Cassa Nazionale del NotariatoLa Cassa Nazionale del Notariato è uno degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, privatizzati a seguito del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, il quale, all'art. 1, ha previsto la trasformazione dei suddetti enti, purché non usufruenti di finanziamenti pubblici, in associazioni o in fondazioni, con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi. Come espressamente sancito, tali enti trasformati hanno la personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 12 ss. c.c., e svolgono, senza scopo di lucro, le attività previdenziali e assistenziali a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, con la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione (art. 1, commi 2 e 3, d.lgs. n. 509/1994). Sulla base di queste disposizioni di legge, la Cassa Nazionale del Notariato, con delibera del Consiglio di amministrazione del 9 novembre 1994, ha adottato la struttura dell'associazione, ritenendola più congeniale alla propria storia e al proprio sistema di funzionamento. Essa è stata istituita con r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239, con il compito primario di corrispondere un assegno supplementare ai notai che non raggiungessero un certo reddito professionale, e successivamente, con r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, è stata avviata la costituzione di una cassa pensioni a favore dei notai cessati dall'esercizio e delle loro famiglie, attivata con d.m. 13 agosto 1924, che prevedeva anche la possibilità di erogare sussidi a favore dei notai e delle loro famiglie in condizioni di indigenza. Quale ente gestore di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la Cassa ha fatto parte della sfera pubblica con natura giuridica di ente pubblico non economico secondo le previsioni della l. n. 75/1970, fino alla privatizzazione avvenuta in conseguenza del citato d.lgs. n. 509/1994. Oggi la Cassa Nazionale del Notariato è un'associazione di diritto privato, senza scopo di lucro e non commerciale, che svolge le attività previdenziali ed assistenziali a favore della categoria dei Notai. I suoi compiti sono specificati nello Statuto e nei relativi regolamenti, adottati contestualmente alla summenzionata delibera del 9 novembre 1994, e approvati con Decreto interministeriale del 22 settembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1995. Tra i compiti di previdenza e di solidarietà è prevista la corresponsione del trattamento di quiescenza e la liquidazione dell'indennità di cessazione a favore del Notaio che cessa dall'esercizio; la corresponsione del trattamento di quiescenza riversibile o indiretto a favore del coniuge e dei figli minori del Notaio deceduto, e a favore degli altri soggetti previsti dal d.P.R. n. 1092/1973; la corresponsione, a favore del Notaio in esercizio, di assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato (art. 4 Statuto); la corresponsione dell'indennità di maternità (art. 33 Regolamento per l'Attività di Previdenza e Solidarietà). A questi compiti si aggiungono attività di mutua assistenza quali la concessione di contributi, sussidi e facilitazioni (art. 5 Statuto). Per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali, è sancito l'obbligo, a carico dei notai, di versare in favore della Cassa una quota degli onorari (art. 9 Statuto). A tale obbligo di contribuzione sono precisamente tenuti tutti i notai “associati” alla Cassa, ossia tutti i Notai in esercizio. Semplicemente iscritti sono i Notai in pensione (art. 10 Statuto). Non possono iscriversi alla Cassa i coadiutori candidati notai, le cui funzioni non producono alcun effetto costitutivo dello status professionale di notaio, svolgendo essi precariamente le funzioni notarili in sostituzione dei notai in esercizio, i quali soli sono iscritti d'ufficio alla cassa del notariato, contribuiscono al suo finan- ziamento e possono perciò giovarsi delle sue provvidenze (Cass. 3646/1980). Si riconosce che i contributi versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato sugli onorari loro spettanti sono inerenti, ossia connessi, all'attività professionale svolta (Cass. n. 18395/2020). Merita rilievo il fatto che il sistema previdenziale delle categorie professionali è interamente autofinanziato (C. Cost. n. 248/1997), per cui la Cassa fonda la propria esistenza sul principio della solidarietà della categoria, non potendo beneficiare di finanziamenti o sussidi da parte della collettività. D'altronde, la trasformazione degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie in persone giuridiche private è avvenuta subordinatamente alla condizione dell'assenza di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario (art. 1, d.lgs. n. 509/1994). La previdenza sociale dei liberi professionisti è quindi alimentata esclusivamente dai contributi cui sono obbligati gli iscritti, in base a un sistema di solidarietà endocategoriale ove ciascuno contribuisce alle erogazioni delle quali si giova l'intera categoria, senza una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica (C. Cost. n. 67/2018). L'obbligo contributivo costituisce un corollario della rilevanza pubblicistica del fine previdenziale, rimasto inalterato dopo la trasformazione dell'ente in persona giuridica privata, che infatti non ha inciso sul carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza (Cass. n. 693/2021; C. Cost. n. 248/1997). L'attrazione degli enti previdenziali nella sfera privatistica ha lasciato ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione in coerenza con la natura di pubblico servizio dell'attività svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 38 della Carta fondamentale, e ciò giustifica anche l'inclusione della Cassa del Notariato nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche rientranti nel conto consolidato dello Stato (Cons. St., n. 6014/2012). La stretta inerenza della funzione svolta all'interesse pubblico è inoltre alla base del sistema di poteri ministeriali di ingerenza e di vigilanza, e della funzione di controllo della Corte dei conti sulla gestione per assicurarne legalità ed efficacia (art. 3, d.lgs. n. 509/1994). La circostanza che gli interessi di stampo pubblicistico sottesi allo svolgimento dell'attività istituzionale della Cassa, ne determinino l'assoggettamento a determinate norme di diritto pubblico, non cancella comunque la natura privata dell'ente acquisita a seguito del d.lgs. n. 509/1994. La Cassa infatti non è ente pubblico né organo indiretto di enti pubblici, ed è disciplinata da uno Statuto e da Regolamenti che rivestono atti di natura privata. Essa non adotta atti amministrativi, ma emana atti che costituiscono esercizio della potestà gestionale, ragion per cui il sindacato sugli stessi, salvo si tratti di atti posti in essere nell'ambito del servizio pubblico erogato, spetta al Giudice Ordinario, al quale spetta anche la cognizione delle domande giudiziali dei notai intese al conseguimento della pensione, le quali investono posizioni di diritto soggettivo nascenti da un rapporto previdenziale (TAR Lazio, Roma, n. 158/2020; Cass., Sez. Un., n. 10731/1998). Federica Tresca |