Cessione e costituzione di diritti reali di godimento nel sistema delle imposte sui redditi
Il reddito derivante dalla costituzione di diritti reali di godimento su un immobile costituisce un reddito diverso, imponibile ex art. 67, lett. h) Tuir, quando il soggetto mantiene un diritto reale sul bene stesso. Si qualifica, invece, come plusvalenza, tassabile ex art. 67, lett. b) e b-bis) Tuir, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.