Coadiutore del notaioIl coadiutore è quel soggetto che provvisoriamente è chiamato ad assumere le funzioni del notaio nell'ipotesi che quest'ultimo non possa, per motivi personali o di salute, continuare nell'esercizio della professione. Attualmente si conosce soltanto il coadiutore temporaneo, cioè operativo per uno stretto lasso di tempo, in attesa che il notaio coadiuvato titolare dello studio riassuma le sue funzioni. In precedenza, si conosceva anche il coadiutore permanente, cioè nominato per tutta la durata dell'esercizio professionale del notaio coadiuvato. Anzi il coadiutore permanente in passato era l'unica figura di coadiutore riconosciuta ed aveva lo scopo, quando ancora non esisteva l'assistenza previdenziale per il notaio, di assolvere all'esigenza di tutelare la situazione reddituale del notaio. Le condizioni per la nomina del coadiutore sono previste dall'art. 45 della legge notarile, il quale enumera: il notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Nella sostanza in questo modo vengono coperte tutte le ipotesi in cui il notaio si assenta (per volontà propria o per necessità) dal distretto almeno per un mese. Infatti, rispetto all'assenza autorizzata, che può svolgersi anche per un periodo inferiore al mese, il coadiutorato deve avere una durata minima di un mese, ex art. 45 legge notarile. Trattasi di istituto, come sottolineato in dottrina, che sta certamente a metà tra esigenze del servizio pubblico (evitare che l'assenza del notaio costringa a chiudere lo studio notarile) ed esigenze private del notaio (evitare che lo studio chiuso riduca eccessivamente il reddito professionale notarile). Per effetto del combinato disposto dell'art. 45 della legge notarile (come modificato dal d.lgs. n. 166/2006); dell'art. 32, 2° comma del r.d. 14 novembre 1926, n. 1953; dell'art. 2 della l. 18 maggio 1973, n. 239; dell'art. 7 della l. 19 luglio 1957, n. 588; dell'articolo unico della l. 2 maggio 1983, n. 179, hanno titolo per essere nominati coadiutori di un notaio: a) i notai in esercizio nel distretto; b) gli idonei nei concorsi notarili; c) gli impiegati della carriera direttiva degli Archivi notarili che abbiano conseguito l'idoneità negli esami di concorso per la promozione alla qualifica di conservatore superiore, dopo collocati a riposo; d) gli impiegati della carriera direttiva degli Archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, dopo la cessazione dal servizio. Le possibilità di svolgimento delle funzioni di coadiutore da parte dei soggetti legittimati sono state di recente limitate nel tempo. Il notaio in esercizio non ha limiti: finché esercita nel distretto, egli può svolgere le funzioni di coadiutore a vantaggio di uno o di più notai, fermi restando i limiti di tempo entro i quali egli deve rispondere alle esigenze del proprio studio. In ogni caso la legge non prevede limiti di tempo per il notaio in esercizio. Una volta cessato dalle funzioni, e fino a che non abbia superato il 75° anno di età, egli potrà essere nominato coadiutore sulla base dell'idoneità conseguita al concorso notarile, qualifica che non viene persa del tutto, ma sostanzialmente conservata in obsolescenza per tutto il tempo in cui il notaio continua nell'esercizio del notariato. I limiti sono stati introdotti, per la prima volta dalla l. 18 maggio 1973, n. 239, che ha stabilito “un quinquennio dalla dichiarazione di idoneità”, limitando detto termine per i soli “dichiarati idonei nei concorsi per esame” e con esclusivo riferimento ai concorsi banditi “dopo l'entrata in vigore della presente legge” (legge che è entrata in vigore il 10 maggio 1973). Analogo termine è stato previsto anche per i funzionari degli archivi notarili per effetto dell'articolo unico della l. 2 maggio 1983, n. 179, allo scopo evidente di creare una sorta di parità di trattamento tra idonei al concorso notarile e funzionari d'archivio. Pertanto possono essere nominati coadiutori i notai in esercizio senza limiti di tempo, finché in esercizio nello stesso distretto del coadiuvato; gli idonei in un concorso notarile finché non diventano notai in esercizio e subito dopo la cessazione dalle funzioni notarili e ciò fino al 75° anno di età se l'idoneità è stata conseguita prima del giugno 1973 e solo per i cinque anni dalla data di conseguimento dell'idoneità in caso contrario; i funzionari d'archivio possono assumere le funzioni di coadiutore dopo collocati a riposo e comunque non oltre cinque anni dalla prima assunzione delle funzioni predette. Il notaio cessato dalle funzioni, cioè dispensato, ha titolo ad esercitare il coadiutorato non più in quanto ex notaio, bensì in quanto egli ha a suo tempo conseguito l'idoneità, requisito quest'ultimo, che è l'antecedente logico della nomina a notaio e che è suscettibile di perpetuazione nel tempo. Pertanto, deve ritenersi che in tal caso, operando per la sua legittimazione a svolgere le funzioni di coadiutore la qualifica di idoneo al concorso notarile, come idoneo, egli dovrà sottostare ai limiti cui la legge del 1973 ha sottoposto tutti gli idonei: se l'idoneità è stata conseguita prima del giugno 1973 può svolgere le funzioni di coadiutore senza limiti; in caso contrario solo per i cinque anni dalla data di conseguimento dell'idoneità. Giovanni Casu (aggiornamento di Cristina Lomonaco) La disciplina che riguarda i requisiti soggettivi che deve possedere un coadiutore e quella concernente il procedimento di nomina è contenuta nell'art. 45 legge notarile (l. 16 febbraio 1913, n. 89) e nell'art. 66 del regolamento notarile (reg. 10 settembre 1914, n. 1326). Si noti che l'art. 45 legge notarile rinvia implicitamente all'art. 5 legge notarile – il quale articolo nella sua elencazione tassativa prevede al punto 6 tra i requisiti soggettivi di “avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo aver compiuto la pratica notarile” – ne consegue che anche per l'esercizio delle funzioni di coadiutore sia necessaria la qualifica di idoneo in un concorso di nomina per notaio (Si precisa riguardo all'art. 5 legge notarile, punto 6 che al posto di “esame di idoneità” ora deve intendersi “esame di concorso” a causa della introduzione del concorso unico nazionale). L'autorità competente alla nomina del coadiutore è il Presidente del Consiglio notarile. Il coadiutore prima di assumere le funzioni deve adempiere alle formalità previste dall'art. 18 della legge notarile, ad esclusione di quelle che fanno riferimento alla cauzione e alla provvista di nuovi repertori, perché è evidente che lo studio del notaio coadiuvato continuerà a funzionare con questi strumenti. Deve, inoltre, fornirsi dal Consiglio notarile di uno speciale sigillo, in cui, in aggiunta alle indicazioni prescritte dell'art. 23 della legge per il notaro coadiuvato, si contenga la seguente leggenda “N.N. coadiutore”. Inoltre, la nomina a coadiutore dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 66 reg. not. In particolare, riguardo alle formalità che la legge richiede per la nomina del coadiutore occorre seguire il procedimento previsto dall'art. 66 del reg. not., commi terzo e quarto. Ai sensi del terzo comma di tale articolo «la domanda dev'essere anche firmata dalla persona designata, e corredata, se l'aspirante è candidato notaro, dai documenti richiesti alla lettera a ), dell'art. 22 del presente regolamento; e, se è notaro in esercizio, dalla relativa attestazione del presidente del Consiglio notarile». Ai sensi del quarto comma «il coadiutore prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve adempiere le formalità prescritte dall'art. 18 della legge, meno quelle che si riferiscono alla cauzione ed alla provvista dei nuovi repertori; e deve ottenere la iscrizione nel ruolo, ai sensi dell'articolo 24 della legge medesima». Cristina Lomonaco 3. Responsabilità del coadiutore Il coadiutore deve in ogni atto far menzione della sua nomina a coadiutore, con l'indicazione della data della nomina. Con attinenza ai rapporti che intercorrono tra notaio coadiuvato e coadiutore, mentre si ritiene che il coadiutore risponde in proprio sul piano sia penale che disciplinare (Trib. Milano, 29/04/1966), si afferma invece che il notaio coadiuvato risponde civilmente dei danni causati dal coadiutore, come ritiene la comune dottrina e la giurisprudenza (Cass. n. 996/1960; App. Roma, 06/03/1959; Cass. n. 2627/1958). Ai sensi del secondo comma dell'art. 45, legge notarile, il coadiutore e il coadiuvato sono responsabili solidalmente. Tale regime di responsabilità si giustifica per il fatto che il notaio coadiutore assume tutti gli obblighi del notaio coadiuvato, inoltre, l'attività viene esercitata in nome e nell'interesse di quest'ultimo, al quale è fatta salva la facoltà di assistere all'esercizio delle funzioni. Infatti, il coadiutore esercita il ministero notarile in posizione del tutto transitoria e precaria, in uno studio professionale (alla cui gestione egli rimane estraneo e di cui il titolare resta il notaio coadiuvato). Pertanto, nel caso in cui, il notaio coadiutore incorra in negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di legge o regolamenti, nel compimento delle funzioni conferitegli, rispondono verso le parti sia il notaio coadiutore che il notaio coadiuvato, in virtù del disposto degli artt. 1704 e 1388 c.c. (Cass. n. 2627/1958). Il notaio coadiuvato risponde, inoltre, verso i terzi dei danni causati dal notaio coadiutore ex art. 2049 c.c. La giurisprudenza ha evidenziato che «poiché il coadiutore esercita il suo ministero notarile, quale vicario del titolare dello studio, per libera scelta fatta da quest'ultimo, con il quale stabilisce un rapporto giuridico, che ha intrinseca natura privata ne consegue la responsabilità del notaio coadiuvato per mala electio ed eventualmente, per carenza nell'esercizio dei poteri di vigilanza in specie ove si sia avvalso della facoltà di assistere il coadiutore, la quale responsabilità nei confronti delle parti, ha comunque radice nel rapporto di prestazione d'opera professionale, che deve intendersi costituito fra quei soggetti e il notaio titolare dello studio rappresentato dal coadiutore» (Cass. n. 3433/1981). La ragione della responsabilità sussidiaria di tali soggetti si deduce dal ruolo e dalla posizione che entrambi svolgono. Ci si è anche chiesti se al notaio coadiuvato sia consentito, per esercitare detto concorso, frequentare lo studio. La dottrina ha ritenuto che il problema non si pone quando sussiste l'impedimento temporaneo: si potrebbe solo affermare che il concorso nell'esercizio della funzione non deve essere tale (per qualità, ma soprattutto per la sua durata) da far ritenere venuto meno l'impedimento temporaneo che ha condizionato il coadiutorato. Diversamente, logica ed esigenze di buon funzionamento del servizio impongono che il notaio riprenda servizio e che contemporaneamente cessi il coadiutorato. Quando, invece, quest'ultimo è fondato sulla assenza autorizzata, ci si può chiedere se possa conciliarsi con il coadiutorato il rientro del notaio nel distretto. Sembra doversi affermare che se la presenza del notaio nel distretto è destinata a durare nel tempo, con ciò è da reputarsi venuta a cessare la condizione sulla quale poggiava il coadiutorato; se invece la presenza del notaio nel distretto ha carattere provvisorio, detta condizione continua a sussistere giustificando il perdurare del rapporto di coadiutorato. Deve avvertirsi che un semplice rientro nel distretto non è tale da far cessare l'assenza autorizzata, la quale costituisce un istituto destinato a perdurare per consentire al notaio il raggiungimento di determinati fini e quindi istituto destinato a non subire influenza dalla presenza o dall'assenza del notaio dal distretto. Appare pertanto consentito, per la dottrina, al notaio di rientrare nel distretto senza il venir meno del rapporto di coadiutorato, e quindi resta confermato che egli possa concorrere nell'esercizio delle funzioni notarili. Cristina Lomonaco |