UsufruttoL'usufrutto è il diritto reale su cosa altrui che consente al suo titolare di godere della cosa per un periodo di tempo determinato, traendone ogni possibile utilità nei limiti della sua destinazione economica. Esso consente una scissione temporanea del godimento dalla proprietà. All'usufruttuario compete il potere di godimento della res , potendo trarne tutte le utilità che la stessa può fornire, nei limiti connessi alla conservazione della cosa e quindi delle prerogative del proprietario. In particolare, l'usufruttuario è tenuto a rispettare la destinazione economica della cosa, intesa dalla dottrina prevalente in senso soggettivo, ossia quale destinazione impressa dal proprietario prima della costituzione del diritto reale minore. Altro limite essenziale dell'usufrutto è la sua temporaneità, non potendo eccedere la vita della persona fisica che ne è titolare o i trenta anni nel caso di persona giuridica o altri enti dotati di soggettività. Si tratta di un diritto reale su cosa altrui, il che presuppone necessariamente l'appartenenza ad un soggetto diverso dal proprietario. Nel momento in cui, come si avrà modo di dire, il diritto di usufrutto dovesse essere acquistato a qualsiasi titolo dal nudo proprietario esso finirebbe inevitabilmente per estinguersi. Può essere oggetto di usufrutto qualsiasi bene, mobile o immobile, che sia suscettibile di godimento. Il diritto in esame può costituirsi per volontà delle parti o per legge (si pensi, sia pure con le dovute peculiarità, all'usufrutto legale spettante ai genitori sui beni del minore). Rientrano nel primo caso la costituzione per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, la costituzione per testamento e l'acquisto per usucapione. In particolare, la dottrina, occupandosi dei modi di costituzione dell'usufrutto, ha ammesso la possibilità, per contratto, di “tacitare” un condividente con un usufrutto, riconoscendo peraltro che tale accordo, non dia luogo ad un atto di divisione, ma ad un atto equiparato (art. 764 c.c). Nello specifico, si è ritenuto che la divisione volontaria rientri tra le fonti dell'usufrutto quando le parti nel procedere alla divisione attribuiscono ad una di esse (a titolo di liquidazione della quota, o di cessione o di transazione o per altre stipulazioni accessorie) l'usufrutto su determinati beni o diritti. 1.1. Usufrutto e diritto di superficie Nell'ambito dei rapporti tra diritti reali minori una particolare questione riguarda la possibilità di trasferire il diritto di superficie a favore di un soggetto per la nuda proprietà e a favore di altro soggetto per l'usufrutto. Al riguardo, occorre distinguere le due forme in cui si manifesta il diritto di superficie, e cioè lo jus aedificandi e la proprietà superficiaria. Per quanto concerne lo jus aedificandi , questo, ai sensi dell'art. 952, comma 1 c.c. consiste nella costituzione del diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà. Con riferimento a tale ipotesi la giurisprudenza (Cass. n. 2084/1989) ha ritenuto nulla per indeterminatezza dell'oggetto la donazione della nuda proprietà del diritto di costruire, con riserva dell'usufrutto dello jus aedificandi , argomentando su due punti: – la donazione della nuda proprietà del diritto di superficie è inidonea sia al trasferimento del bene, sia alla costituzione di un diritto reale, in quanto essa comporta una attribuzione patrimoniale abnorme, tale dovendosi considerare un diritto dominicale (la nuda proprietà) riguardante un diritto reale limitato (il diritto di superficie). Inoltre la riserva non può essere riferita alle costruzioni che il donatario intende realizzare sul suolo poiché la riserva del diritto di usufrutto sulle aree da edificare fa venir meno il carattere reale del diritto trasferito, potendosi procedere alla costruzione solo in base ad un accordo fra le parti; – non è configurabile il diritto di nuda proprietà sulla colonna d'aria sovrastante poiché lo spazio aereo sovrastante il suolo non costituisce un bene giuridico, essendo lo spazio un concetto di relazione e non una cosa. Le conclusioni cui perviene la Cassazione sono state tuttavia oggetto di critica da parte della dottrina. Anzitutto, perché identica situazione può profilarsi nel caso in cui esista un diritto di superficie nel patrimonio ereditario, e a un successore venga attribuito un usufrutto (per testamento o ex lege ): in tale ipotesi, infatti, il diritto di superficie non si estingue e l'usufrutto si costituisce comunque, per cui si verifica la coesistenza di due diritti reali limitati sullo stesso bene. Il che vuol dire che il fenomeno in questione può realizzarsi per altre vie, e che quindi è ammesso dall'ordinamento. In secondo luogo, perché, come ha affermato autorevole dottrina, è perfettamente concepibile la derivazione di un diritto da un diritto più ristretto acquistato in modo derivativo – costitutivo. Nel nostro caso il diritto di usufrutto si costituirebbe sul bene oggetto del diritto di superficie, ed il contenuto di tale diritto sarebbe doppiamente limitato: nel senso, cioè, che il titolare del diritto di usufrutto sarà soggetto agli stessi limiti che sono posti al godimento dell'usufruttuario comune, e quindi temporaneità e conservazione della sostanza e della destinazione economica della cosa; inoltre, egli potrà realizzare il proprio interesse nei limiti del jus aedificandi , e sarà dunque autorizzato ad esercitare la facoltà di costruire, ma risulterà privo delle normali facoltà di usare il suolo, nonché di sfruttarlo. Eseguita la costruzione, egli diverrà usufruttuario dell'edificio, allo stesso modo in cui il superficiario ne acquista la nuda proprietà. Abbiamo, dunque, per l'usufruttuario un uti , coincidente con la facoltà di edificare, ed un frui che potrà essere concretamente esercitato solo dal momento in cui il bene – edificio verrà ad esistenza. Per il nudo proprietario superficiario, invece, il suo diritto è in una fase, per così dire, di quiescenza, poiché al di là della futura consolidazione, egli godrà delle sole prerogative relative al controllo sul mantenimento della destinazione economica della cosa e della sua conservazione. Per quanto concerne invece il pieno proprietario, che ha concesso lo jus aedificandi , il fatto che nell'ambito di tale diritto reale limitato sia previsto un usufrutto non vale a limitarne ulteriormente il suo diritto di proprietà sul suolo. Più semplice il discorso per la proprietà superficiaria, che si costituisce attraverso l'alienazione della proprietà della costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del suolo (art. 952, comma 2), figura che è più vicina alla proprietà che non alla categoria dei diritti reali limitati. In tale ipotesi è assolutamente pacifico concepire l'esistenza di una “nuda proprietà superficiaria” e di un diritto di usufrutto sull'edificio, diritto che senz'altro può essere costituito dal superficiario come si evince dall'art. 954 c.c., che ne disciplina la estinzione. 1.2. Usufrutto (per testamento) con facoltà di vendita in caso di bisogno È nota la tematica, di matrice giurisprudenziale, relativa a disposizione testamentaria attributive del diritto di usufrutto con facoltà di vendita in caso di bisogno. L'attribuzione del godimento di un bene per tutta la vita del beneficiario costituisce il contenuto tipico dell'usufrutto vitalizio. Tuttavia, nelle facoltà ricomprese nel diritto di usufrutto non vi è quella di vendere il bene oggetto del diritto, la quale inerisce al diritto di proprietà. Le disposizioni testamentarie di attribuzione dell'usufrutto con la facoltà di disposizione dei beni in caso di bisogno sono state oggetto di tre diverse interpretazioni. Secondo un primo orientamento, poiché il potere di alienazione è incompatibile con il contenuto proprio del diritto di usufrutto, la facoltà di vendere è inefficace e si considera “non apposta, perché incompatibile con l'essenza dell'usufrutto, ancorché all'usufruttuario sia imposto l'obbligo di conservare il prezzo del ricavato dalla vendita, limitandosi a percepire i frutti” (Cass. n. 3426/1958). In base ad un secondo orientamento, l'attribuzione all'usufruttuario della facoltà di vendere i beni ereditari integra un'istituzione di erede. In tale ottica, il riferimento allo stato di bisogno sarebbe soltanto una raccomandazione di carattere morale. La Cassazione ha rilevato che non si ha legato di usufrutto quando il beneficiario ha la facoltà di vendere e di dare in garanzia i beni ereditari secondo il suo incontrollabile arbitrio, perché «anche se la facoltà di alienare sia stata prevista per l'ipotesi in cui il beneficiario venga a trovarsi in stato di bisogno, tutte le volte il riferimento a questo stato vale come semplice raccomandazione del disponente, per essere l'apprezzamento dello stato di bisogno rimesso alla valutazione del chiamato» (Cass. n. 3342/1977). È possibile, infine, una terza interpretazione, recepita anche dalla giurisprudenza più recente, secondo la quale assume rilievo decisivo la circostanza che il testatore abbia attribuito al beneficiario il potere di alienare solo in caso di bisogno. In tale ipotesi, nella disposizione vanno ravvisati due legati: uno puro e semplice, concernente l'usufrutto dell'eredità, e l'altro, sottoposto alla condizione sospensiva del verificarsi della situazione di bisogno, avente per oggetto o i beni da vendere, o il ricavato della vendita degli stessi, oppure ancora il diritto di nuda proprietà del bene, del quale il testatore voleva consentire la vendita (Cass. n. 2088/1993). Alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali, è da ritenere che, quando il testatore attribuisce a un soggetto l'usufrutto di tutti i propri beni, concedendo a costui la facoltà di vendere gli stessi, l'elemento discretivo tra l'istituzione di erede e il doppio legato risiede nel fatto che la facoltà da parte dell'usufruttuario di alienare i beni sia rimessa, rispettivamente, al mero arbitrio di quest'ultimo oppure sia collegata ad una situazione di fatto obiettivamente rilevabile quale è lo stato di bisogno, anche se si demandi ad un terzo il potere determinare se e quando sussista lo stato di bisogno e quali beni vadano venduti per farvi fronte. 1.3. Usufrutto su titoli e patto di rotatività Nell'ambito dell'oggetto dell'usufrutto, come si è detto, possono rientrare beni mobili di qualsiasi tipo, purché suscettibili di godimento. Tra questi, certamente, anche i titoli gestiti in un dossier oggetto di gestione finanziaria. Nell'ambito di tale fattispecie, può chiedersi se sia ammissibile, in sede di costituzione del diritto di usufrutto, prevedere una clausola di rotatività sulla falsariga del pegno e, ove si tratti di donazione, quale sia il rapporto con le norme di cui agli artt. 771 e 782 c.c. Per ciò che attiene la prima questione, quella del sostegno normativo alla clausola di rotatività applicata all'usufrutto in luogo del pegno, ne è stata sostenuta l'ammissibilità sia muovendo dall'analisi del codice civile ed in particolare dell'art. 1000, comma 2 c.c. che, con riferimento alla riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato da usufrutto, stabilisce che «il capitale riscosso deve essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto», formula di fatto una sorta di rotatività dell'usufrutto sul nuovo capitale; sia guardando alla norme del Testo Unico in materia di intermediari finanziari nonché al Regolamento Consob n. 11768/1998, laddove è stato esteso il concetto di vincolo gravante sugli strumenti finanziari alla costituzione dell'usufrutto, sussumendo di fatto tale diritto reale alla categoria del vincolo. Per quanto attiene al rapporto tra l'oggetto dell'atto in questione (che giova ripeterlo essere un pacchetto titoli che, in virtù di un meccanismo di surrogazione reale frutto della clausola di rotatività, dovrebbe di volta in volta cambiare, senza tuttavia dare luogo alla novazione) rispetto agli artt. 771 e 782 c.c., è stato di recente sostenuto che sia “necessario indicare, anche in allegato (con il report di gestione fornito dall'intermediario sui singoli asset e liquidità in prossimità della stipula), come consente la norma, almeno il codice ISIN o altri elementi, anche numerici, individuanti univocamente i singoli valori mobiliari contenuti in portafoglio. Peraltro, “nessun problema di determinazione, invece, dovrebbe sorgere al momento della donazione per i beni in seguito immessi in portafoglio, stante quanto sopra detto in ordine alla rotatività, che consente una surrogazione reale relegando ai margini la questione del divieto di donare beni futuri, ma anche considerando il principio espresso dall'articolo 771, comma 2 c.c. che derogando, secondo alcuni, appunto al divieto di donazione beni futuri, primo comma, o secondo altri, applicando i principi generali sui beni funzionalmente collegati, stabilisce che «qualora oggetto della donazione sia un universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà». Se appare congrua la soluzione sopra prospettata per l'individuazione di un valore dei beni donati e quindi finalizzata al rispetto dell'art. 782 c.c., il problema del superamento del portato dell'art. 771 c.c. nella vicenda qui in esame, passa per l'adesione dell'operatore alla ricostruzione in termini di universitas del pacchetto titoli. Nel caso in cui non si ritenga di ascrivere il pacchetto titoli alla suddetta categoria, allora tornerebbe in evidenza l'art. 771 c.c., vale a dire il divieto di donazione di beni futuri, laddove in concreto non potrebbe trovare spazio nemmeno la clausola della rotatività che, dando luogo al fenomeno surrogatorio, verificherebbe l'ipotesi che la donazione abbia ad oggetto beni non ancora esistenti al momento della stessa, vista la non prevedibilità delle scelte finanziarie mosse dalla convenienza economica delle stesse che cambia di volta in volta. In alternativa, potrebbe valutarsi di definire l'oggetto della donazione in termini statici e rapportati al giorno dell'atto, senza introdurre strumenti volti al perfezionamento di un meccanismo surrogatorio. Tale dinamica, invece, dovrebbe trovare luogo nel successivo rapporto instaurato tra il gestore ed i clienti, come una normale esplicazione del rapporto gestorio. Tra i modi di costituzione dell'usufrutto, una figura frequente nella prassi è la riserva di usufrutto, prevista dal codice civile in tema di donazione (art. 796 c.c.) e di compravendita (art. 1002, comma 3 c.c.). Secondo una prima e più antica teoria, basata su due dogmi – il principio nemini res sua servit , onde è inconcepibile che il proprietario acquisti l'usufrutto sulla cosa finché questa è sua o che costituisca l'usufrutto a se stesso e l'assunto per il quale la proprietà è un diritto unitario, e non una somma di diritti, e quindi non si può dire che il proprietario, alienando la proprietà senza l'usufrutto, conservi un diritto che già aveva – l'atto in questione si sostanzierebbe in un doppio negozio: un primo negozio, con il quale la proprietà piena viene trasferita all'acquirente, ed un secondo negozio, con il quale l'acquirente costituirebbe l'usufrutto in favore dell'alienante. La teoria del “doppio negozio” è stata tuttavia sottoposta a forti critiche da parte della dottrina più recente, tanto da risultare ormai prevalente l'opposto orientamento che vede nella donazione con riserva d'usufrutto un negozio unico, comportante il trasferimento della nuda proprietà, cioè della proprietà spogliata del godimento (Cass. n. 2899/1975). Più precisamente, la donazione con riserva d'usufrutto viene concepita come trasferimento della proprietà della cosa con la deductio dell'usufrutto. Il potere di disposizione del proprietario, infatti, può riferirsi al diritto di proprietà così nella sua pienezza come con la compressione derivante da tale deductio . Ciò in quanto la proprietà è sì un diritto unitario, e non una somma di facoltà, ma tale vincolo unitario può essere sciolto dal proprietario sia con la costituzione dell'usufrutto in favore di altri, sia alienando ad altri la sola nuda proprietà, in modo da divenire automaticamente egli stesso usufruttuario. 3. L'usufrutto congiuntivo e l'operatività dell'accrescimento L'art. 678 c.c. contempla espressamente la fattispecie della contemporanea titolarità in capo a più soggetti del diritto di usufrutto. Tale norma, come noto, prevede che, quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto. La norma si riferisce, quindi, alla particolare ipotesi di legato di usufrutto disposto a favore di più beneficiari in quote uguali e dispone che il venire a mancare di uno dei legatari contitolari del diritto non comporta la consolidazione della singola quota con il diritto del nudo proprietario, ma determina l'espansione del diritto di usufrutto dei contitolari superstiti. La norma prevede, quale presupposto per l'operatività dell'accrescimento successivo all'acquisto, che uno di beneficiari venga meno e sembra, pertanto, fare riferimento unicamente alla morte di uno dei co-usufruttuari. La dottrina che si è occupata della materia ha, tuttavia, sottolineato come vi siano altre possibili cause di estinzione del diritto di usufrutto ed ha tentato di chiarire come, in questi altri casi, operi il meccanismo dell'accrescimento. È stato, in particolare, affermato che determinano l'immediato accrescimento del diritto degli altri co-usufruttuari anche la scadenza del termine finale di durata eventualmente posto dal testatore al diritto di usufrutto di uno dei contitolari e la scadenza del temine massimo trentennale, previsto dall'art. 979, comma 2 c.c., nel caso di contitolare persona giuridica. In entrambi i casi, infatti, si tratta di cause di estinzione del diritto di usufrutto che potremmo definire fisiologiche, al pari della morte del titolare del caso di usufrutto vitalizio costituito a favore di persona fisica. Oltre alle cause fisiologiche di estinzione del diritto di usufrutto, vi sono anche cause di estinzione anticipata del diritto. Si pensi, ad esempio, alla rinuncia abdicativa al diritto da parte di uno dei co–usufruttuari. Anche in questo caso sembra doversi ritenere che l'accrescimento operi con effetto immediato a favore degli altri contitolari. Così come dalla rinuncia al legato deriverebbe l'accrescimento con effetto immediato a favore degli altri legatari, dalla rinuncia abdicativa al diritto di usufrutto successiva all'acquisto del legato pare, ugualmente, dover discendere l'accrescimento con effetto immediato a favore degli altri co-usufruttuari. Il codice civile prevede, poi, altre cause di estinzione anticipata del diritto di usufrutto. Ci si riferisce, precisamente, all'art. 1014 c.c. a norma del quale, per quanto qui di interesse, il diritto si estingue per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona. Tale norma sembra certamente applicabile anche nel caso in cui vi siano più contitolari del diritto di usufrutto, limitatamente alla quota di usufrutto di titolarità del soggetto che sia al contempo proprietario. La riunione di una quota di usufrutto e della proprietà nella stessa persona può derivare, per quanto qui interessa, sia dall'acquisto della nuda proprietà da parte di uno dei co-usufruttuari, che dall'acquisto di una quota di usufrutto da parte del nudo proprietario. Nel primo caso pare evidente che non possa operare immediatamente l'accrescimento a favore degli altri contitolari del diritto di usufrutto. Quando uno dei contitolari del diritto di usufrutto acquista anche la nuda proprietà, il suo diritto di usufrutto si estingue ai sensi dell'art. 1014 c.c., ma le facoltà di uso e di godimento ad esso connesse non sono perse dall'originario titolare ma, al contrario, permangono nel suo patrimonio, ancorché non più a titolo di usufrutto, ma a titolo di piena proprietà. Ecco, allora, che non potrà esservi alcun effetto di accrescimento immediato a favore degli altri co-usufruttuari in quanto manca il presupposto della perdita del diritto, o meglio della perdita delle facoltà insite nel diritto, da parte di uno dei contitolari. Solo nel caso di premorienza dell'usufruttuario acquirente della nuda proprietà rispetto agli altri contitolari del diritto di usufrutto, potrà, allora, operare l'accrescimento nel diritto di usufrutto a favore degli altri. Al momento del decesso del co-usufruttuario acquirente della nuda proprietà, infatti, la proprietà acquistata andrà a vantaggio dei suoi eredi, ma si verificherà il presupposto per l'accrescimento dell'usufrutto dei contitolari superstiti che diventeranno, pertanto, usufruttuari dell'intero. Nel caso, invece, di premorienza di altro co-usufruttuario, l'accrescimento opererà anche a favore del co-usufruttuario acquirente della nuda proprietà il quale non ha mai perso il diritto a partecipare all'accrescimento. Il secondo caso, invece, è quello nel quale il nudo proprietario acquista il diritto di uno dei co-usufruttuari. Al riguardo occorre, innanzitutto, richiamare l'art. 980 c.c. ai sensi del quale l'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo. Occorre, poi, richiamare l'art. 1103 c.c. ai sensi del quale ciascun partecipante alla comunione può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Tale norma, infatti, ai sensi dell'art. 1100 c.c., si applica, non solo quando spetta in comune a più persone il diritto di proprietà, ma anche quando spetta in comune a più persone altro diritto reale, quale l'usufrutto. È quindi certamente lecito l'atto con cui uno dei co-usufruttuari cede il suo diritto al nudo proprietario o ad altri soggetti. Anche in questo secondo caso sembra, comunque, doversi escludere la immediata operatività dell'accrescimento. Anche in questo caso, infatti, le facoltà di uso e di godimento spettanti all'originario usufruttuario non vengono perse, nonostante si estingua ai sensi dell'art. 1014 c.c. il diritto di usufrutto, ma continuano a spettare al suo avente causa, sia pure non più a titolo di usufrutto, ma a titolo di proprietà. Né gli altri contitolari del diritto di usufrutto pare possano lamentarsi della non immediata operatività dell'accrescimento. Se, infatti, il contitolare cedesse il suo diritto di usufrutto a soggetti diversi dal nudo proprietario, il diritto di accrescimento a favore degli altri co-usufruttuari non opererebbe certo al momento del trasferimento dell'usufrutto al terzo, ma solo in caso di premorienza dell'originario co-usufruttuario e solo al momento di tale premorienza e non pare vi siano ragioni per giustificare differenti effetti per il solo fatto che la cessione avviene a favore del proprietario anziché di altro soggetto. Se non pare possibile ritenere che operi immediatamente l'accrescimento, occorre del pari negare che il trasferimento del diritto di un co-usufruttuario al nudo proprietario possa definitivamente precludere l'accrescimento a favore degli altri co-usufruttuari. La cessione pro quota del diritto di usufrutto vitalizio non rende, infatti, inoperante il termine finale di durata che, con riferimento a ciascuna quota, coincide con il giorno della morte di ognuno degli iniziali usufruttuari. In presenza di una cessione di quota dell'usufrutto, dunque, il diritto di godimento del cessionario, o dei suoi eredi, perdura solo fino a quando rimane in vita l'usufruttuario cedente. Il diritto all'accrescimento, inoltre, è un diritto di cui tutti i co-usufruttuari sono già titolari sin dal momento della costituzione dell'usufrutto e, seppure destinato a produrre effetti solo in caso di premorienza degli altri, tale diritto non può essere pregiudicato da un negozio concluso tra uno dei contitolari dell'usufrutto e il nudo proprietario, anche in considerazione dell'art. 1372, comma 2 c.c., ai sensi del quale, come noto, un contratto non può produrre effetti nei confronti dei terzi salvi i casi previsti dalla legge. In altre parole fino a quando l'originario usufruttuario è in vita le facoltà di uso e di godimento insite nel diritto di usufrutto ceduto spetteranno al proprietario suo avente causa. Al decesso dell'originario co-usufruttuario, tuttavia, opererà l'accrescimento a favore degli altri co-usufruttuari superstiti che vedranno espandersi il loro diritto sull'intero. Nel caso, invece, di premorienza di altro co-usufruttuario, l'accrescimento opererà anche a favore del proprietario già acquirente di una quota di usufrutto in quanto subentrante nella stessa posizione dell'originario co-usufruttuario suo dante causa. Le conclusioni sopra esposte a cui è giunta la dottrina in relazione all'accrescimento nel legato di usufrutto sembrano conservare la loro validità anche nel caso di costituzione di usufrutto con accrescimento per atto inter vivos . Anche per contratto può, infatti, stabilirsi che le quote di usufrutto, inizialmente spettanti a più soggetti, si accrescano, in seguito alla morte dei loro titolari, alle quote dei contitolari superstiti fino a riunirsi, tutte, in capo al superstite ultimo. Sebbene l'usufrutto congiuntivo sia disciplinato in relazione al solo legato, nulla vieta, d'altra parte, che anche l'atto inter vivos , a titolo gratuito o oneroso, possa costituire la fonte del diritto di accrescimento tra co-usufruttuari, dato che la figura non contrasta con il carattere essenziale e di ordine pubblico della temporaneità dell'usufrutto. La clausola di accrescimento non pare, poi, violare né il divieto dei patti successori di cui all'art. 458 c.c., né il divieto di usufrutto successivo di cui all'art. 698 c.c., posto che non viene in concreto a prefigurarsi, con siffatta previsione, quella “doppia chiamata” costituente la ragion sottesa delle citate norme di divieto, operando, viceversa, con l'accrescimento, una comunione di godimento dell'usufrutto conseguito ab origine nella sua interezza dai vari co-usufruttuari, salva la temporaneità della compressione del godimento di ciascuno per effetto del simultaneo godimento esercitato dall'altro. Ovviamente, perché si abbia usufrutto congiuntivo, caratterizzato quindi dal diritto di accrescimento tra i contitolari tale da impedire la consolidazione di qualsiasi quota dell'usufrutto con la nuda proprietà finché rimane in vita almeno uno dei contitolari originari, occorre che dall'atto costitutivo risulti in maniera inequivoca la volontà concorde delle parti di prevedere il diritto di accrescimento. Negli atti inter vivos , infatti, l'accrescimento non deriva dalla legge, mancando in materia una norma analoga all'art. 678 c.c., ma deve essere espressamente previsto nell'atto costitutivo del diritto e, in mancanza, l'estinzione del diritto di uno dei contitolari determina la consolidazione pro quota del diritto a favore del nudo proprietario. 3.1. Acquisto con unico atto della nuda proprietà e dell'usufrutto congiuntivo in favore dei medesimi soggetti: inammissibilità È dubitabile fortemente l'ammissibilità di un unico atto di vendita nella quale si verifichi l'acquisto complessivamente della piena proprietà, sebbene “frazionata” in nuda proprietà e usufrutto congiuntivo, in favore dei medesimi soggetti (i quali, cioè, si ritroverebbero ad essere ciascuno titolare di una quota di nuda proprietà e di una quota di usufrutto congiuntivo). L'atto di separazione, con un unico negozio giuridico, della proprietà dall'usufrutto si ha quando l'unico proprietario trasferisce a due soggetti diversi l'usufrutto e la nuda proprietà dello stesso immobile. L'atto di costituzione ex novo del diritto reali di godimento, nel caso di specie del diritto di usufrutto, può avvenire – come insegna la migliore dottrina – solo attribuendolo contemporaneamente a persona diversa dal proprietario. Nel nostro sistema non è stata accolta la figura dell'usufrutto cd. causale che, elaborata nel diritto comune dai glossatori, venne distinta dall'usufrutto cd. formale. Quest'ultimo corrisponde al diritto reale su cosa altrui che è distinto e concorre con la nuda proprietà; il primo, invece, consiste nelle facoltà spettanti al proprietario sul proprio bene e corrispondenti al contenuto del diritto di usufrutto. In altri termini, l'usufrutto formale «corrisponde al diritto reale su cosa altrui (è, dunque, distinto e concorre con la proprietà), mentre l'usufrutto causale individua le facoltà – corrispondenti al diritto di usufrutto del proprietario sul bene e troverebbe la sua causa nella proprietà del bene stesso ( competit ex causa proprietatis et conjunctus est cum sua causa )». Questa distinzione, funzionale all'assetto ordinamentale del diritto comune, non è stata accolta dagli ordinamenti moderni, come non lo era dalle fonti romane: l'usufrutto non può riferirsi al godimento di cose proprie. L'usufrutto non è una parte o una frazione della proprietà, ma è un diritto su cosa non propria, che non presuppone la proprietà (talché in teoria può sussistere su res nullius ) ma che, quando concorre con essa, la limita o comprime dall'esterno. Ė solo dal punto di vista economico, non già quindi giuridico, che «l'usufrutto rappresenta una parte della proprietà, e a questa valutazione economica corrisponde sul terreno giuridico il rilievo che le facoltà comprese nell'usufrutto sono stralciate dal contenuto della proprietà, la quale, in caso di concorso, ne risulta corrispondentemente diminuita; è un rilievo, come abbiamo visto, che non può influire sulla definizione giuridica dell'istituto». Alla luce di tutto quanto precede ne risulta che non sembra esserci spazio per la costituzione, con un unico contratto di compravendita, sia dell'usufrutto congiuntivo che della nuda proprietà. Non è possibile ravvisare in capo alla stessa persona un diritto di usufrutto (conformato quale diritto sull'intero con conseguente potenzialità di accrescersi) e la nuda proprietà, ricadendosi nell'usufrutto causale (come detto non ammissibile nel nostro ordinamento). Non appare possibile, cioè, che un unico negozio giuridico possa costituire in capo all'acquirente il diritto di usufrutto e contestualmente trasferirgli la nuda proprietà corrispondente. Non vi sarebbe neanche un istante logico in cui l'usufrutto esista in quanto tale, ossia come diritto su cosa altrui. 3.2. Usufrutto congiuntivo e comunione legale Come si è visto, qualora l'usufrutto sia riservato in favore di più soggetti che acquistano la contitolarità del diritto pro quota , le parti possono pattuire che nel caso di estinzione dell'usufrutto limitatamente ad uno dei contitolari (che può dipendere da morte, scadenza del termine di durata, prescrizione o abuso) la quota ad esso spettante, anziché consolidarsi con la nuda proprietà, si ripartisca in misura proporzionale tra i rimanenti compartecipi. Pertanto, attraverso la clausola di accrescimento le parti pongono in essere un atto di disposizione della quota di usufrutto che, in assenza di apposita pattuizione, sarebbe spettata al nudo proprietario. Per quanto riguarda l'accrescimento nell'usufrutto congiuntivo spettante a coniugi in regime di comunione legale, occorre distinguere a seconda che tale diritto sia stato costituito in favore di uno o di entrambi. Se, infatti, l'usufrutto viene disposto in favore di un solo coniuge, qualora ricorrano i presupposti dell'art. 177 c.c., il diritto cade in comunione e spetta congiuntamente tanto al coniuge che ha partecipato all'atto di acquisto, quanto a quello che non vi ha partecipato. Tuttavia, se l'accrescimento non è stato espressamente pattuito, qualora si verifichi una causa di estinzione relativa al coniuge stipulante, l'usufrutto si estingue e si consolida con la nuda proprietà, in quanto il diritto del coniuge non stipulante è indiretto e subordinato rispetto a quello del coniuge che ha partecipato all'atto. Se, invece, si verifica una causa di estinzione relativa al coniuge non stipulante, viene meno un limite quantitativo relativo al diritto del coniuge che ha partecipato all'atto e l'usufrutto di quest'ultimo si riespande. Qualora, invece, i coniugi acquistino congiuntamente l'usufrutto e sia prevista la clausola di accrescimento, quest'ultimo opera nei confronti di entrambi. Si deve, pertanto, rilevare che il regime della comunione legale dei beni rileva ai fini della eventuale caduta in comunione dell'usufrutto acquistato da uno solo dei coniugi. Qualora, invece, si sia in presenza di un acquisto congiunto da parte di entrambi i coniugi e di un'espressa pattuizione di accrescimento reciproco, la disciplina convenzionale voluta dalle parti si sovrappone a quella della comunione legale, senza porsi in contrasto con essa. L'art. 796 c.c. prevede che il donante possa riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente. La norma ammette, quindi, una ipotesi particolare di usufrutto successivo, dove il primo usufrutto è quello riservato al donante, mentre il successivo è quello riservato al terzo. La natura giuridica di tale fattispecie è stata in passato particolarmente discussa. Secondo un primo indirizzo dottrinale (minoritario) si tratterebbe di un contratto a favore di terzo, dove il donatario (promittente), al quale viene trasferita la nuda proprietà, si impegnerebbe nei confronti del donante (stipulante) a trasferire, alla morte del donante stesso, l'usufrutto in questione a favore di un terzo (beneficiario). Secondo altra ricostruzione, rimasta tuttavia isolata, si tratterebbe di un'attribuzione mortis causa eccezionalmente contenuta ex art. 796 c.c. in un atto tra vivi, che si perfeziona senza necessità di accettazione da parte del beneficiario, il quale acquista l'usufrutto per effetto dell'apertura della successione. Preferibile, nonché maggioritario, appare invece l'orientamento che ricostruisce la fattispecie in esame in termini di fascio di donazioni dirette: una prima donazione avente ad oggetto la nuda proprietà con riserva dell'usufrutto vitalizio in favore del donante; ed una seconda donazione avente ad oggetto l'usufrutto per il tempo successivo alla morte del donante. Aderendo a quest'ultima ricostruzione in caso di donazione con riserva di usufrutto a favore del donante e, dopo di lui a vantaggio di un'altra persona, trattandosi di un'ulteriore donazione a favore del terzo, quest'ultimo è tenuto ad accettare con le forme previste per tale tipo di contratto, ancorché in un momento successivo, ma purché in data anteriore al decesso del donante. Dottrina e giurisprudenza (Cass. n. 1024/1962) hanno da sempre sostenuto che il divieto di usufrutto successivo previsto dagli artt. 698 e 796 c.c. si estenda anche ai diritti reali di uso e di abitazione. In altri termini, esso riguarderebbe tanto l'ipotesi di usufrutto successivo all'uso e all'abitazione quanto l'ipotesi inversa, e ciò sia perché l'art. 1026 c.c. richiama le norme in tema di usufrutto, sia perché la ragione del divieto si ritrova puntualmente anche nei diritti reali ora menzionati. 4.1. Il legato di usufrutto successivo In materia testamentaria, l'art. 698 c.c., stabilisce che la disposizione con la quale è lasciato a più persone successivamente l'usufrutto ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne. Ciò significa che in un testamento non si possono attribuire a soggetti diversi più diritti di usufrutto sul medesimo bene, sottoponendo ciascun usufrutto ad un diverso termine iniziale, coincidente con l'estinzione dell'usufrutto precedente. Una parte della dottrina ritiene che il divieto in esame riguardi la sola ipotesi del cosiddetto usufrutto successivo “proprio”, il quale costituisce una fattispecie differente rispetto al cosiddetto usufrutto successivo “improprio”, che, al contrario, sarebbe ammissibile. L'usufrutto successivo proprio si ha quando la costituzione di ciascun usufrutto successivo al primo si perfeziona nel momento dell'estinzione del precedente. Ne consegue che ai fini dell'acquisto di ciascun usufrutto successivo è sufficiente che i requisiti della capacità a succedere sussistano al momento della costituzione di ciascun usufrutto successivo, che coincide con l'estinzione dell'usufrutto precedente, mentre non è necessario che il beneficiario dell'attribuzione abbia la capacità di succedere al momento dell'apertura della successione. L'usufrutto successivo proprio sarebbe, quindi, vietato, perché sarebbe in contrasto con l'art. 462 c.c., il quale riconosce la capacità a succedere a coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione, o ai figli non concepiti di persona vivente al tempo dell'apertura della successione. L'usufrutto successivo improprio, invece, si ha quando la costituzione di ciascun usufrutto si perfeziona nel momento dell'apertura della successione. Ne consegue che anche ai fini dell'acquisto degli usufrutti successivi è necessario che i requisiti della capacità a succedere sussistano al momento dell'apertura della successione. L'usufrutto successivo improprio, pertanto, non sarebbe vietato, perché non potrebbe avere una durata superiore alla vita del più longevo dei chiamati, i quali devono essere tutti nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione, oppure figli non concepiti di persona vivente al tempo dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 426 c.c. Tale tesi, tuttavia, è stata criticata, perché se lo scopo dell'art. 698 c.c., fosse quello di impedire le disposizioni testamentarie a favore di soggetti privi della capacità a ricevere, allora tale norma sarebbe inutile, in quanto le attribuzioni in favore di soggetti incapaci a ricevere mortis causa sono già vietate dall'art. 462 c.c. Ne consegue che il legato di usufrutto successivo è vietato, anche quando l'attribuzione è fatta in favore di persone che abbiano la capacità di ricevere al momento dell'apertura della successione. La dottrina prevalente ritiene che il divieto di usufrutto successivo si applichi soltanto nell'ipotesi in cui il primo usufrutto sia vitalizio, mentre si ritiene possibile costituire una pluralità di diritti di usufrutto aventi una durata commisurata ad un termine certo, diverso dalla vita dell'usufruttuario: ad esempio, il testatore lega l'usufrutto per dieci anni a Tizio e, alla scadenza, lega un ulteriore usufrutto per venti anni a Caio. Le due ipotesi si differenziano per il fatto che nel caso di usufrutto vitalizio il termine iniziale di efficacia cui sono sottoposti gli usufrutti successivi sarebbe certo soltanto nell' an , ma non nel quando (morte del precedente usufruttuario). Nel caso, invece, di usufrutto sottoposto a termine finale, il termine iniziale di efficacia cui sono sottoposti gli usufrutti successivi sarebbe certo sia nell' an , che nel quando . Mentre nel primo caso la durata complessiva degli usufrutti è incerta, nella seconda ipotesi tale durata complessiva non può superare termini certi; conseguentemente si ritiene valido l'usufrutto successivo sottoposto a termini certi, in quanto tale fattispecie non sarebbe in contrasto con le esigenze che giustificherebbero il divieto contenuto nell'art. 698 c.c. La ratio di tale norma viene tradizionalmente individuata nel generale divieto di sostituzione fedecommissaria, in quanto attraverso tali istituti vengono creati dei vincoli duraturi idonei ad ostacolare la libera circolazione dei beni. È stato, infatti, rilevato che nonostante la sostituzione fedecommissaria e l'usufrutto successivo costituiscano due fattispecie differenti, esse realizzano un risultato pratico molto simile. La differenza risiede nel fatto che nella sostituzione fedecommissaria si ha un fenomeno successorio, in quanto i diritti attribuiti all'istituito si trasmettono, alla sua morte, al sostituito. Nell'usufrutto successivo, invece, alla morte del primo beneficiario l'usufrutto si estingue e si costituisce un nuovo usufrutto a favore del beneficiario successivo. Le due fattispecie, però, realizzano un risultato pratico analogo, perché nella sostituzione fedecommissaria l'istituito ha l'obbligo di conservare e restituire i beni al sostituito, e nell'usufrutto successivo, pur mancando un esplicito obbligo di conservazione, l'usufruttuario può compiere i soli atti di disposizione che non alterino la destinazione economica del bene. L'esigenza di limitare nel tempo la durata dell'usufrutto è confermata dalla disposizione contenuta nell'art. 979 c.c., il quale prevede che l'usufrutto non possa avere una durata superiore alla vita dell'usufruttuario, quando è costituito a favore di una persona fisica, o a trent'anni, quando è costituito a favore di una persona giuridica. Questa impostazione è stata, tuttavia, criticata da una parte della dottrina, la quale ha osservato che dal punto di vista della separazione tra godimento e proprietà del bene, l'usufrutto successivo non genera conseguenze peggiori rispetto all'usufrutto congiuntivo: in entrambi i casi, infatti, l'usufrutto si consolida con la proprietà nel momento della morte dell'usufruttuario più longevo. Ne consegue che l'intento del legislatore non può essere quello di limitare nel tempo l'usufrutto, altrimenti non si giustificherebbe l'usufrutto successivo, che, invece, è consentito. A questo proposito è stato osservato che se l'obiettivo del legislatore non è quello di limitare nel tempo l'usufrutto, ma soltanto quello di evitare che dopo la morte del testatore vi siano due usufrutti successivi, ne conseguirebbe che il divieto di cui all'art. 698 c.c. debba essere applicato non soltanto all'usufrutto successivo vitalizio, ma anche all'usufrutto successivo a termine certo. A prescindere dalla tesi seguita, ai fini della presente indagine occorre rilevare che il divieto di cui all'art. 698 c.c., non appare giustificato da ragioni di carattere generale, suscettibili di essere rintracciate anche al di fuori della fattispecie espressamente delineata dal legislatore. Ciò significa che, nonostante il divieto del legato di usufrutto successivo esprima un inderogabile principio di ordine pubblico, l'ambito di applicazione di tale divieto rimane limitato alla materia successoria. 4.2. La donazione di usufrutto successivo L'art. 796 c.c. dispone che il donante può riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio e dopo di lui a vantaggio di una o più persone, ma non successivamente. Tale norma consente, quindi, al donante di costituire un primo usufrutto in suo favore ed un usufrutto successivo in favore di un terzo. La possibilità di costituire un usufrutto successivo attraverso la figura giuridica della donazione con riserva di usufrutto non configura né un'eccezione, né una deroga al divieto di legato di usufrutto successivo di cui all'art. 698 c.c., il quale vieta che dopo la morte del testatore possano succedersi due usufrutti differenti. Tale divieto non è derogato nella fattispecie consentita dall'art. 796 c.c., perché nella donazione con riserva di usufrutto successivo il primo usufrutto sussiste durante la vita del donante, mentre il secondo usufrutto sorge successivamente alla morte del donante. In realtà, tanto l'art. 698 c.c., quanto l'art. 796 c.c., escludono la possibilità per un soggetto di costituire due usufrutti successivi tra loro, entrambi posteriori alla morte del disponente: anche nella donazione con riserva di usufrutto, infatti, il donante può riservare l'usufrutto per sé e dopo di sé a favore più persone, ma non successivamente. Riportando le considerazioni esposte alla fattispecie dell'art. 796, la prospettazione di quest'ultima come una deroga all'usufrutto successivo appare invero impropria, in quanto, se si esclude la mera circostanza concreta che l'usufrutto viene goduto prima dal donante in vita e, alla sua morte, da un altro, siamo totalmente fuori dall'ambito “tecnico” dell'usufrutto successivo non consentito, riferito, come ho detto, dallo stesso legislatore a due titolarità di usufrutto sullo stesso bene, entrambe post mortem rispetto al disponente. Dove invece torna il riferimento proprio all'usufrutto successivo vietato, nell'ambito della previsione dell'art. 796, è nella fase riguardante la destinazione dell'usufrutto “dopo di sé” – dopo la morte del donante; in essa siamo pienamente nell'ambito del divieto dell'art. 698, e, coerentemente, il legislatore ribadisce la prescrizione ivi contenuta anche per la nostra fattispecie, con l'inciso “ma non successivamente”. Ciò significa che l'art. 796 c.c. non contiene un divieto generale di costituire per donazione l'usufrutto successivo. Tale norma, in realtà, al pari dell'art. 698 c.c., vieta la fattispecie dell'usufrutto successivo limitatamente all'ipotesi in cui chi dona la nuda proprietà intenda costituire più usufrutti successivi alla propria morte. 4.3. Usufrutto successivo e atti onerosi Chiarita l'operatività dell'usufrutto successivo nell'ambito del legato e della donazione è possibile esaminare l'ulteriore tema relativo al rapporto tra l'istituto de quo e gli atti a titolo oneroso. Secondo un primo orientamento dottrinario, particolarmente restrittivo, il divieto in esame investe ogni tipo di stipulazione avente ad oggetto la costituzione di diritti di usufrutto successivo, anche se tra vivi e a titolo oneroso, in quanto la ragione del divieto medesimo è quella di evitare una dissociazione duratura tra proprietà ed usufrutto. La sola eccezione ammessa sarebbe appunto rappresentata dalla fattispecie delineata dall'art. 796 c.c. (che permette al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente) per la quale il legislatore avrebbe eccezionalmente derogato al limite posto dall'art. 979 c.c. Secondo un diverso e prevalente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale (Cass. n. 3985/1957; Cass. n. 1024/1962) deve invece considerarsi ammissibile la costituzione di un usufrutto successivo per atto tra vivi a titolo oneroso, in quanto « A ) il divieto dell'usufrutto successivo è posto in funzione della natura dell'atto che lo costituisce e non della natura del diritto costituito; B ) il divieto dell'usufrutto successivo è principio autonomo dal divieto della sostituzione fedecommissaria e non un corollario di quest'ultimo, con la conseguenza che l'articolo 796 c.c. non costituisce una norma eccezionale in deroga al principio generale ricavabile dal combinato disposto degli artt. 698 e 795 c.c.; C ) il divieto può trovare applicazione (...), con riferimento agli atti tra vivi, solo alla donazione: unica figura per la quale il legislatore ha ritenuto di dettare una specifica disposizione di divieto, per il comune trattamento che, sotto molteplici profili, condivide con la successione a causa di morte». 4.4. La costituzione da parte del nudo proprietario Come si è visto, l'usufrutto successivo si ha quando un bene forma oggetto di due o più diritti di usufrutto, i quali si differenziano tra loro per il fatto che ciascun usufrutto, spettante ad una o più persone diverse, sorge in tempi differenti, in base ad un ordine cronologico nel quale gli usufrutti successivi al primo sorgono al momento dell'estinzione di quello che li precede. Si è già avuto modo di chiarire, inoltre, la portata del divieto di usufrutto successivo nell'ambito delle norme che lo prevedono (rispettivamente artt. 698 e 796 c.c.) e lo spazio per l'istituto in esame negli atti tra vivi a titolo oneroso. La suddetta interpretazione è confermata dalla giurisprudenza, secondo la quale «non contrasta con l'essenza dell'usufrutto e col suo carattere di temporaneità la costituzione di un usufrutto successivo, in favore di più persone fisiche tutte viventi al momento della costituzione stessa, mediante un atto tra vivi diverso dalla donazione. Nessun divieto al riguardo è posto dalla legge. E, d'altro canto, la temporaneità dell'usufrutto successivo costituito mediante un tale atto tra vivi è assicurata dalla necessità che tutti i beneficiari di esso siano viventi al momento della costituzione» (Cass. n. 3985/1957; Cass. n. 1024/1962). La sentenza citata esclude la costituzione di un usufrutto successivo mediante atto tra vivi consistente in una donazione, perché tale fattispecie rientrerebbe nel divieto di donazione di beni futuri di cui all'art. 771 c.c. Il divieto riguarda tanto beni futuri in senso oggettivo, ossia i beni non ancora esistenti in natura, quali gli edifici da costruire, quanto i beni futuri in senso soggettivo, ossia i beni non esistenti nel patrimonio del donante, quali i beni appartenenti a terzi. È stato, tuttavia, rilevato come non sembri suscettibile di rientrare in nessuna delle predette fattispecie la donazione dell'usufrutto successivo da parte del nudo proprietario. Quest'ultimo, infatti, in forza del principio legale della consolidazione dell'usufrutto alla nuda proprietà, è già titolare dell'usufrutto successivo a quello spettante all'attuale usufruttario, ancorché sottoposto al termine iniziale dell'estinzione dell'usufrutto attuale. Pertanto, la donazione dell'usufrutto successivo da parte dell'attuale nudo proprietario non sembra rientrare nel divieto della donazione di beni futuri di cui all'art. 771 c.c. e, inoltre, essendo sottoposta al termine iniziale della morte dell'attuale usufruttuario ed alla condizione della premorienza di quest'ultimo al donatario, non sembra altresì rientrare nel divieto di donazione con riserva di usufrutto successivo di cui all'art. 796 c.c. È possibile, quindi, che il nudo proprietario costituisca un usufrutto per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito sottoponendolo al termine iniziale di efficacia coincidente con l'estinzione dell'usufrutto che attualmente insiste sul bene e che era stato costituito da un precedente proprietario dello stesso. 4.5. L'ipoteca concessa dall'usufruttuario successivo Il beneficiario di un usufrutto successivo, secondo la ricostruzione dottrinale prevalente, è giuridicamente titolare di un diritto sottoposto al termine iniziale di efficacia coincidente con la scadenza dell'usufrutto attuale e sottoposto, altresì, alla condizione sospensiva della sopravvivenza del secondo usufruttuario rispetto al primo. Ne consegue la possibilità, per quest'ultimo, di disporre di tale diritto nei limiti di cui all'art. 1357 c.c. e quindi subordinatamente ai medesimi termini e condizioni. In ordine ai possibili atti dispositivi, una questione su cui soffermarsi attiene alla possibilità che l'usufrutto successivo sia oggetto di garanzia ipotecaria. Sulla scorta di quanto detto in precedenza, l'atto di costituzione della garanzia sarebbe, dunque, a sua volta sottoposto agli stessi termini e condizioni cui è sottoposto il diritto concesso in ipoteca. Occorre, tuttavia, segnalare che sussistono dubbi sulla possibilità di eseguire immediatamente l'iscrizione dell'ipoteca concessa sotto condizione sospensiva, in quanto l'art. 2822 c.c. sancisce l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria su beni altrui. Al riguardo occorre distinguere due profili: quello del negozio con il quale si dà il consenso all'iscrizione ipotecaria e quello della conseguente pubblicità costitutiva della garanzia. Ciò che l'art. 2822 c.c. vieta, in realtà, è appunto l'iscrizione ipotecaria (altrimenti invalida), e non l'atto di consenso all'iscrizione. Nel senso che l'art. 2822, comma 1 c.c., prevede la possibilità di concedere un'ipoteca su beni altrui, subordinandone però l'iscrizione all'acquisto dei beni stessi da parte del concedente. La Relazione al Re (n. 1147) così individua il meccanismo tecnico-giuridico disciplinato dall'art. 2822: «Il negozio costitutivo ha efficacia obbligatoria, nel senso che il costituente è tenuto a procurare al creditore l'acquisto del diritto d'ipoteca, ma l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il bene è entrato nel patrimonio del costituente, sì che l'iscrizione eventualmente presa prima non ha alcuna efficacia e non può neppure convalidarsi». Per la dottrina, l'atto di consenso all'iscrizione dell'ipoteca su beni altrui è in sé e per sé valido e il consenso così manifestato, secondo opinione pressoché unanime, diviene irrevocabile. È stato, inoltre, rilevato come di regola sia possibile iscrivere l'ipoteca su di un bene il cui acquisto è sottoposto a condizione sospensiva, a meno che non ricorrano le ipotesi di vendita di cosa altrui o futura, in quanto la relativa iscrizione sarebbe nulla ex artt. 2822 e 2823 c.c. Poiché nel caso di specie il secondo usufrutto è un diritto non solo condizionato, ma anche sottoposto a termine iniziale di efficacia, in quanto si costituirà soltanto allo scadere del primo (e quindi sotto questo profilo assimilabile ai diritti futuri), sembra doversi ritenere che la seconda iscrizione ipotecaria possa essere effettuata solamente in seguito all'avveramento della condizione. 4.6. La cessione o rinuncia da parte del primo usufruttuario Una volta costituito l'usufrutto successivo, occorre chiedersi quali siano gli effetti di un atto dispositivo del proprio diritto posto in essere da parte del primo usufruttuario. Egli potrebbe certamente alienare, a titolo oneroso o gratuito, il proprio diritto (come previsto dall'art. 980 c.c.). L'acquirente dell'usufrutto, come è noto, acquisterà un diritto il cui termine finale coinciderà con la morte del primo usufruttuario (alienante). È ben possibile, peraltro, che acquirente del suddetto usufrutto sia il secondo usufruttuario, con l'effetto che quest'ultimo potrà godere del bene per tutta la durata della propria vita. A ben vedere, egli risulterà titolare di due diritti di usufrutto: il primo acquistato per atto tra vivi dall'originario primo usufruttuario la cui durata è commisurata alla di lui vita; il secondo costituito per effetto dell'originario atto che ha dato vita all'usufrutto successivo, la cui efficacia è subordinata al venir meno del primo usufrutto e la cui durata è commisurata alla vita del secondo usufruttuario. Tale distinzione potrebbe assumere un rilievo nel caso in cui, acquistato il diritto dal primo usufruttario, il secondo usufruttuario dovesse morire. In tale ipotesi, il secondo usufrutto non potrebbe sorgere; il primo usufrutto, invece, cadrebbe nella successione del secondo usufruttuario acquirente (in quanto commisurato alla vita del primo usufruttuario alienante). Più problematico appare definire gli effetti di un atto di rinuncia da parte del primo usufruttuario al proprio diritto. Da un lato si potrebbe assumere che la rinuncia in esame determini l'estinzione anticipata del primo usufrutto e l'attivazione dell'usufrutto successivo. Sulla base delle riflessioni svolte da un'autorevole dottrina potrebbe, tuttavia, giungersi ad una diversa configurazione degli effetti della rinuncia da parte del primo usufruttuario ed assumersi che, all'estinzione del primo usufrutto, consegua l'automatica riespansione della nuda proprietà fino a quando non diventi operante il secondo usufrutto, in quanto diritto soggetto a termine iniziale coincidente con la morte del primo usufruttuario e alla condizione sospensiva della premorienza di quest'ultimo rispetto al secondo. 4.8. La vendita congiunta da parte del nudo proprietario, del primo usufruttuario e dell'usufruttuario successivo Una volta sorto l'usufrutto successivo, per alienare la piena proprietà del bene non è sufficiente il consenso del donatario della nuda proprietà e del donante riservatario dell'usufrutto iniziale, ma è necessario che anche l'eventuale terzo riservatario dell'usufrutto successivo disponga del suo diritto oppure vi rinunci. In particolare, è ben possibile immaginare una vendita da parte di tutti (nudo proprietario, usufruttuario attuale, usufruttuario successivo), ciascuno per i propri diritti e tutti congiuntamente tra loro per l'intero, a favore dell'acquirente. Non sarebbe sufficiente l'accordo fra donatario della nuda proprietà e donante riservatario dell'usufrutto. Sarebbe necessario che anche l'eventuale terzo riservatario disponga del suo diritto, potendo altrimenti il potenziale acquirente vedersi poi spogliato dell'usufrutto a vantaggio di quest'ultimo. Trattandosi di una compravendita, spetterà ovviamente anche al secondo usufruttuario una parte del corrispettivo. Resta da valutare la sorte della condizione, dopo la riunione dell'usufrutto successivo insieme all'usufrutto iniziale e alla nuda proprietà nella stessa persona dell'acquirente. L'impressione è che si sia in presenza di una causa di estinzione della condizione. D'altro canto, se l'estinzione per consolidazione (art. 1014, n. 2 c.c.) o come altri preferisce per confusione in senso proprio (artt. 1072 e 1253 c.c.) dell'usufrutto si verifica anche nell'ipotesi in cui un terzo acquisti contemporaneamente e contestualmente la nuda proprietà da uno o l'usufrutto dall'altro, riesce difficile immaginare una ultrattività della condizione nonostante l'estinzione del diritto al quale la stessa è apposta. Quanto alla pubblicità, nessun dubbio si pone sulla trascrivibilità dell'atto di compravendita contro il nudo proprietario e l'usufruttuario attuale. Con riferimento, invece, alla posizione dell'usufruttuario successivo, la necessità di una trascrizione contro il medesimo appare evidente alla luce di quanto sopra detto sulla natura del negozio posto in essere ( id est , un atto di disposizione del diritto condizionato). Alla trascrizione a favore dell'usufruttuario successivo dovrà quindi corrispondere una trascrizione contro il medesimo soggetto, al fine di garantire l'opponibilità nei confronti dei terzi dell'atto dispositivo posto in essere. Sul piano squisitamente pratico, nella nota di trascrizione dovrebbero inserirsi quindi come soggetti contro, oltre al nudo proprietario e all'usufruttuario per i rispettivi diritti e per le rispettive quote, anche l'usufruttuario successivo (quest'ultimo, però) senza indicazione della quota. 4.9. L'usufrutto successivo su quota di società di persone Una particolare questione in tema di usufrutto successivo attiene alla possibilità di costituirlo sulla quota di partecipazione in società di persone, anche alla luce del disposto dell'art. 2284 c.c., il quale stabilisce che «salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano». La quota di partecipazione in società di persone può formare oggetto del diritto di usufrutto, in quanto essa ha la natura di bene mobile immateriale ai sensi dell'art. 812 c.c. e, pertanto, è suscettibile di essere oggetto tanto del diritto di proprietà, quanto di diritti reali minori (Trib. Trento, 17/1/1997). La costituzione dell'usufrutto è, dunque, consentita, purché la stessa sia compatibile con la disciplina specifica delle società di persone. In merito alla costituzione di un usufrutto successivo sulla quota sociale, occorre stabilire, quindi, se la disciplina delle società di persone sia compatibile con l'art. 796 c.c. Tale norma disciplina un'ipotesi di successione di due diritti di usufrutto sul medesimo bene che si realizza per effetto di un unico atto di disposizione, consistente in una donazione con riserva dell'usufrutto in favore del donante e, dopo di lui, di un terzo. Ai fini della compatibilità di tale fattispecie con la disciplina delle società semplici occorre, dunque, esaminare due profili: quello del trasferimento di diritti sulla quota sociale e quello relativo alla sorte di tali diritti in caso di morte del dante causa. In particolare, la giurisprudenza di merito ha stabilito che poiché la costituzione dell'usufrutto è una modifica del contratto sociale, occorre il consenso di tutti i soci ai sensi dell'art. 2252 c.c. (Trib. Biella, 23/10/1999). Si ritiene, inoltre, in dottrina che il consenso degli altri soci è altresì necessario, in quanto all'usufruttuario competono, oltre ai diritti a contenuto strettamente patrimoniale, anche diritti incidenti sull'amministrazione della società, e lo stesso assume responsabilità personale illimitata per le obbligazioni sociali. Tali conclusioni, formulate in riferimento alla costituzione di un usufrutto “semplice”, necessariamente valgono anche per l'eventuale costituzione di un usufrutto successivo, la quale dovrà, pertanto, essere effettuata con il consenso di tutti gli altri soci. In merito, invece, ai profili successori riguardanti la sorte della quota sociale gravata da usufrutto successivo, occorre fare una distinzione tra la morte del donante che ha riservato l'usufrutto per sé e, dopo la sua morte, in favore di un terzo, e morte del nudo proprietario della quota. Soltanto in caso di morte del nudo proprietario della quota trova applicazione l'art. 2284 c.c. La giurisprudenza, infatti, ha più volte ribadito che l'usufruttuario, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio; pertanto, poiché l'art. 2284 c.c. disciplina la sorte della partecipazione nell'ipotesi di morte del socio, deve ritenersi che tale norma trovi applicazione soltanto in caso di morte del nudo proprietario e non, invece, in caso di morte del donante usufruttuario, il quale ultimo non è più socio (Trib. Biella, 23/10/1999; Trib. Parma, 7/2/1998). Alla morte del nudo proprietario, trova, dunque, applicazione l'art. 2284 c.c., che attribuisce agli eredi del socio (nudo proprietario) defunto il diritto alla liquidazione della quota, a meno che i soci superstiti non preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi, e salvo contraria disposizione del contratto sociale. Si deve rilevare che la presenza dell'usufrutto successivo non è incompatibile con le previsioni contenute nell'art. 2284 c.c., in quanto si verifica una situazione analoga a quella della morte del socio nudo proprietario di quota gravata da un usufrutto “semplice” e non successivo. Gli eredi del socio defunto, infatti, acquistano ai sensi dell'art. 2284 c.c. il diritto alla liquidazione della quota di partecipazione che, però, risulta essere gravata dall'usufrutto in favore del donante e, successivamente, in favore del terzo. La presenza dell'usufrutto successivo, inoltre, non sembra essere d'ostacolo alla possibilità, per i soci superstiti, di scegliere se sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi, qualora vi acconsentano, in qualità di nudi proprietari della quota, né esclude la possibilità che il contratto sociale disciplini la sorte della quota di partecipazione attraverso eventuali clausole di continuazione della società, nei limiti e con le modalità in cui esse sono generalmente consentite. Nel diverso caso, invece, di morte del donante, si estingue l'usufrutto in suo favore e si costituisce l'usufrutto in favore del terzo in virtù della riserva pattuita ai sensi dell'art. 796 c.c. L'art. 796 c.c., infatti, attribuisce al donante la facoltà di costituire due usufrutti: un primo in proprio favore ed un secondo, successivo all'estinzione del primo, a favore di un terzo. Attraverso la donazione con riserva di usufrutto successivo, quindi, il proprietario compie un atto di disposizione produttivo dei seguenti effetti: trasferimento della nuda proprietà al donatario e contestuale costituzione di due diritti di usufrutto, il primo dei quali è immediatamente efficace, mentre il secondo, quello in favore del terzo, è sottoposto al termine iniziale della morte del donante ed alla condizione sospensiva della premorienza del donante rispetto al terzo. Gli effetti derivanti dalla costituzione dell'usufrutto successivo non sono incompatibili con la natura giuridica dell'oggetto dell'usufrutto che, nel caso di specie, è una quota di società di persone, perché le quote di società di persone possono formare oggetto di usufrutto, purché con il consenso di tutti i soci, e perché tali effetti non contrastano con quanto previsto dall'art. 2284 c.c., che disciplina la sorte della partecipazione sociale in caso di morte del socio. Marco Bellinvia Nota bibliografica Studio n. 1790-1998, est. S. TONDO; Risposta a quesito n. 1979-1998, est. A. RUOTOLO; Risposta a quesito n. 5018-2004, estt. C. LOMONACO - D. BOGGIALI; Risposta a quesito n. 478-2017/C, est. S. METALLO; Risposta a quesito n. 2043-1998, est. A. RUOTOLO; Risposta a quesito n. 46-2020/C, estt. M. BELLINVIA - A. MUSTO; Risposta a quesito n. 127-2019/C, est. M. LAFFRANCHI; Risposta a quesito n. 6097-2005/C, est. D. BOGGIALI; Risposta a quesito n. 279-2014/C, estt. M. BELLINVIA - A. MUSTO; Risposta a quesito n. 71-2020/C, estt. M. BELLINVIA - A. MUSTO; Risposta a quesito n. 151-2014/C, est. A. MUSTO; Risposta a quesito n. 88-2009/I, est. D. BOGGIALI; Risposta a quesito n. 641-2008/C, est. D. BOGGIALI; Risposta a quesito n. 31-2010/C, est. M.L. MATTIA; Risposta a quesito n. 91-2006/I, est. D. BOGGIALI. |