secondo criteri attuariali. Il fondamento della descritta disciplina sarebbe contenuto nello stesso codice civile. Gli articoli 744 e 747 c.c. prescrivono che si deve collazionare il bene nello stato in cui si trova al momento dell'apertura della successione. Il diritto di godimento donato va conferito soltanto se, e nella misura in cui, sopravvive alla morte del donante. L'usufrutto estinto è privo di valore. L'articolo 745 c.c. dispone che non è assoggettato a collazione il godimento del bene anteriore alla apertura della successione. Sono esclusi da collazione tanto i frutti percepiti anteriormente dall'apertura della successione tanto le rendite e l'usufrutto goduti prima della morte del donante. Mentre deve essere conferito esclusivamente il valore capitale che rimanga nelle mani del donatario al momento dell'apertura della successione con gli accessori da questo momento (Cass. n. 1987/1969; Cass. n. 1435/1942; Trib. Sondrio, 4/5/2009). L'orientamento minoritario è contrario alla esenzione dal conferimento di frutti, rendite e usufrutto, rispettivamente, percepiti e goduti nella fase anteriore l'apertura della successione del donante dell'usufrutto donato. Essi sono entrati a fare parte della sfera patrimoniale del donatario. Hanno un valore capitale. Costituiscono un diritto reale pecuniariamente apprezzabile e dovranno essere conferiti, avuto riguardo al valore raggiunto dal bene cui si riferisce al momento dell'apertura della successione. Le norme richiamate e contenute nei richiamati artt. 744,745 e 747 c.c. sarebbero eccezionali, cioè insuscettibili di applicazione al di fuori del novero delle limitate ipotesi espressamente contemplate. Esse riguarderebbero non tanto l'oggetto della collazione, quanto esclusivamente le modalità per procedere alla valutazione. Una sentenza di legittimità (sia pure in materia di liberalità non donativa dell'usufrutto, attuata mediante rinuncia allo stesso) sembra avere condiviso questo indirizzo, avendo statuito che, nonostante estinto ante mortem del donante, il controvalore di tali vantaggi doveva considerarsi passibile di convogliamento nella massa ereditaria di cui all'art. 556 c.c. (Cass. n. 13117/1997). In questo quadro frammento bisogna tenere distinte due fattispecie. La prima fattispecie riguarda la donazione di usufrutto al nudo proprietario, che è tale in virtù di un titolo diverso dalla donazione. Si pensi, ad esempio, a un atto di compravendita mediante il quale i genitori e il figlio acquistano rispettivamente l'usufrutto vitalizio e la nuda proprietà di un appartamento e a un successivo atto mediante il quale i genitori donano l'usufrutto dell'appartamento al medesimo figlio, già nudo proprietario, affinché questi ne diventi pieno proprietario. Se il figlio intende vendere a terzi la piena proprietà dell'appartamento si pone la questione se sia soggetta a collazione la donazione che abbia avuto ad oggetto non già la proprietà di un bene del donante, bensì l'usufrutto (diritto non trasmissibile mortis causa). La soluzione dipende dall'accoglimento dell'uno o dell'altro orientamento poc'anzi descritti. L'opinione maggioritaria esclude che debba essere conferito, riunito alla massa e ridotto ciò che ha formato oggetto di godimento prima della morte del donante, ossia l'usufrutto estinto prima dell'apertura della successione del donante. Se la donazione di usufrutto è destinata a durare oltre la vita del donante andranno conferiti a far data dalla apertura della successione i frutti ma anche il diritto di usufrutto in base ai criteri attuariali. Va collazionato cioè il valore del diritto di usufrutto capitalizzato, che esiste come attività patrimoniale alla morte del donante. A conclusioni opposte perviene invece l'orientamento minoritario. La seconda fattispecie riguarda la donazione di usufrutto al discendente o al coniuge che sia già nudo proprietario in virtù di precedente donazione. In questa ipotesi – di donazione di usufrutto ai donatari di nuda proprietà – si ritiene assoggettabile a collazione il valore della piena proprietà del bene al tempo dell'apertura della successione. A causa della consolidazione anticipata, il donatario sia pure in due momenti diversi ha conseguito la piena proprietà, e quindi deve conferire quest'ultima al tempo dell'apertura della successione al pari della ipotesi in cui abbia acquistato la piena proprietà in virtù di un unico atto di donazione. Gli interpreti che hanno indagato attentamente questo punto hanno concluso che se il donatario della nuda proprietà è successivamente beneficiario di una donazione dell'usufrutto, o il donante rinunci all'usufrutto o, infine, l'usufrutto si estingua per la morte del donante, oggetto di collazione è il valore della piena proprietà poiché la donazione integrale deve considerarsi come avvenuta per effetto dei due successivi trasferimenti (Cass. n. 2473/1939). Ne restano esentati i frutti percepiti medio tempore dal donatario prima della morte del donante. Andrà conferito soltanto il valore residuo del diritto al tempo dell'apertura della successione (Trib. Sondrio, 4/5/2009). 4. La concessione di diritti reali di garanzia Nell'espressione “tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente” (art. 737 c.c.) non è compresa anche l'ipoteca concessa dal de cuius su un proprio immobile (caduto in successione) a garanzia del debito di uno dei figli (debito non ancora estinto). L'esclusione da collazione si spiega in base al carattere accessorio dei diritti di garanzia e con la considerazione di politica legislativa che in siffatte concessioni non si riscontrano quei pericoli di “sperpero” che affiorano nelle donazioni di diritto di godimento, e con il rilievo che la legge deve piuttosto facilitare l'adempimento delle obbligazioni esistenti, anziché intralciare ciò che per garanzia si dà di esse. Ancora, qui, mancherebbe tanto il depauperamento attuale e certo di chi presta la garanzia, tanto l'arricchimento del garantito (nel quale dovrebbe scorgersi il donatario). L'arricchimento, in via immediata, sarebbe soltanto del terzo che quella garanzia riceve. Vi è da rilevare infine che la concessione di garanzia ha una causa propria, consistente nell'attribuzione di un mezzo più sicuro di soddisfacimento della prestazione dovuta. Questa funzione è considerata dall'ordinamento come particolarmente utile dal punto di vista sociale, dato l'interesse generale connesso con il soddisfacimento del credito. In virtù della specificità di questa funzione, il negozio di concessione di garanzia reale si distacca dagli altri negozi aventi per oggetto la disposizione di un diritto reale di godimento, sia quando esso è a titolo oneroso sia quando è a titolo gratuito. E così tale opinione conclude con l'avvertimento che come la concessione di ipoteca o pegno contro corrispettivo non è qualificabile in termini di vendita, così, se a titolo gratuito, non può attribuirsi natura di donazione. Va escluso che la concessione di ipoteca come sopra descritta integri un fenomeno donativo. Potrebbe semmai ipotizzarsi la ricorrenza di una liberalità non donativa nell'ipotesi che il donante – unitamente alla concessione della garanzia – rinunzi all'azione di regresso a beneficio del (donatario) garantito (Cass. n. 2380/1969). 5. L'atto unilaterale d'obbligo È controverso se nell'espressione “tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente” (art. 737 c.c.) sia compreso anche il vincolo di non edificazione costituito dal de cuius su un proprio terreno (caduto in successione), al fine del rilascio del permesso di costruire su altro terreno di proprietà di uno dei figli. Vi è da dire, sul punto, che, salvo diverso contenuto concreto dell'impegno unilaterale del de cuius, il vincolo di inedificazione sul fondo del de cuius, pur integrando un atto di disposizione, non rientra nello schema dell'attribuzione, quando invece è proprio l'attribuzione patrimoniale a favore del donatario che occorrerebbe rintracciare per avere un negozio donativo. A tanto va aggiunto che la mancanza di uno specifico corrispettivo può significare gratuità e non liberalità (così, Cass. n. 3472/2012; Cass., n. 5815/1987) e può essere riscontrabile anche negli atti gratuiti sorretti da un preciso interesse patrimoniale (Cass. n. 2001/1996). Nella previsione costitutiva di un atto unilaterale d'obbligo non può ravvisarsi un atto di liberalità per il sol fatto che non sia previsto alcun corrispettivo, altrimenti, cosi argomentando, si arriverebbe alla conclusione che ogni atto a titolo gratuito rientri nell'alveo degli atti donativi, in maniera del tutto disancorata dai principi cardine del nostro ordinamento (Trib. Milano, 21/11/2015). Ricostruito pertanto il vincolo di inedificazione sul fondo del de cuius come una rinuncia totale o parziale dello ius aedificandi, si impone una indagine in concreto della natura del negozio per verificare se in quell'atto possano rintracciarsi gli elementi di una liberalità. 6. La rinuncia alla collazione da parte di tutti i coeredi Stante il carattere dispositivo delle norme che regolano l'istituto e la correlativa mancanza di un divieto giuridico, la collazione non può essere considerata espressione di un principio di ordine pubblico (arg. ex art. 737, comma 2, c.c.), di talché rientra nella disponibilità privatistica la rinuncia agli effetti della reductio ad successionem delle donazioni. Tutti i condividenti possono darsi atto dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, in quanto oggetto di pregressa donazione, e prestare il loro consenso alla rinuncia agli effetti della collazione per quanto donato e per le assegnazioni effettuate di cui all'art. 741 del codice civile. Le stesse parti, pienamente a conoscenza dell'esistenza di beni da collazionare, potrebbero senza non farvi espressamente riferimento porre in essere atti di rinuncia tacita per facta concludentia alla collazione degli stessi in base a accordi pregressi o intervenuti nell'atto di divisione (cfr., Trib. Savona, 17/12/2018). Può accadere ancora che i beni non siano conferiti in collazione perché omessi accidentalmente, consapevolmente o maliziosamente, per errore o frode. In tali casi, l'omissione di alcuni beni, in sede di divisione, non incide sulla perfezione della divisione già operata ma comporta soltanto un supplemento di divisione (art. 762 c.c.) (Trib. Latina, 5/11/2019; App. Palermo, 17/5/2010; Cass. n. 3510/1972; Cass. n. 1337/1987). Sui beni non divisi permarrà lo stato di comunione ereditaria, per porre fine al quale sarà necessario effettuare un supplemento di divisione consistente in una nuova e distinta divisione. Mentre la divisione ereditaria già stipulata rimane valida ed efficace. Il diritto ad agire per chiedere l'adempimento dell'obbligo di collazione e il supplemento di divisione non può, di certo, ritenersi rinunciato per il tramite di una clausola con la quale le parti si dichiarano tacitate di ogni loro diritto e spettanza su quanto diviso in atto; il tutto anche a titolo transattivo ed esclusa espressamente ogni azione di rescissione per lesione (art. 763 c.c.). Questa dichiarazione riguarda la divisione fatta e, dunque, non può estendersi a beni che sono estranei alla divisione. Diverso sarebbe se le parti dichiarassero, reciprocamente, di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra in forza della successione di cui trattasi. Deve escludersi, cioè, che clausole di tal fatta, inserite in un contratto di divisione, possano avere l'effetto di una rinunzia agli effetti della collazione. Antonio Musto Nota bibliografica Risposta a quesito n. 135-2020/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 60-2020/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 61-2020/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 3-2020/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 437-2017/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 348-2015/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 175-2011/C e 60-2011/T, estt. V. MASTROIACOVO - S. METALLO; Risposta a quesito n. 204-2008/C, est. M. LEO; Risposta a quesito n. 204-2008/C, est. M. LEO. |